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Provvedimento del 1° marzo 2018 [8762339]

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[doc. web n. 8762339]

Provvedimento del 1° marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 134 del 1° marzo 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 12 gennaio 2018 da XX nei confronti dell´Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano detenuti dal resistente, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati o di responsabili del trattamento;

la  liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 gennaio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota del 26 gennaio 2018 con la quale il resistente ha rilevato di aver  provveduto a fornire riscontro alle richieste dell´interessato già prima della ricezione del corrispondente invito trasmesso dall´Autorità, allegando copia delle informazioni comunicate;

VISTE le memorie del 2 febbraio 2018 e del 23 febbraio 2018 con  le quali il ricorrente ha contestato l´idoneità del riscontro ottenuto, rilevandone la lacunosità e inadeguatezza;

CONSIDERATO preliminarmente, in ordine all´eccezione sollevata dal resistente, che il riscontro dallo stesso fornito, sebbene pervenuto nella medesima data in cui il Garante ha provveduto ad inviare il corrispondente invito, è comunque temporalmente collocabile in un momento successivo alla presentazione del ricorso e che di tale circostanza occorre tener conto ai fini della decisione;

RILEVATO che il riscontro fornito dalla resistente risulta carente con riguardo all´indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati o di responsabili del trattamento, tenuto conto del fatto che l´Ordine resistente si è limitato a comunicare informazioni generiche, dichiarando che i dati "saranno eventualmente comunicati a tutti gli Enti, le istituzioni e i soggetti con i quali (…) intrattiene rapporti nell´ambito della propria attività istituzionale per finalità strettamente collegate alle stesse";                                                                                                                                                                                 

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di ordinare all´Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare al ricorrente, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati o di responsabili del trattamento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso con riguardo alle restanti richieste avendo il titolare del trattamento fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico dell´Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, nonché del parziale accoglimento dello stesso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina all´Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma di rendere noti al ricorrente, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati o di responsabili del trattamento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso riguardo alle restanti richieste;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere all´ dell´Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia