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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Iqbal Qasim - 31 maggio 2018 [9022556]

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[doc. web n. 9022556]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Iqbal Qasim - 31 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 370 del 31 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell’ambito di un’indagine delegata di polizia giudiziaria, la Tenenza della Guardia di finanza di Porto Recanati, a seguito dello specifico “nulla osta” concesso dalla Procura della Repubblica di Macerata in data 31 gennaio 2018, ha accertato che Iqbal Qasim cod.fisc.: QBLQSM95B10Z236X, nato in Pakistan il 10 febbraio 1995 e titolare dell’omonima Ditta individuale Iqbal Qasim P.iva: 01815910433, con sede in Porto Recanati (Mc), via Salvo D’Acquisto n. 8 (cancellata dal Registro delle imprese in data 16/02/2018), ha provveduto, in nome e per conto del gestore telefonico Lycamobile, all’intestazione di schede telefoniche a persone terze, del tutto ignare di tali attribuzioni. In particolare:

a) con atto istruttorio datato 15 gennaio 2018 è stato possibile individuare 1 persona cui sono state intestate, a sua insaputa, delle schede telefoniche per un numero complessivo di 2 utenze, senza che fosse stato acquisito il suo consenso ai sensi dell’art. 23 del Codice;

b) con atto istruttorio del 18 gennaio 2018 è stato possibile individuare 1 persona cui sono state intestate, a sua insaputa, delle schede telefoniche per un numero complessivo di 5 utenze, senza che fosse stato acquisito il suo consenso ai sensi dell’art. 23 del Codice;

c) con atto istruttorio del 23 gennaio 2018 è stato possibile individuare 1 persona cui sono state intestate, a sua insaputa, delle schede telefoniche per un numero complessivo di 5 utenze, senza che fosse stato acquisito il suo consenso ai sensi dell’art. 23 del Codice;

d) con atto istruttorio del 23 gennaio 2018 è stato possibile individuare 1 persona cui sono state intestate, a sua insaputa, delle schede telefoniche per un numero complessivo di 4 utenze, senza che fosse stato acquisito il suo consenso ai sensi dell’art. 23 del Codice;

e) con atto istruttorio del 20 gennaio 2018 è stato possibile individuare 1 persona cui sono state intestate, a sua insaputa, delle schede telefoniche per un numero complessivo di 2 utenze, senza che fosse stato acquisito il suo consenso ai sensi dell’art. 23 del Codice;

f) con atti istruttori del 8 e 9 gennaio 2018 è stato possibile individuare 1 persona cui sono state intestate, a sua insaputa, delle schede telefoniche per un numero complessivo di 2 utenze, senza che fosse stato acquisito il suo consenso ai sensi dell’art. 23 del Codice;

g) con atto istruttorio del 24 gennaio 2018 è stato possibile individuare 1 persona cui sono state intestate, a sua insaputa, delle schede telefoniche per un numero complessivo di 4 utenze, senza che fosse stato acquisito il suo consenso ai sensi dell’art. 23 del Codice;

h) con atto istruttorio del 10 febbraio 2018 è stato possibile individuare 1 persona cui sono state intestate, a sua insaputa, delle schede telefoniche per un numero complessivo di 4 utenze, senza che fosse stato acquisito il suo consenso ai sensi dell’art. 23 del Codice;

VISTI i verbali nn.rr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datati 10 febbraio 2018, che qui si intendono integralmente richiamati, con i quali sono state contestate a Iqbal Quasim, titolare dell’Impresa Individuale Iqbal Qasim (cancellata dal Registro delle imprese in data 16/02/2018), otto violazioni previste dall’art. 162 comma 2-bis del Codice, per aver effettuato un trattamento di dati personali di:

a) 1 persona cui sono state intestate, a sua insaputa, schede telefoniche per un numero complessivo di 2 utenze (verbale di contestazione n. 2);

b) 1 persona cui sono state intestate, a sua insaputa, schede telefoniche per un numero complessivo di 5 utenze (verbale di contestazione n. 3);

c) 1 persona cui sono state intestate, a sua insaputa, schede telefoniche per un numero complessivo di 5 utenze (verbale di contestazione n. 4);

d) 1 persona cui sono state intestate, a sua insaputa, schede telefoniche per un numero complessivo di 4 utenze (verbale di contestazione n. 5);

e) 1 persona cui sono state intestate, a sua insaputa, schede telefoniche per un numero complessivo di 2 utenze (verbale di contestazione n. 6);

f) 1 persona cui sono state intestate, a sua insaputa, schede telefoniche per un numero complessivo di 2 utenze (verbale di contestazione n. 7);

g) 1 persona cui sono state intestate, a sua insaputa, schede telefoniche per un numero complessivo di 4 utenze (verbale di contestazione n. 8);

h) 1 persona cui sono state intestate, a sua insaputa, schede telefoniche per un numero complessivo di 4 utenze (verbale di contestazione n. 9);

RILEVATO dal rapporto predisposto dalla Tenenza della Guardia di finanza di Porto Recanati, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non si è avvalsa delle facoltà previste dall'art. 18 della legge n. 689/1981, non inviando all'Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata;

CONSIDERATO che nel verbale di contestazione n. 6 del 10 febbraio 2018 si rappresenta che nell’ambito di un’indagine svolta su delega dell’A.G. è emerso che 1 numero di utenza telefonica (oltre a 6 numeri di contratti sim privi dei rispettivi numeri di utenze telefoniche) risulta intestato ad 1 persona senza il suo consenso e tuttavia l’interessata, nell’atto istruttorio del 20 gennaio 2018, ha riconosciuto il suddetto numero di utenza dichiarando di averlo attivato personalmente. Nel suddetto verbale di contestazione si rinvia successivamente ad altri 2 numeri di utenze telefoniche, riferibili tuttavia al verbale di contestazione n. 2 del 10/2/2018 e ad un diverso interessato;

RITENUTO di dover archiviare, all’esito della valutazione degli elementi in atti, il procedimento sanzionatorio relativo alla violazione di cui all’art. 162 comma 2-bis del Codice di cui al suddetto verbale di contestazione n. 6 del 10/2/2018;

RILEVATO, pertanto, che Iqbal Quasim, titolare dell’Impresa Individuale Iqbal Qasim, ha effettuato un trattamento di dati personali, attraverso l’attivazione di schede telefoniche all’insaputa degli interessati, omettendo di acquisire il consenso, in violazione dell’art. 23 del Codice;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all’art. 23, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l’ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per ciascuna delle sette contestazioni, per un importo complessivo pari a euro 70.000,00 (settantamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

DISPONE

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio di cui al verbale n. 6 del 10 febbraio 2018 relativo alla contestazione della violazione amministrativa di cui all'art. 162 comma 2-bis, del Codice, in relazione all'art. 23, nei termini di cui in motivazione

ORDINA

a Iqbal Qasim Cod.fisc.: QBLQSM95B10Z236X, nato in Pakistan il 10 febbraio 1995, titolare dell’Impresa Individuale Iqbal Qasim P.iva: 01815910433, con sede in Porto Recanati (Mc), via Salvo D’Acquisto n. 8 (cancellata dal Registro delle imprese in data 16/02/2018), di pagare la somma complessiva di euro 70.000,00 (settantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-bis del medesimo Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 70.000,00 (settantamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 31 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia