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Provvedimento del 1° marzo 2018 [8476034]

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[doc. web n. 8476034]

Provvedimento del 1° marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 136 del 1° marzo 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 24 novembre 2017 da XX nei confronti di Crif S.p.A. con il quale la ricorrente - ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") - ha chiesto di ottenere la cancellazione dei dati che la riguardano, ritenuti pregiudizievoli, dalla banca dati di Crif S.p.A.;

CONSIDERATO che la ricorrente ha sostenuto la illiceità del trattamento dei dati in questione rilevando che:

- i dati censiti nei sistemi di Crif S.p.A. hanno ad oggetto il pignoramento immobiliare eseguito nel 2016 da Unicredit S.p.A. su un bene di cui lei divenuta comproprietaria in virtù di successione legittima dal padre defunto, in precedenza intervenuto come terzo datore di ipoteca in relazione ad un mutuo concesso ad una delle sue due sorelle;

- in data 31 luglio 2017 il bene oggetto di pignoramento, a seguito di divisione ereditaria, è divenuto di esclusiva proprietà della sorella che aveva contratto il mutuo e che era la reale debitrice della banca pignorante;

- l´iscrizione nei sistemi di Crif S.p.A. in relazione al citato pignoramento le sta causando un notevole danno essendosi vista opporre, proprio a causa della presenza dei contestati dati, il rifiuto ad una richiesta di finanziamento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 dicembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 22 gennaio 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 27 dicembre 2017 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto:;

- che i dati oggetto di ricorso, tratti da fonte pubblica e censiti nella banca dati denominata "Informazioni da Tribunali e Uffici di Pubblicità Immobiliare", fanno riferimento ad un verbale di pignoramento immobiliare trascritto presso la Conservatoria di Palermo;

- che la propria attività "si sostanzia nel fornire un servizio di "visura" di tali informazioni, limitandosi a "veicolare" quanto contenuto nelle banche dati pubbliche";

- che i contestati dati sono "aggiornati e coerenti" con quanto registrato nella fonte pubblica di provenienza tenuto conto che, come si evince dall´ispezione ipotecaria estratta presso la competente Agenzia del Territorio in data 20 dicembre 2017, il verbale di pignoramento in questione risulta attualmente "privo di qualsiasi annotamento" e tuttora riporta il nominativo della ricorrente tra i soggetti contro i quali tale pregiudizievole è stata iscritta;

- che la valutazione dell´ente finanziatore sull´opportunità di contrarre o meno con i soggetti censiti nella banca dati non si basa solo sui dati acquisiti, ma anche su "una libera scelta di gestione del credito (…) fondata su criteri e logiche di mercato" sulle quali Crif S.p.A. non può in alcun modo influire;

- di aver comunque provveduto, "in un´ottica di piena collaborazione e senza che questo valga quale riconoscimento di responsabilità alcuna", alla cancellazione dei dati oggetto di ricorso dai propri sistemi;

RILEVATO che la resistente ha fornito, sia pure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente attestando, con dichiarazione di cui l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver provveduto alla cancellazione dei dati oggetto di ricorso;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia