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Provvedimento dell'8 febbraio 2018 [8187171]

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[doc. web n. 8187171]

Provvedimento dell´8 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 67 dell´8 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTE le segnalazioni pervenute al Garante da parte di XX, XX, XX e XX nelle quali è stata lamentata la ricezione di telefonate promozionali indesiderate effettuate, all´apparenza, per conto di "Folletto" utilizzando la numerazione 0287368856, assegnata a MTS s.r.l.s.;

VISTI gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati in data 8, 14 e 15 novembre 2017 per il tramite del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di finanza presso la sede legale della Società in Villaricca (NA);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE dott. Antonello Soro;

PREMESSO

1.1. Muovendo dalle menzionate segnalazioni con le quali è stata lamentata la ricezione di chiamate promozionali indesiderate effettuate, all´apparenza, nell´interesse di "Folletto", provenienti dalla numerazione 0287368856 della quale è assegnataria MTS, rimasta senza esito la richiesta d´informazioni formulata dall´Ufficio ai sensi dell´art. 157 del Codice ‒ profilo per il quale è stata contestata la violazione di cui all´art. 164 del Codice ‒, per il tramite del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di finanza sono state effettuate verifiche in loco presso la Società in data 8, 14 e 15 novembre 2017.

2.1. In tale occasione, nel confermare l´utilizzo della menzionata numerazione per l´effettuazione di chiamate promozionali outbound, è stato confermato che la Società, in qualità di titolare del trattamento ed «in nome e per conto proprio», «svolge l´attività di outbound per la rivendita di prodotti acquistati dalla MTS, compatibili per gli aspiratori della Folletto» (cfr. verbale 8 novembre 2017, p. 3 e 4 e lo script di cui all´all. 4).

Tale circostanza, che evidenzia l´estraneità di Vorwerk Folletto s.a.s., società cui appartiene il marchio "Folletto", alla campagna promozionale qui considerata, è peraltro coerente con quanto dichiarato da tale Società nell´ambito di altre verifiche occasionate da segnalazioni aventi tenore analogo a quelle che hanno dato origine al presente provvedimento (cfr. nota 16 marzo 2017).

2.2. All´esito dell´accesso ai sistemi informativi della Società è risultato altresì confermato il contenuto delle segnalazioni, essendo stata riscontrata la presenza di chiamate effettuate nei confronti di ciascuno dei segnalanti (cfr. verbale 8 novembre 2017, p. 4 e all. 3; verbale 14 novembre 2017, p. 3).

2.3. Più in generale, quanto all´origine dei dati personali oggetto di contatto da parte della Società, il cui database consta complessivamente di circa 3.414.420 contatti (cfr. verbale 14 novembre 2017, p. 3), è stato dichiarato che gli stessi sono stati acquisiti «da programmi open source presenti in internet» tramite il sito www.... (cfr. verbale 14 novembre 2017, p. 1 e 2) che, pur non sempre funzionante, «consente la ricerca del numero telefonico a partire dai dati anagrafici e viceversa», con successiva esportazione delle liste nei sistemi della Società per l´effettuazione dei contatti commerciali; le liste così acquisite nel database della Società «non vengono mai cancellate ma […] vengono integrate con quelle del sistema inserite precedentemente» (cfr. dichiarazione del legale rappresentante: all. 6 al verbale 14 novembre 2017).

Inoltre, base a quanto dichiarato nel corso degli accertamenti, nessuna informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice è stata fornita agli interessati i cui dati, acquisiti secondo le descritte modalità, sono memorizzati nei sistemi della Società (cfr. verbale 15 novembre 2017, p. 1).

2.4. Dalla verifica sulle chiamate effettuate nei sei mesi anteriori alle verifiche ispettive, acquisite in atti nel corso degli accertamenti, è risultato che sono stati complessivamente effettuati 2.562.000 contatti, di regola reiterati sulle singole numerazioni.

3.1. Alla luce degli elementi complessivamente acquisiti (e sopra sintetizzati) deve ritenersi che MTS, titolare del trattamento ai sensi dell´art. 28 del Codice rispetto all´attività volta a commercializzare prodotti compatibili con il menzionato elettrodomestico, abbia sotto più profili violato la disciplina di protezione dei dati personali.

Ciò perché non è risultato comprovato il previo consenso informato degli interessati (come richiesto dagli artt. 13, comma 4 nonché 130 e 23, comma 3, del Codice: cfr. punto 3.2) ma anche in considerazione del fatto della modalità di raccolta e successivo utilizzo dei dati personali utilizzati nell´attività promozionale si pone in violazione del principio di correttezza (all´art. 11, comma 1, lett. a), del Codice). Invero, la circostanza che le numerazioni telefoniche utilizzate siano (o siano state, non risultando allo stato funzionante il sito web sopra indicato) di fatto conoscibili da una pluralità di soggetti in quanto presenti in Internet, non implica che le stesse possano essere legittimamente trattate per qualsivoglia finalità ‒ nel caso di specie, quella promozionale ‒ da parte di terzi (per analoghe valutazioni, riferite all´utilizzo di indirizzi di posta elettronica raccolti in Internet per finalità promozionale, v. già provv.ti 11 gennaio 2001, doc. web n. 40823; 5 dicembre 2003, doc. web n. 1053809; 15 gennaio 2004, doc. web n. 1086456). In tal senso, anche il provvedimento generale del 29 maggio 2003 (doc. web n. 29840) esclude, con riferimento a tali dati, il loro utilizzo per finalità promozionali quando siano conoscibili da chiunque «per mere circostanze di fatto», quali la loro reperibilità sui siti web o tramite appositi software (al riguardo, v. altresì le citate Linee Guida in materia di spam del 2013, par. 2.5, nonché il parere n. 1/2000 che il Gruppo europeo delle autorità garanti per la protezione dei dati ha adottato il 3 febbraio 2000 in tema di reti e di commercio elettronico, nel quale si pone in evidenza che il solo fatto della rinvenibilità di un indirizzo e-mail ‒ e non diversamente deve argomentarsi per una numerazione telefonica ‒ in uno spazio pubblico di Internet non comporta un uso libero dello stesso per mailing elettronico). La fattuale disponibilità dei dati nel menzionato sito web non può infatti giustificare (né consente di desumere) che tali recapiti possano essere trasformati in un veicolo pubblicitario (v. pure provv. 12 gennaio 2017, n. 4, doc. web n. 5986406).

3.2. Peraltro, come anticipato, con riguardo alle descritte operazioni di trattamento, concernenti la raccolta e l´utilizzo delle numerazioni per i contatti commerciali delle quali la Società ha avuto la disponibilità nei termini sopra descritti, all´insaputa degli interessati, non è stato in alcun modo comprovato da parte che la Società abbia reso l´informativa agli interessati cui si riferiscono dette numerazioni, in violazione di quanto previsto dall´art. 13, comma 4, del Codice.

Né alcuna prova è stata fornita con riguardo alla sussistenza del consenso preventivo, libero e specifico al trattamento dei dati personali per finalità promozionali da parte degli interessati richiesto dagli artt. 130, comma 3 e 23 del Codice, né in relazione alla sussistenza di altro legittimo presupposto del trattamento ai sensi dell´art. 24 del Codice. Del pari, nessuna prova è stata offerta circa l´osservanza di quanto previsto dagli artt. 130, comma 3-bis e 8, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 178 rispetto a numerazioni potenzialmente contenuto in elenchi pubblici (cfr. anche Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam, provv. 4 luglio 2013, n. 330, doc. web n. 2542348).

4. In ragione dei profili di illiceità sopra evidenziati, deve quindi ritenersi che, ai sensi dell´art. 11, comma 2, del Codice, i dati personali riferiti agli interessati oggetto del presente provvedimento, concernenti l´intero database della Società, costituito ed alimentato nel tempo secondo le modalità descritte, e tra questi i dati riferiti ai segnalanti, non possono essere utilizzati per finalità promozionali e se ne deve vietare l´ulteriore trattamento sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice.

5. Con particolare riguardo alle violazioni di cui ai punti 3.2, tenuto altresì conto della dimensione del database della Società (cfr. punto 2.4) l´Autorità si riserva di valutare l´applicazione delle sanzioni di cui all´art. 164-bis, comma 2,  del Codice, risultando già avviato dal Nucleo Speciale Privacy il procedimento sanzionatorio ai fini della contestazione, in capo alla Società, della sanzione amministrativa concernente la mancata acquisizione di un consenso informato libero e specifico da parte degli interessati per l´utilizzo dei dati che li riguardano per finalità di marketing (ai sensi degli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice).

6. Si ricorda che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni; in ogni caso, è altresì applicata in sede amministrativa la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice.

7. L´Autorità si riserva altresì di svolgere ulteriori verifiche in relazione al trattamento dei dati attraverso il menzionato sito web oggetto del presente provvedimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, rilevato che i dati personali di cui è stato accertato l´illecito trattamento non possono essere ulteriormente utilizzati (art. 11, comma 2, del Codice), vieta a MTS s.r.l.s, con sede in Villaricca (NA), via della Libertà n. 4, l´ulteriore trattamento per finalità di marketing dei dati personali trattati, in violazione dei principi di correttezza (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice) nonché in assenza del necessario e documentato consenso informato degli interessati al trattamento dei dati personali loro riferibili per finalità di marketing (artt. 13 e 23 del Codice).

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10, d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8187171
Data
08/02/18

Argomenti


Tipologie

Divieto del trattamento