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Provvedimento del 14 dicembre 2017 [7706808]

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[doc. web n. 7706808]

Provvedimento del 14 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 541 del 14 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 31 luglio 2017 da XX nei confronti del blog "La Reception" con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di "cancellare o rendere anonimi" i dati a lui riferiti, contenuti nei commenti dallo stesso scritti e firmati sul citato blog (che fa capo ad una associazione collegata a Scientology) e qualsiasi altro elemento identificativo della sua persona, comprese le fotografie del volto; il ricorrente ha, altresì, dichiarato di versare nelle condizioni previste per potersi avvalere del gratuito patrocinio;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota datata 1° agosto 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente; nonché la nota del 13 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota datata 11 ottobre 2017 con la quale Guido Minelli in qualità di co-gestore e moderatore del blog https://lareception.wordpress.com, nel precisare che "nessuno, al di fuori, [del ricorrente] ha mai postato dati sensibili sulla sua persona né fatto commenti lesivi nei suoi confronti", ha, altresì, rappresentato di non ritenersi obbligato a eliminare dal blog quanto richiesto, in quanto si tratta di contenuti liberamente e consapevolmente postati  dallo stesso ricorrente;

RILEVATO che le richieste del ricorrente si riferiscono a dati e informazioni risalenti ad un periodo nel quale questi si riconosceva nelle convinzioni di detta associazione e che, allo stato (come risulterebbe anche da una "lettera di dissociazione" dallo stesso postata), non corrisponderebbero più al suo reale pensiero;

RILEVATO che il persistere della diffusione di tali contenuti violerebbe l´aspirazione dell´interessato a veder correttamente rappresentate le proprie convinzioni, nonché il diritto al riconoscimento della sua identità personale, inteso come il diritto di ciascuno a non vedersi attribuire la paternità di azioni e di dichiarazioni ritenute come non proprie;

RITENUTO, pertanto, con riferimento al caso di specie, di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare al blog "La Reception", ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione di tutti i dati riferiti al ricorrente, contenuti nei commenti dallo stesso scritti e firmati, nonché qualsiasi altro elemento identificativo della sua persona, comprese le fotografie del volto, postati sul citato blog;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina al blog "La Reception" la rimozione di tutti i dati riferiti al ricorrente, contenuti nei commenti dallo stesso scritti e firmati, nonché qualsiasi altro elemento identificativo della sua persona, comprese le fotografie del volto, postati sul citato blog.

Il Garante, nel chiedere al blog "La Reception", ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro venti giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia