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Provvedimento del 29 marzo 2018 [8994683]

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[doc. web n. 8994683]

Provvedimento del 29 marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 190 del 29 marzo 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 15 gennaio 2018 da XX, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto:

- di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali a lui riferiti detenuti dalla resistente relativi ad un contratto di apertura credito su un conto corrente e ad un finanziamento ipotecario;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 31 gennaio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonché la nota datata 3 marzo 2018 con cui è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 13 febbraio e 19 marzo 2018 con le quali la resistente, ritenendo che la richiesta del ricorrente “fosse materialmente finalizzata ad ottenere la copia della documentazione bancaria afferente ai rapporti” dallo stesso intrattenuti con la Banca, ha dichiarato di procedere a quantificare l’importo dovuto dallo stesso ricorrente “quale spesa per la produzione della documentazione richiesta, in applicazione dell’art. 119 TUB”;

VISTE le note del 16 febbraio e 8 marzo 2018 con le quali l’interessato ha comunicato di avere ricevuto dalla Banca la documentazione richiesta dietro il pagamento di una somma di denaro “quale corrispettivo per il ritiro di detta documentazione”;

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall’Autorità (vedi art. 5.2 delle “Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela” del 25 ottobre 2007, pubblicato in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007), tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari effettuata ai sensi dell’art. 119 del Testo Unico Bancario e la richiesta, avanzata ai sensi dell’art. 7 del Codice, volta ad ottenere, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all’interessato contenuti nei medesimi documenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, la disciplina in materia di protezione dei dati personali risulta applicabile avendo l’interessato correttamente esercitato i diritti di cui all’art. 7 del Codice chiedendo al titolare del trattamento la comunicazione dei dati bancari che lo riguardano contenuti nella documentazione detenuta dalla banca resistente;

RILEVATO, con riferimento a tale richiesta, che l’art. 10 del Codice prevede che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all’interessato a titolo gratuito, anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico; rilevato peraltro che la previsione di cui all’art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l’estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro “attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti”, è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare medesimo  senza per questo trasformare l’istanza di accesso ai dati personali in un’istanza di accesso a documenti;

PRESO ATTO che il ricorrente ha comunque ritenuto di corrispondere alla Banca l’importo, pur non dovuto, da questa richiesto a titolo di corrispettivo della documentazione ricevuta;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”) di aver comunicato tutti i dati del ricorrente a sua disposizione; 

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 350,00 a Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso e delle spese non dovute sostenute per ottenere il riscontro richiesto; compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, per il riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; 

b) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 350,00 da addebitarsi a Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 29 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia