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Provvedimento del 21 dicembre 2017 [7968336]

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[doc. web n. 7968336]

Provvedimento del 21 dicembre 2017

 

Registro dei provvedimenti
n. 563 del 21 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 29 agosto 2017 da XX nei confronti di Rubidio SPV srl, con il quale il ricorrente, rappresentato e difeso dall´avv. Antonietta Vitale, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione della segnalazione effettuata a suo carico dalla società Rubidio SPV presso la Centrale dei rischi di Banca d´Italia (di seguito, Centrale rischi);

il ricorrente ha, altresì, chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento

CONSIDERATO che il ricorrente, nel citato atto introduttivo, ha rappresentato che:

- la segnalazione del suo nominativo nella Centrale rischi si riferisce ad un debito non saldato risalente al 1992 con la Banca Nazionale del Lavoro (BNL);

- ritenendo illegittima tale segnalazione, in ragione del decorso dei termini di conservazione previsti dall´art. 6, comma 5, del "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", ha presentato un´istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice alla Banca d´Italia chiedendone la cancellazione;

- quest´ultima, nel riscontro fornito, ha richiamato l´art. 8 comma 2, lett. d), del Codice, che esclude la possibilità di esercitare nei suoi confronti il diritto di accesso e ha comunicato di avere inoltrato l´istanza alla società Rubidio SPV, quale soggetto intermediario, affinché a sua volta fornisse adeguato riscontro;

-  tale società, da parte sua, nel confermare la legittimità della segnalazione, ha dichiarato di essere cessionaria di crediti ricevuti dalla BNL e di avere conferito mandato per la relativa gestione alla società CAF S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 settembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 13 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 28 settembre 2017 con la quale la società La CAF S.p.A., quale mandataria della Rubidio SPV, rappresentata e difesa dall´avv. Colomba De Simone, ha rappresentato che:

-  la posizione debitoria del ricorrente trae origine da un rapporto di conto corrente dallo stesso intrattenuto con la BNL e da questa ceduto ad altri soggetti attraverso operazioni di cartolarizzazione dei crediti che si sono succedute nel tempo;

- la Rubidio SPV ha acquisito, nell´ambito di una di tali operazioni, la posizione debitoria del ricorrente, al quale sono state già comunicate le motivazioni del trattamento e della segnalazione del suo nominativo nella Centrale rischi;

- la lamentata segnalazione è non soltanto legittima, ma effettuata in conformità alla disciplina di settore che prevede in capo agli intermediari l´obbligo di procedere alla segnalazione delle posizioni creditizie e debitorie dei clienti per garantire la corretta gestione del rischio creditizio;

VISTA la nota del 12 ottobre 2017 con la quale il ricorrente nel contestare quanto affermato dalla resistente, ha ribadito le proprie richieste;

RILEVATO, in via preliminare, che il trattamento dei dati personali degli interessati da parte della Centrale dei rischi di Banca d´Italia e degli istituti di credito o società finanziarie che comunicano tali dati, è disciplinato dalla specifica disciplina di settore (deliberazione CICR 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; Circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e succ. agg.ti), che pone in capo agli intermediari finanziari l´obbligo di comunicare alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia le informazioni relative alle esposizioni della loro clientela e che la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che tale comunicazione, in quanto prevista per legge, non necessiti del preventivo consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. a), del Codice);

RILEVATO altresì che i tempi di conservazione delle segnalazioni, citati dal ricorrente si riferiscono al diverso ambito dei trattamenti effettuati dalle società e dai soggetti privati che gestiscono i sistemi di informazioni creditizie (SIC) e dagli istituti di credito e finanziari che effettuano le relative segnalazioni, per i quali trova applicazione il citato codice deontologico di settore;

RITENUTO, dall´esame delle dichiarazioni rese dalle Parti nel corso dell´istruttoria e della documentazione dalle stesse prodotta, che la segnalazione a sofferenza sia stata posta in essere in modo lecito, in quanto volta ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e dalle citate disposizioni di attuazione e che non sussistono, allo stato, i presupposti previsti dalla citata normativa per procedere alla relativa cancellazione (v. Circ. Banca d´Italia cit. -16° agg.to giugno 2017, cap. 2, sez. I, punto 8);

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione della segnalazione a sofferenza censita nella Centrale dei Rischi della Banca d´Italia a carico del ricorrente e che, in ragione di ciò, sussistano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) compensa tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia