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Provvedimento del 28 giugno 2018 [9039267]

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[doc. web n. 9039267]

Provvedimento del 28 giugno 2018

Registro dei provvedimenti
n. 409 del 28 giugno 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 13 marzo 2018 da  XX, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Lacagnina, nei confronti di A.S. Shopping s.r.l.s. con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”) in relazione ad un sinistro avvenuto all’interno di un punto vendita della società resistente, ha chiesto:

di ottenere la conferma dell’esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti in alcuni documenti riferiti al sinistro ed espressamente richiamati nell’interpello preventivo del 9 febbraio 2018;

di conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento ove designato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 

la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 30 marzo 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché le note del 9 e 10 maggio  2018 con le quali è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

CONSIDERATO che:

a partire dal 25 maggio 2018 è divenuto applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, “Regolamento”), che rende necessario l’adeguamento del quadro normativo nazionale esistente in materia;

a tale fine, il Consiglio dei Ministri, nell’esercizio della delega contenuta nell’art. 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, ha adottato in via preliminare uno schema di decreto legislativo che tuttavia non è stato ancora fatto oggetto di approvazione definitiva;

la diretta applicabilità del Regolamento comporta, pure in assenza di una puntuale indicazione da parte del citato decreto legislativo, un possibile contrasto con alcune disposizioni del Codice e che pertanto l’Autorità, con delibera n. 374 del 31 maggio 2018, ha disposto la disapplicazione, a partire dal 25 maggio 2018, delle norme sulla procedura dei ricorsi in quanto ritenute incompatibili con quelle relative ai reclami di cui agli artt. 77 ss. del Regolamento;

RITENUTO dunque, in ossequio al principio generale di conservazione degli atti del procedimento, di dover decidere l’odierna istanza secondo le disposizioni di cui agli artt. 142 ss. del Codice applicabili ai reclami, in quanto compatibili con il predetto Regolamento e artt. 77 e ss. del Regolamento, in quanto strumento idoneo a tutelare l’interessato in caso di violazione della disciplina;

RILEVATO che la società resistente non ha fornito alcun riscontro, né prima né dopo l’avvio del procedimento, e ritenuto pertanto di dover ingiungere, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), del Regolamento, al titolare del trattamento di fornire alla ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, le informazioni oggetto di richiesta da parte dell’interessata;

RILEVATO che, in considerazione del mancato riscontro alla specifica richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice notificata alla resistente tramite il Nucleo speciale Privacy della Guardia di Finanza (unitamente alla copia del ricorso e del relativo invito ad aderire, nonché alla nota di proroga del termine per la decisione), l’Ufficio si riserva di avviare nei suoi confronti un autonomo procedimento sanzionatorio;

RITENUTO, in ragione del nuovo quadro normativo applicabile alla presente procedura, di non dover disporre in relazione alle spese;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ingiunge, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), del Regolamento, ad AS Shopping S.r.l.s. di fornire alla ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, le informazioni oggetto di richiesta da parte dell’interessata.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonchè degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 28 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9039267
Data
28/06/18

Tipologie

Decisione su ricorso