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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Fit-Star Prato 1 s.r.l. - 11 gennaio 2018 [8146337]

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[doc. web n. 8146337]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Fit-Star Prato 1 s.r.l. - 11 gennaio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 5 dell´11 gennaio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, con verbale n. 94/2015 del 4 novembre 2015 (notificato il 2 dicembre 2015), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato alla Fit-Star Prato 1 s.r.l. (di seguito "Fit-Star"), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Bolzano, via Antonio Pacinotti n. 4, C.F. 02684460211, la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che dall´esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa è emerso, in sintesi, quanto segue:

- il Nucleo privacy della Guardia di finanza ha svolto un accertamento ispettivo nei confronti di Fit-Star il 27 ottobre 2015;

- da tale accertamento è emerso che la società, nella propria palestra sita in Prato, via delle Pleiadi n. 61, ha installato un sistema di videosorveglianza composto da n. 5 telecamere e un impianto di videoregistrazione. Come dichiarato dal direttore della palestra, le immagini registrate dal sistema vengono conservate "per un periodo di 28 giorni";

- "L´applicativo Anytime & Anywhere installato sul pc in uso alla direzione consente fra l´altro la visualizzazione delle immagini registrate, che sono risultate essere risalenti al 30 settembre 2015";

RILEVATO che con il citato atto del 4 novembre 2015 è stata contestata a Fit-Star, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice, la violazione di quanto disposto al punto 3.4, commi 2 e 4, del Provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l´8 aprile 2010 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 (in www.gpdp.it, doc. web n. 1712680), per aver conservato immagini riprese con il predetto sistema di videosorveglianza per un tempo superiore a quello stabilito dal Garante;

VISTO il rapporto relativo all´atto di contestazione di cui sopra, predisposto dalla Guardia di finanza ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

LETTI gli scritti difensivi dell´8 marzo 2012, che qui si intendono integralmente richiamati, nei quali si rappresenta:

- "in data 20 maggio funzionari di P.G. acquisivano, presso la palestra di Prato, materiale documentale necessario allo svolgimento di indagini. Fit Star veniva, così, a conoscenza dell´esistenza di un procedimento penale in corso e delle conseguenti esigenze istruttorie dell´autorità di P.G. Fit Star si attivava, in ossequio agli obblighi previsti in materia dalla normativa procedurale, per fornire tutti gli elementi richiesti dall´autorità inquirente che, a distanza di tempo (3 luglio), si presentava nuovamente per acquisire ulteriori mezzi di prova, sempre inerenti allo stesso procedimento penale. Acquisizione che sarebbe risultata impossibile, pregiudicando così lo sviluppo delle indagini, se non si fossero allungati i tempi di conservazione dei dati. Fit Star ha ritenuto, in assoluta buona fede, che l´esercizio dell´azione penale e gli obblighi che ne conseguono in termini di acquisizione dei mezzi di prova, costituissero una fonte vincolante per la propria condotta e che, quindi, consentissero un allungamento legittimo dei termini di conservazione dei dati. La stessa condotta degli organi di P.G. ha contribuito a maturare questo convincimento avendo ricevuto, dagli stessi, indicazioni sulla necessità di ulteriori acquisizioni senza, però la specifica né dell´arco temporale a cui si riferissero gli ulteriori elementi probatori da acquisire, né la data in cui gli stessi sarebbero stati acquisiti e, soprattutto, senza alcun riferimento all´ossequio della normativa sulla privacy";

- "Fit Star ha ritenuto legittimo e pienamente giustificato, allungare i tempi di conservazione delle registrazioni nell´ambito di un sistema di tutele e di garanzie delle privacy che era, comunque, presente ed operativo. Voglia il Garante, infatti, considerare che: è presente, nei locali della palestra, l´informativa prescritta per legge ben visibile e posta, prima del raggio di azione delle telecamere (così come riscontrato dagli accertatori); le telecamere sono tutte ben visibili e poste in luoghi di passaggio o di accesso, con esclusione di spogliatoi, bagni, locali docce ad ulteriore garanzia della privacy sia dei dipendenti che dei clienti; le videocamere sono a bassa risoluzione, non orientabili, sprovviste di zoom e microfoni, il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza avviene esclusivamente per esigenze di tutela e protezione di persone e cose; sul piano della sicurezza dei dati la procedura di accesso consente la visione delle registrazioni solo ed esclusivamente all´unica persona autorizzata (nel caso specifico il direttore della palestra, Crescenzo Letizia, come risulta anche dai verbali di acquisizione in cui compare sempre e solo il suo nome) con l´osservanza di un sistema di autenticazione basato sulla digitazione di "user name" e "password"; Fit Star non è mai stata oggetto di denunce ad alcuna autorità da parte di collaboratori, clienti o, più in generale, terzi che abbiano lamentato usi illeciti o semplicemente impropri dei dati sensibili in suo possesso".

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee a determinare l´archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di cui sopra:

- è incontestabile, e Fit-Star non lo nega, che presso la palestra sita in Prato si sia proceduto a conservare le immagini riprese dall´impianto di videosorveglianza installato all´interno della stessa per un periodo ben superiore a quello indicato nel provvedimento generale dell´8 aprile 2010, punto 3.4, comma 2 ("La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell´autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell´attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l´esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana");

- a norma del successivo comma 4, "in tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante (v. punto 3.2.1), e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall´autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un´attività investigativa in corso";

- il provvedimento generale del 2010, nelle parti sopra richiamate, stabilisce con chiarezza sia i termini che devono essere osservati per la conservazione delle immagini riprese da un sistema di videosorveglianza, sia le modalità con le quali può essere richiesto al Garante un prolungamento dei predetti termini, anche in relazione alle esigenze dell´Autorità giudiziaria o della Polizia giudiziaria;

- Fit-Star, che ha conservato per ventotto giorni le immagini riprese dal proprio sistema di videosorveglianza, ha dimostrato di non aver tenuto conto delle disposizioni del provvedimento generale, le quali si attagliano specificamente alla propria situazione, ed è pertanto responsabile della condotta rappresentata nel verbale di contestazione;

RILEVATO, quindi, che Fit-Star, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice, per aver conservato immagini registrate dal proprio sistema di videosorveglianza per un periodo superiore a quello previsto dal punto 3.4, comma 2, del provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l´8 aprile 2010 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, e in assenza delle condizioni previste dal successivo comma 4;

VISTO l´art. 162, comma 2-ter, del Codice che punisce la violazione dei provvedimenti di prescrizione adottati dal Garante con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in argomento, può trovare applicazione la diminuente di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice, che prevede l´applicazione dei limiti minimo e massimo edittali della sanzione nella misura pari a due quinti, nei casi di minore gravità;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, le violazioni non risultano connotate da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere evidenziato che la società risulta aver dato puntuale adempimento a tutte le altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali, oggetto di specifico accertamento da parte della Guardai di finanza;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, è stato preso in considerazione il bilancio abbreviato d´esercizio per l´anno 2016;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-ter, del Codice, ritenuta la diminuente di cui all´art. 164-bis, comma 1, del medesimo Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Fit-Star Prato 1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Bolzano, via Antonio Pacinotti n. 4, C.F. 02684460211, di pagare, considerata l´applicazione dell´art. 164-bis, comma 1, del Codice la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

alla predetta società di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia