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Provvedimento del 17 gennaio 2019 [9082704]

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[doc. web n. 9082704]

Provvedimento del 17 gennaio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 9 del 17 gennaio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”); 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 18 settembre 2018, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Tucci, ha chiesto di ordinare a Google LLC e Google Italy S.r.l. la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al suo nominativo, di alcuni URL collegati a pagine contenenti informazioni relative ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto in qualità "di presunto amministratore di fatto" di una società "attraverso cui sarebbero stati commessi reati di falsa fatturazione”, chiedendo altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; 

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare:

lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla diffusione di informazioni non aggiornate relative ad un sequestro preventivo di beni immobili disposto nei propri confronti, ma successivamente revocato con ordinanza del competente tribunale del riesame, precisando che "l'estraneità ai fatti a lui addebitati è in fase di dimostrazione ed accertamento";

rappresentato di aver previamente richiesto agli editori degli articoli oggetto di reclamo di provvedere all'interdizione dell'indicizzazione degli stessi tramite i motori di ricerca esterni ai relativi siti e che i medesimi, pur non avendo aderito a detta istanza, hanno disposto, con l'eccezione di uno, l'aggiornamento delle informazioni ivi contenute;

VISTA la nota del 12 ottobre 2018 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo;

VISTA la nota del 29 ottobre 2018 con la quale Google LLC e Google Italy S.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada ed Alberto Bellan, hanno comunicato di non poter accogliere la richiesta di rimozione degli URL individuati nell'atto di reclamo ritenendo non sussistenti, nel caso in esame, i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, trattandosi di notizie risalenti al 2017 riguardanti "un procedimento penale ancora in corso nel quale il sig. XX è indagato per reati di natura fiscale in relazione alla sua attività di imprenditore e amministratore di fatto" di società di capitali, la conoscibilità delle quali è reputata di attuale interesse per la collettività;

CONSIDERATO, preliminarmente, con riguardo alla decisione nel caso di specie, che:

il trattamento effettuato da Google LLC nella circostanza incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel territorio italiano (art. 56, par. 2, del Regolamento);

pertanto, in applicazione dell'art. 55, par. 1, del medesimo Regolamento, può ritenersi sussistente la competenza in capo al Garante del potere di trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente in quanto stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12); 

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea; 

RILEVATO che:

la vicenda giudiziaria nella quale è stato coinvolto l’interessato riguarda fatti recenti, risalenti al 2017, ed ancora attuali, tenuto conto del fatto che, per sua stessa ammissione, il relativo procedimento penale è tuttora in corso di svolgimento;

deve pertanto ritenersi sussistente l’interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda in considerazione della gravità dei reati ipotizzati (cfr. punto 13 delle Linee guida adottate dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 il 26 novembre 2014), nonché della professione svolta dal reclamante;

due degli articoli indicati nell'atto di reclamo risultano peraltro aggiornati con le informazioni relative all'avvenuto annullamento del sequestro preventivo disposto a carico del medesimo, garantendo così la disponibilità in rete di dati integrati;

RITENUTO di dover considerare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di rimozione dei predetti URL;

RITENUTO di non dover adottare alcuna decisione in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese del procedimento tenuto conto del regime di gratuità dello strumento del reclamo introdotto dall’art. 57, par. 3, del Regolamento e non essendo prevista la rifusione di spese legali, tenuto conto del fatto che l’assistenza di un legale è meramente facoltativa; 

RILEVATO che resta impregiudicato il diritto del reclamante di avanzare, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, specifica istanza di integrazione delle informazioni eventualmente contenute negli ulteriori articoli che trattano la vicenda nei confronti degli editori che li hanno originariamente pubblicati; 

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 17 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia