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Provvedimento dell'11 luglio 2019 [9128985]

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[doc. web n. 9128985]

Provvedimento dell'11 luglio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 148 dell'11 luglio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della  dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 16 luglio 2018, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX e XX, rappresentati e difesi dagli avv.ti XX e XX, hanno chiesto di ordinare a Rai - Radio Televisione Italiana S.p.A.:

in via principale, la rimozione da un servizio televisivo andato in onda il 7 maggio 2018 su Rai 3, nell'ambito della trasmissione "Report", delle immagini di documenti contenenti dati personali che li riguardano in quanto indebitamente trattati all'interno del citato servizio avente ad oggetto le modalità utilizzate per il trasferimento di denaro di provenienza illecita verso i cd. paradisi fiscali; 

in via subordinata, la cancellazione e/o l'oscuramento dei dati eccedenti riportati in detti documenti ed in particolare "luogo, data di nascita ed indirizzo di residenza del dott. XX, nome e cognome e residenza del coniuge, sig.ra XX, IBAN e movimentazioni di conto corrente", oltreché l'adozione delle misure tecniche idonee ad impedirne la circolazione in rete o il reperimento sui siti internet su cui sono stati pubblicati, anche tramite motori di ricerca esterni ai siti stessi;

la comunicazione dell’origine dei documenti diffusi, nonché l'inserimento di un'integrazione volta a rappresentare, mediante l'utilizzo dei medesimi mezzi utilizzati per la propalazione della notizia, che non risulta alcun procedimento a carico dei reclamanti;

CONSIDERATO che gli interessati hanno, in particolare, lamentato l'illecito trattamento dei dati personali che li riguardano contenuti all'interno del predetto servizio, tenuto conto del fatto che:

è stato diffuso un documento - presumibilmente estratto dal fascicolo di un procedimento penale pendente a carico di altri soggetti, ma del quale non viene chiarita la provenienza - contenente, tra gli altri, il nome, il cognome e la data di nascita del dott. XX, indicando quest’ultimo come supposto canale utilizzato dai soggetti indagati per far transitare all'estero profitti provenienti da tangenti, vicenda rispetto alla quale il medesimo non ha mai ricevuto né un avviso di garanzia, né altro provvedimento dell'autorità giudiziaria;

detto servizio contiene, inoltre, l'immagine di un estratto conto bancario nel quale sono chiaramente indicati gli intestatari, ovvero XX e XX, coniuge del primo e del tutto estranea alla vicenda, oltre all'indirizzo di residenza dei medesimi, al codice IBAN e ad alcuni movimenti di dare ed avere effettuati sul conto corrente, travalicando in tal modo il limite di essenzialità dell'informazione di cui all'art. 137, comma 3, del Codice, oltreché le regole deontologiche in materia di trattamento dei dati personali nell'attività giornalistica;

tali condotte, ponendosi peraltro in contrasto con la segretezza degli atti di indagine di cui all'art. 329 c.p.p., costituiscono una violazione dei principi di liceità e di correttezza del trattamento, in quanto, per le modalità utilizzate, le informazioni diffuse sono atte ad ingenerare nel pubblico l'errato convincimento che i reclamanti siano coinvolti "negli affari criminosi cui il servizio di Report allude";

VISTA la nota del 19 settembre 2018 con la quale Rai - Radio Televisione Italiana S.p.A. ha rappresentato che:

il servizio televisivo oggetto di contestazione è stato diffuso, nel pieno rispetto dei "limiti dell'essenzialità dell'informazione", nell'ambito di un programma giornalistico di inchiesta dedicato all'approfondimento di fatti di interesse pubblico che, nel caso specifico, riguardavano "le modalità con le quali "si sposta" la ricchezza che viene prodotta nel mondo, in particolare sui proventi che sarebbero stati impiegati per acquisti di immobili siti a Dubai";

il diritto di cancellazione di dati personali di cui all'art. 17 del Regolamento trova un limite laddove il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

la richiesta avanzata dai reclamanti non appare fondata, ma, "in via di autotutela e senza riconoscimento di alcuna responsabilità, si è provveduto ad oscurare il nome della sig.ra XX ed il suo indirizzo, nei documenti relativi ai due bonifici di XX verso Dubai, riportati dal minuto 10:00 circa del servizio raggiungibile sul sito Report", oltreché del numero IBAN, provvedendo alla sostituzione del file video sia nella versione integrale della puntata che in quella relativa alla singola inchiesta;

VISTA la nota del 2 aprile 2019 con la quale gli interessati, nel prendere atto dell'intervenuto oscuramento dei dati relativi a XX, hanno tuttavia sostenuto che:

detto intervento non può ritenersi misura adeguata rispetto al pregiudizio subito medio tempore dalla medesima, tenuto conto del fatto che, nel riscontro della resistente, non è fatta menzione delle "azioni intraprese nei confronti dei terzi che abbiano eventualmente condiviso e pubblicato o anche solo ricevuto il file originale prima della modifica", nonché del fatto che all'intervenuta variazione dovrebbe essere garantita la medesima visibilità del servizio trasmesso in origine, dandone notizia "nel corso di una puntata di Report trasmessa per la prima volta sulla TV nazionale", ragione per la quale è stato richiesto di precisare che non vi sono procedimenti penali attualmente pendenti a carico dei reclamanti, utilizzando a tal fine gli stessi mezzi impiegati a suo tempo per diffondere le informazioni;

risultano tuttora visibili dati riferibili al dott. XX, quali codice fiscale, luogo e data di nascita, eccedenti rispetto alle finalità del servizio - oltreché fuorvianti in ordine al ruolo avuto dal medesimo nella vicenda per la quale non risulta indagato - nonché alcuni movimenti di dare ed avere che "nulla hanno a che vedere con l'inchiesta";

VISTA la nota del 13 maggio 2019 con la quale il titolare del trattamento, nel richiamare quanto già dedotto nella precedente memoria, ha rappresentato che:

contrariamente a quanto rappresentato da controparte l’oscuramento dei dati della sig.ra XX è stato effettuato “prontamente ossia entro luglio 2018, decorsi soltanto quindici giorni” dalla richiesta;

i dati diffusi sono essenziali al fine di garantire la completezza dell’informazione, tenuto peraltro conto del fatto che gli stessi risultano di pubblico dominio “essendo l’interessato iscritto all’Ordine dei commercialisti di (…)”;

con riguardo alla richiesta di conoscere “il soggetto o la specifica fonte dalla quale sono stati acquisiti i predetti dati personali (origine dei dati)”, l’informazione rientra nel segreto professionale cui è tenuto il giornalista nello svolgimento della sua attività, come previsto dall’art. 138 del Codice, nonché dall’art. 2, comma 3, della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 “Ordinamento della professione di giornalista”,

l’interesse pubblico attuale alla conoscibilità della vicenda risulta confermato dalle “recenti notizie apparse sui principali organi di informazione, da cui si è appreso che il dott. XX è indagato nella maxi inchiesta per evasione fiscale e riciclaggio condotta dalla Guardia di Finanza di Venezia – oggetto dell’approfondimento giornalistico di “Report” – che ha portato al sequestro di 12 milioni di euro in conti correnti, quote societarie e immobili”;

in merito a quanto contenuto nel servizio giornalistico, il ricorrente ha presentato querela per diffamazione nei confronti dell’editore ed il Pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione del procedimento penale ritenendo che, nel caso di specie, il diritto di cronaca sia stato legittimamente esercitato;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità  giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n.  1556386);

CONSIDERATO che:

- il contenuto del servizio oggetto di reclamo riveste un interesse pubblico attuale in virtù dell’argomento trattato, tenuto anche conto del fatto che la vicenda ha avuto degli sviluppi processuali recenti a carico del reclamante XX, come risulta da quanto rappresentato dal titolare del trattamento e da alcuni articoli di stampa pubblicati nei mesi di aprile e maggio 2019 e che pertanto non può accolta la richiesta di rimozione integrale dal servizio televisivo dei documenti indicati in premessa diffusi al suo interno;

- alcuni dei dati presenti all’interno di detti documenti - quali il nominativo della reclamante, il codice IBAN del conto corrente intestato congiuntamente agli interessati, nonché l’indirizzo di residenza di questi ultimi – sono stati trattati in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione (cfr. art. 137, comma 3 del Codice ed art. 6 delle regole deontologiche), nonché, più in generale, con il principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento, in quanto dati personali eccedenti rispetto alle finalità di informazione e di critica legittimamente perseguite tramite la diffusione del servizio;

- con riguardo a tali dati la società resistente ha tuttavia provveduto, entro un breve lasso di tempo dalla notifica del reclamo, all’oscuramento degli stessi, rimuovendo in tal modo gli effetti della condotta precedentemente posta in essere;

- riguardo agli ulteriori dati dei quali è chiesta la rimozione, quali in particolare luogo e data di nascita del dott. XX, nonché le informazioni riguardanti alcuni movimenti bancari avvenuti sul suo conto corrente, gli stessi non sono da ritenersi trattati in violazione delle disposizioni dettate con riguardo al trattamento di dati in ambito giornalistico, tenuto conto del ruolo svolto dal reclamante, nonché degli sviluppi processuali della vicenda verificatisi negli ultimi mesi;

PRESO ATTO, con riguardo alla richiesta di rimozione dei dati identificativi di XX, ivi incluso il codice IBAN del conto corrente cointestato con il coniuge odierno reclamante, nonché dell’indirizzo di residenza dei medesimi, che il titolare del trattamento ha comunicato nel corso del procedimento - con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante” - di aver provveduto al loro oscuramento sia nella versione integrale della puntata che nel file video relativo alla singola inchiesta, e ritenuto che, nel caso di specie, anche in ragione di tale pronto riscontro, non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti del Garante in merito;

RITENUTO, invece, con riguardo alle restanti richieste, di dover dichiarare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

prende atto di quanto comunicato dal titolare del trattamento in ordine all’avvenuta rimozione, all’interno del servizio televisivo, dei dati identificativi di XX, nonché dell’indirizzo di residenza e del codice IBAN del conto corrente intestato ai reclamanti e ritiene che, nel caso di specie, non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

dichiara il reclamo infondato in ordine alle restanti richieste.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 11 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia