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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Pensione Terme La Pergola s.a.s. di Castagna Arnaldo - 9 novembre 2017 [7830163]

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[doc. web n. 7830163]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Pensione Terme La Pergola s.a.s. di Castagna Arnaldo - 9 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 464 del 9 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Nucleo Speciale Privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni (n. 15855/97157 datata 28 maggio 2015) ex art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto un´attività di controllo formalizzata con il verbale di operazioni compiute datato 24 giugno 2015, a fronte della quale, successivamente, è stato accertato che la Pensione Terme La Pergola s.a.s. di Castagna Arnaldo P.Iva: 06988150636, con sede in Casamicciola Terme (Na) via Casamennella n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, effettuava, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da quattro telecamere collegate a un registratore. Tale attività di controllo ha consentito, altresì, di accertare che:

• le immagini più remote e visibili registrate tramite il citato impianto di videosorveglianza erano conservate, dalla Pensione Terme La Pergola s.a.s. di Castagna Arnaldo in qualità di titolare del trattamento, dalla data dell´8 giugno 2015 al giorno di effettuazione dell´attività di controllo (24 giugno 2015) e quindi per un periodo di 10 giorni superiore a quello (una settimana) prescritto, ai sensi dell´art. 154, comma 1 lett. c) del Codice, al punto 3.4 del provvedimento generale dell´Autorità in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010 (pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, in www.gpdp.it, doc. web n. 1850581);

•  inoltre, la società non ha reso l´informativa agli interessati di cui all´art. 13 del Codice per il trattamento dei dati effettuato tramite il sito Internet www.lapergola-ischia.it e finalizzato sia alla richiesta di informazioni da parte dei clienti sia all´iscrizione al servizio di newsletter;

VISTO il verbale n. 62 dell´8 luglio 2015 con cui è stata contestata alla predetta società, per non aver reso, a fronte del trattamento dei dati effettuato tramite il sito Internet www.lapergola-ischia.it e finalizzato sia alla richiesta di informazioni da parte dei clienti sia all´iscrizione al servizio di newsletter, un´informativa idonea, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO il verbale n. 63 anch´esso datato 8 luglio 2015 con cui è stata contestata alla predetta società, per aver conservato le immagini dell´impianto di videosorveglianza oltre il termine prescritto, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-ter, in relazione all´art. 154, comma 1, lett.c) del Codice e al punto 3.4 del citato provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che dai rapporti amministrativi predisposti dall´Ufficio ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981 relativo ai verbali di contestazione nn.rr. 62 e 63 entrambe datati 8 luglio 2015 (definibili in via breve ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981), non risulta alcun pagamento effettuato dalla Pensione Terme La Pergola s.a.s. di Castagna Arnaldo;

VISTI gli scritti difensivi del 17 agosto 2015 inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con i quali la società, relativamente al verbale di contestazione n. 62, ha rilevato "(…) il difetto di legittimazione passiva della società (Pensione Terme La Pergola s.a.s. di Castagna Arnaldo), essendo imputabile la titolarità delle iniziative contestate, in via esclusiva, al sig. (…) (legale rappresentante pro-tempore della società) (…)". Inoltre, dopo aver evidenziato sia che "(…) quel sito (www.lapergola-ischia.it), al momento dell´accertamento era in fase di allestimento (…)", sia che "(…) il predetto (sito Internet) era stato costruito da un´azienda specializzata (webmaster) (…)", ha osservato come il fatto che la condotta omissiva contestata nel verbale in argomento "(…) fosse da ascrivere a un mero disguido di carattere tecnico (di software) risulta confermato da almeno due circostanze obiettive: da un canto dal fatto che in sede di accertamento il legale rappresentante avesse segnalato l´accaduto al webmaster (…)" specificando che "se l´informativa non fosse stata approntata ab initio, o comunque, se l´omissione fosse stata da imputare a una causa diversa da un disguido di carattere tecnico, non sarebbe stato possibile porvi rimedio in un così breve lasso di tempo"; dall´altro, avendo gli stessi accertatori, nel verbale di contestazione (pag. 2), con riferimento all´omissione, definito l´anomalia …) come un "disguido tecnico",  la società ha rilevato che tale locuzione sta a rimarcare, appunto, "il carattere materiale e non volontario dell´omissione". Quindi, "Lo stato di completa inconsapevolezza del titolare del trattamento(…), a cui fa il palio l´oggettiva impossibilità di riparazione del guasto (…) e, non ultima, la predisposizione di idonee cautele finalizzate ad assicurare la piena funzionalità del sito (…) valgono certamente a elidere, in radice, qualsiasi forma di imputabilità (anche sul piano della colpa) del fatto (…) e ad escludere, per l´effetto, la configurabilità di qualsivoglia violazione". Peraltro, relativamente alla circostanza per la quale "(…) quel sito (www.lapergola-ischia.it), al momento dell´accertamento era in fase di allestimento (…)", la società ha specificato come "(…) i verbalizzanti, (…) si limita(va)no ad effettuare una mera descrizione del sito e delle attività che il predetto è abilitato a compiere e ad enfatizzare la mancanza dell´informativa in relazione alle due procedure a cui si fa cenno, e pur sottolineando,(…), che le procedure di richiesta di informazioni e di iscrizione alla newsletter fossero funzionanti, non rilevano l´avvenuta registrazione in relazione ad esse (e dunque l´avvenuto trattamento) di dati personali di alcuno". Ha rilevato, altresì, come "(…) l´informativa di cui all´art. 13 del Codice, in relazione alla richiesta di informazioni ed a quella di iscrizione alla newsletter, quantunque, in ipotesi, al momento dell´accertamento non fosse presente sull´apposito sito, essa ed il relativo contenuto erano note agli interessati, avendone acquisito contezza mediante una molteplicità di strumenti di cui vi è menzione anche nel verbale di operazioni compiute  (…)".

Riguardo al verbale di contestazione del 17 agosto 2015 n. 63, nel ribadire le argomentazioni proposte relative al verbale di contestazione n. 62, redatto in pari data, circa "(…) il difetto di legittimazione passiva della società (Pensione Terme La Pergola s.a.s. di Castagna Arnaldo)", ha illustrato "La conformità del sistema (impianto di videosorveglianza) alle prescrizioni del Codice" rilevando come "(…) tale adeguatezza e conformità al Codice è stata constatata anche dai verbalizzanti, in esito al controllo effettuato". Inoltre, nell´esporre le ragioni della "(…) necessarietà del sistema di videosorveglianza", ha evidenziato come il "(…) sistema di videosorveglianza è stato installato da una azienda specializzata (…); l´unica ed imprescindibile direttiva imposta dalla società committente (Pensione Terme La Pergola s.a.s. di Castagna Arnaldo) è stata quella di realizzare un sistema che, ad un tempo, da un canto, risultasse idoneo ad assicurare il perseguimento dei fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, (…) e, dall´altro, fosse completamente conforme alle vigenti disposizioni normative". La società ha poi illustrato le ragioni della "(…) imprescindibilità, per il conseguimento delle finalità che il sistema (di videosorveglianza) mira a perseguire, di un termine di conservazione superiore al minimo legale", in base alle quali tale termine "(…) dovrebbe non essere inferiore a 30 giorni(…)". Ha poi osservato come i militari accertatori, nel ricondurre "(…) la violazione contestata sotto l´egida dell´art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, per poi correlare ad essa la sanzione prescritta dall´art. 162 2 ter (…)" non tengano conto del fatto che "I provvedimenti di prescrizione di cui è parola nel combinato disposto degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 162 2 ter del Codice: hanno carattere individuale; sono provvedimenti ad hoc, specificatamente rivolti ed indirizzati nell´ambito dei cd. procedimenti per i reclami (…) mediante i quali vengono impartite ad un destinatario specifico ed individuato (…) le prescrizioni da adottare per rendere il trattamento effettuato (…) conforme alle disposizioni del Codice". Alla luce di quanto da ultimo rappresentato discende che "I verbalizzanti (…) facendo malgoverno delle disposizioni del Codice, hanno presupposto erroneamente che i provvedimenti menzionati dal combinato disposto delle citate disposizioni (art. 154, comma 1, lett. c) e 162, comma 2-ter del Codice) fossero anche quelli emanati dal Garante in via generale, preposti alla regolamentazione, in via preventiva, di fattispecie astratte ed indirizzati a una pluralità indifferenziata e indeterminata di soggetti, come, in particolare, Il Provvedimento in materia di videosorveglianza dell´8/4/2010(…)";

TENUTO CONTO della nota datata 12 ottobre 2017 con la quale, a fronte degli innumerevoli tentativi di concordare una data di effettuazione dell´audizione della parte ai sensi e per gli effetti dell´art. 18 della legge n. 689/1981, l´Ufficio del Garante ha ravvisato la necessità, considerata l´inerzia del trasgressore, di procedere alla valutazione degli atti in ordine alla chiusura dei procedimenti sanzionatori in trattazione;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità di Pensione Terme La Pergola s.a.s. di Castagna Arnaldo in relazione alla contestazione in argomento. Riguardo la disciplina afferente il principio di personalità di cui agli artt. 2, 3 e 7 della legge n. 689/1981, invocata per entrambe le contestazioni di che trattasi con riferimento al "(…) difetto di legittimazione passiva della società (Pensione Terme La Pergola s.a.s. di Castagna Arnaldo) (…)", si evidenzia come la disciplina dettata dal Codice costituisce lex specialis rispetto alle previsioni della legge n. 689/1981 in quanto fonte di pari grado richiamabile, per effetto dell´art. 166 del Codice, solo "in quanto applicabile". Il Codice dispone che gli adempimenti siano  posti in essere, in primo luogo, dal titolare del trattamento che, secondo quanto è previsto all´art. 28 del Codice, quando il trattamento è effettuato, come nel caso che ci occupa, da una persona giuridica, titolare del trattamento è "l´entità nel suo complesso" ove, peraltro, il titolare del trattamento può, nell´ambito del potere di organizzazione del trattamento dei dati, delegare l´assolvimento di taluni adempimenti anche a persone (fisiche o giuridiche) individuate, ai sensi dell´art. 29 del Codice, quali responsabili del trattamento.

Riguardo le restanti argomentazioni relative al verbale di contestazione n. 62, si osserva che, con riferimento a quanto argomentato riguardo alle circostanze per le quali "(…) quel sito (www.lapergola-ischia.it), al momento dell´accertamento era in fase di allestimento (…)";"(…) il predetto (sito Internet) era stato costruito da un´azienda specializzata (webmaster) (…)", e la condotta omissiva contestata nel verbale in argomento "(…) fosse da ascrivere a un mero disguido di carattere tecnico (di software) (…)", non consente di qualificare tale condotta quale elemento costitutivo della disciplina sull´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole . A tal fine occorre, cioè, un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dal trasgressore con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426), elemento che non è riscontrabile nel caso di specie.

Relativamente al fatto che "(…) i verbalizzanti, (…) si limita(va)no ad effettuare una mera descrizione del sito e delle attività che il predetto è abilitato a compiere e ad enfatizzare la mancanza dell´informativa (…)", la società non tiene conto di quanto formalizzato nel verbale di operazioni compiute del 24 giugno 2015. Il trasgressore, fornendo riscontro alla domanda n. 4 (pag. 3 del citato verbale di operazioni compiute), non solo asserisce di effettuare i trattamenti finalizzati alla richiesta di informazioni da parte dei clienti e all´iscrizione al servizio di newsletter tramite il sito Internet www.lapergola-ischia.it, ma indica anche la tipologia di dati trattati facendo riferimento anche ai tempi di conservazione [lett. b), terzo e quarto punto].

Risulta poi privo di pregio quanto dedotto circa il fatto che "(…) essa (l´informativa di cui all´art. 13 del Codice) ed il relativo contenuto erano note agli interessati, avendone acquisito contezza mediante una molteplicità di strumenti di cui vi è menzione anche nel verbale di operazioni compiute  (…)", atteso che la disciplina scandita dall´art. 13 comma 1 del Codice impone di rendere l´informativa agli interessati previamente rispetto all´effettuazione del trattamento oggetto di contestazione. E´ di tutta evidenza come, per effetto di quanto previsto dall´art. 4, comma 1 lett. a) del Codice, il trattamento di dati in argomento ha avuto inizio nel momento del loro conferimento da parte degli interessati tramite i form sia per la richiesta di informazioni da parte dei clienti sia per l´iscrizione al servizio di newsletter tramite il sito Internet www.lapergola-ischia.it senza che venisse resa previamente, così come accertato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice.

Relativamente alle argomentazioni di cui al verbale di contestazione n. 63, deve essere ribadito quanto già  argomentato circa l´impossibilità di qualificare alcuno degli elementi costitutivi della disciplina sull´errore scusabile comunemente definibile come buona fede, di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, in ordine alla circostanza per la quale il "(…) sistema di videosorveglianza è stato installato da una azienda specializzata (…); l´unica ed imprescindibile direttiva imposta dalla società committente (Pensione Terme La Pergola s.a.s. di Castagna Arnaldo) è stata quella di realizzare un sistema che, ad un tempo, da un canto, risultasse idoneo ad assicurare il perseguimento dei fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, (…) e, dall´altro, fosse completamente conforme alle vigenti disposizioni normative".

Inoltre, si rileva come la società ritenga erroneamente che "I verbalizzanti (…) facendo malgoverno delle disposizioni del Codice, hanno presupposto erroneamente che i provvedimenti menzionati dal combinato disposto delle citate disposizioni (art. 154, comma 1, lett. c) e 162, comma 2-ter del Codice) fossero anche quelli emanati dal Garante in via generale (…)". In realtà il dispositivo del provvedimento in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, al punto 1 "prescrive ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ai titolari del trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza, di adottare al più presto e, comunque, entro e non oltre i distinti termini di volta in volta indicati decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le misure e gli accorgimenti illustrati in premessa (…)" e la parte motiva del provvedimento in parola, al punto 3.4, specifica esplicitamente che "Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto comporta l´applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice".

Si rileva, infine, l´inconferenza delle restanti motivazioni riferite al verbale di contestazione n. 63, atteso che nessuna delle deduzioni prodotte attiene alla condotta oggetto di contestazione;

RILEVATO, pertanto, che la Pensione Terme La Pergola s.a.s. di Castagna Arnaldo non ha reso l´informativa agli interessati di cui all´art. 13 del Codice per il trattamento dei dati finalizzato sia alla richiesta di informazioni da parte dei clienti sia all´iscrizione al servizio di newsletter tramite il sito Internet www.lapergola-ischia.it e ha effettuato un trattamento di dati personali per mezzo di un impianto di videosorveglianza (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), conservando le immagini riprese per mezzo di tale sistema per un periodo di dieci giorni, superiore a quello massimo prescritto, ai sensi dell´art. 154, comma 1 lett. c) del Codice, al punto 3.4 del medesimo provvedimento generale in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione, per non aver reso un´informativa idonea, delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-ter del Codice, che punisce la violazione per aver conservato le immagini dell´impianto di videosorveglianza, oltre il termine prescritto dell´art. 154, comma 1 lett. c) del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che, per entrambe le violazioni contestate, sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all´art. 161, del Codice nella misura di 2.400,00 (duemilaquattrocento) e per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-ter, del Codice nella misura di 12.000,00 (dodicimila), per un importo complessivo, per entrambe le violazioni pari a euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Pensione Terme La Pergola s.a.s. di Castagna Arnaldo P.Iva: 06988150636, con sede in Casamicciola Terme (Na) via Casamennella n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice e di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-ter del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice, per un importo complessivo pari a euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento), come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia