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Provvedimento del 1° febbraio 2018 [8366034]

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[doc. web n. 8366034]

Provvedimento del 1° febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 61 del 1° febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 9 novembre 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Domenico Bianculli, nei confronti di Google LLC (già Google Inc.) e Google Italy srl, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione di tre URL, specificamente individuati nell´interpello preventivo mediante apposito elenco numerato, e richiamati nell´atto introduttivo del procedimento, reperibili in associazione al proprio nome e cognome e riconducibili a contenuti ritenuti "obsoleti"  in quanto relativi ad  una sentenza della Corte dei Conti emessa il 9 maggio 2011;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota datata 16 novembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 27 dicembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTE le note del 27 novembre e 1° dicembre 2017 con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Masnada e Marco Berliri, ha rappresentato:

- di non poter aderire alle richieste del ricorrente in ragione "di un sussistente interesse della collettività alla reperibilità delle informazioni di cronaca ancora recenti riconducibili al [suo] ruolo professionale, anche di rilevanza pubblica";

- in relazione all´URL indicato al punto 1° dell´elenco, di aver adottato, non avendo individuato il nome del ricorrente, misure manuali per impedire il posizionamento della pagina tra i risultati associati al nome dell´interessato nelle versioni europee del motore di ricerca Google;

- che l´URL indicato al punto 2° dell´elenco rimanda ad un articolo, pubblicato nel mese di marzo 2014 da un´importante testata giornalistica on-line, riportante la notizia di una sentenza con cui la Corte dei Conti ha condannato il ricorrente a risarcire il danno erariale da questi causato all´Ente pubblico presso il quale svolgeva la propria attività lavorativa mediante comportamenti illeciti idonei a configurare gli estremi della truffa; lo stesso articolo dà, altresì, notizia del rinvio a giudizio del ricorrente "per i reati di associazione a delinquere, truffa e falso in relazione ai fatti commessi";

- che, oltre alla natura delle notizie cui rinvia l´URL, anche il breve lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione delle notizie relative alla condanna da parte della Corte dei Conti e al suo "rinvio a giudizio per gravi reati, contribuisce ad escludere qualsivoglia possibilità di accoglimento della domanda";

VISTA la comunicazione del 1° dicembre 2017, con la quale il ricorrente ha contestato il riscontro fornito dalla resistente, in relazione sia al requisito del trascorrere del tempo, sia al riconoscimento del suo ruolo pubblico, non potendo ritenersi tale la qualifica di impiegato da lui rivestita presso l´Ente dove svolgeva la propria attività;

RILEVATO, con riferimento all´URL indicato al punto 1° dell´elenco, che Google, non avendo individuato il nome del ricorrente nella pagina, ha adottato misure manuali per impedire il posizionamento della stessa tra i risultati di ricerca a questo associati e che pertanto, rispetto ad esso, si deve dichiarare non luogo a provvedere, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RILEVATO, con riguardo ai restanti due URL indicati nell´atto introduttivo, che ai fini della valutazione dell´esistenza dei presupposti per ottenerne la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell´interessato, occorre tenere conto dei criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite "Linee Guida" adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

RILEVATO, in particolare, che elemento costitutivo del diritto all´oblio è il trascorrere del tempo rispetto al verificarsi dei fatti oggetto delle notizie rinvenibili attraverso l´interrogazione dei motori di ricerca e che tuttavia, laddove sussista, tale elemento incontra un limite quando le informazioni per le quali viene invocato risultino riferite a reati gravi, dovendo le relative richieste di deindicizzazione essere valutate con minor favore dalle Autorità di protezione dei dati pur nel rispetto, comunque, di un´analisi caso per caso (punto 13, Linee Guida cit.);

CONSIDERATO che:

- gli URL dei quali è stata chiesta la rimozione attengono ad una vicenda che, pur essendo collegata a fatti avvenuti nel periodo 2002/2005, è stata definita dalla giustizia erariale in epoca più recente (2011) con sentenza di condanna a carico del ricorrente;

- i fatti contestati sono stati commessi dall´interessato -il cui ruolo, peraltro, rientra tra quelli che la Corte dei Conti ha ritenuto essere "centrali" nella vicenda- nell´esercizio della funzione da questi ricoperta, integrando, per tale ragione, una fattispecie rispetto alla quale, proprio in virtù della sua gravità, non può dirsi venuto meno l´interesse pubblico alla sua conoscibilità (cfr. ancora punto 13 cit.);

RITENUTO dunque, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover dichiarare il ricorso infondato in relazione agli URL indicati ai punti 2° e 3° dell´elenco;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere con riguardo all´URL indicato dal ricorrente al punto 1° dell´elenco prodotto in atti, rispetto al quale Google ha dichiarato di aver adottato misure manuali per impedirne il posizionamento tra i risultati di ricerca associati al nominativo del ricorrente;

b. dichiara il ricorso infondato in relazione ai restanti URL.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia