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Parere su uno schema di regolamento recante la disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - 19 luglio 2018 [9027168]

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[doc. web n. 9027168]

Parere su uno schema di regolamento recante la disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - 19 luglio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 422 del 19 luglio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell’interno;

Visto l’articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. Il Ministero dell’interno ha richiesto il parere del Garante su uno schema di regolamento recante la disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il decreto è adottato ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, il quale prevede che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, siano disciplinati, l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia, selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei.

RILEVATO

2. Lo schema di decreto si compone di 15 articoli e di un allegato recante la tabella della dotazione organica dell’Agenzia.

Nel capo I (Oggetto e principi) si distingue l’articolo 2 che individua i principi cui si ispira l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia, fra cui lo “sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni e utilizzo delle nuove tecnologie, in funzione della facilità di accesso alle informazioni nei rapporti con i soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse” (art. 2, comma 1, lett. f)).

Il capo II è dedicato all’organizzazione della struttura (artt. 3-7) e al riguardo si evidenza l’articolo 4, comma 1, lett. a) che assegna alla Direzione degli affari generali e del personale, fra le funzioni e i compiti, anche quello di “tutela della riservatezza dei dati personali”.

Il capo III riguarda il personale in servizio presso l’Agenzia (artt. 8-12) per gli aspetti relativi alla dotazione organica, la formazione, le relazioni sindacali, il reclutamento e la valutazione dei dipendenti.
Infine il capo IV reca norme finanziarie e transitorie.

RITENUTO

3. Esaminato lo schema di decreto, il Garante non rinviene profili di criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali nelle disposizioni del provvedimento, che riguardano esclusivamente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia, ivi compreso l’aspetto della dotazione delle risorse umane e strumentali degli uffici.

L’unico riferimento specifico alla protezione dei dati è contenuto –come anticipato sopra- nell’elenco delle competenze della Direzione degli affari generali e del personale, fra le quali è inserita anche la “tutela della riservatezza dei dati personali”.

Il Garante non ha perciò osservazioni da formulare sul testo dello schema, salvo segnalare l’esigenza di integrare il preambolo del decreto con il riferimento al Regolamento (UE) 2016/679, pienamente applicabile dal 25 maggio scorso e il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 196 (destinato, peraltro, ad essere modificato in chiave di adeguamento al Regolamento ai sensi della delega prevista dall’articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163) e all’acquisizione del parere dell’Autorità.

4. Sotto altro profilo, il Garante rileva la delicatezza dei dati trattati dall’Agenzia per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalla normativa di settore, che possono riguardare anche dati relativi a condanne penali o reati, informazioni cui il Regolamento riconnette particolare importanza e riserva un regime di elevate garanzie (art. 10, Reg.). 

Da questo punto di vista, il trattamento dei dati personali, anche “particolari” come quelli evidenziati, appare supportato da un’adeguata base giuridica, di rango primario (art. 110 d. lg. 6.9.2011, n. 159). Occorre infatti considerare che fra i requisiti di liceità del trattamento, il Regolamento comprende la necessità per il titolare di adempiere ad un “obbligo legale” o di eseguire “un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, di cui è investito” oppure, qualora i dati oggetto del trattamento siano relativi a condanne penali o reati, la circostanza che il trattamento avvenga “sotto il controllo dell’autorità pubblica o……[sia] autorizzato dal diritto….degli Stati membri”, nel rispetto della specifica disciplina di settore per la quale, peraltro, il Regolamento prevede, in questi casi, una apposita “riserva” normativa a favore degli Stati membri (cfr. art. 6, paragrafi 1, lett. c) ed e), 2 e 3, art. 9, paragrafo 2, e art. 10, Reg).

TUTTO CIÒ PREMESSO  IL GARANTE

esprime parere favorevole, nei termini di cui in motivazione, sullo schema di regolamento recante la disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Roma, 19 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Iannini

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia