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Provvedimento del 24 luglio 2019 [9129005]

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[doc. web n. 9129005]

Provvedimento del 24 luglio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 154 del 24 luglio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 16 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX, rappresentato e difeso dall'avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google Italy e Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al suo nominativo, di alcuni URL collegati a pagine contenenti informazioni riguardanti una vicenda giudiziaria, ormai risalente nel tempo, nella quale il medesimo è stato coinvolto e conclusasi nei suoi confronti con una sentenza di non luogo a procedere;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, rappresentato:

il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla permanenza in rete di informazioni non attuali, né aggiornate alla luce degli sviluppi successivi della vicenda, tenuto conto del fatto che "tutti gli articoli riprendono un articolo del quotidiano (...) che riportava [la notizia] del [suo] arresto avvenuto nel 2004";

che detto articolo, a seguito di una sua specifica istanza avanzata all'editore nel 2018, è stato deindicizzato e non risulta più reperibile attraverso i motori di ricerca generalisti;

che in virtù dell'oggettiva impossibilità di individuare i contatti di alcuni dei titolari del trattamento coinvolti e del mancato tempestivo riscontro da parte dei pochi identificabili, la richiesta di rimozione è stata avanzata direttamente nei confronti del gestore del motore di ricerca;

VISTA la nota del 19 novembre 2018 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo;

VISTA la nota del 4 dicembre 2018 con la quale con la quale Google LLC e Google Italy S.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti XX, XX e XX, hanno comunicato:

di aver disposto misure manuali volte ad interdire la reperibilità, in associazione al nome dell'interessato, degli URL individuati con i nn. 13 e 18 della memoria trasmessa, tenuto conto del fatto che i contenuti raggiungibili per il tramite di essi non contengono il nome dell'interessato, e di aver altresì disposto la rimozione con riguardo agli URL individuati nella medesima memoria con i nn. da 14 a 17;

di non poter invece accogliere la richiesta con riguardo ai restanti URL in quanto "conducono a documenti e atti parlamentari ospitati sul sito della Camera dei Deputati e che, per tale ragione, rivestono interesse pubblico e devono preservare la più ampia accessibilità possibile per il pubblico" tenuto conto del fatto che "riguardano procedimenti aventi ad oggetto reati gravi imputati al dott. XX e la sua attività imprenditoriale";

nello specifico, molte delle pagine oggetto di richiesta di rimozione riguardano una vicenda recente avvenuta nel 2012 che ha colpito l'impresa della quale il reclamante è titolare, relativa ad un'interdittiva antimafia poi revocata, "mentre tutte riguardano reati gravi [relativi] al reclamante, spesso in relazione al suo ruolo pubblico di imprenditore";

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

come comunicato da Google alle Autorità di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC avente sede negli Stati Uniti;

la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente risulta pertanto fondata sull’applicazione dell’art. 55, par. 1, del Regolamento in quanto la società risulta stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

PRESO ATTO che, con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL individuati con i nn. da 13 a 18 nella memoria della società resistente, quest'ultima ha dichiarato - con comunicazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante” - di aver provveduto ad inibire la reperibilità di essi in associazione al nominativo dell'interessato e che, pertanto, si ritiene che non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati con i nn. da 1 a 12 della memoria della resistente, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO che:

i documenti reperibili mediante detti URL rimandano ad interrogazioni ed interpellanze parlamentari relative a vicende che, per quanto riguarda la posizione giudiziaria del reclamante, si sono successivamente concluse o rispetto alle quali non risultano esservi stati seguiti, tenuto anche conto del fatto che dette iniziative, benché assunte nel corso di passate legislature, non sono state formalmente chiuse con la pubblicazione dei resoconti resi da parte dei ministri interpellati;

in particolare alcuni di tali atti - risalenti al 2004 - riportano l'informazione di un arresto disposto in quegli anni a carico dell'interessato; tale vicenda risulta superata dall'intervento di una sentenza di non luogo a procedere pronunciata in suo favore determinando con ciò un trattamento in contrasto con i principi di esattezza ed aggiornamento dei dati espressamente previsti dal Regolamento (cfr. art. 5, par. 1, lett. d)), nonché con quanto affermato dalle citate “Linee Guida” (cfr. punto 4 della Parte II);

altri URL rinviano invece a documenti relativi ad interrogazioni parlamentari e mozioni attivate sulla base di quanto riportato nell'articolo del 2012 citato in premessa - ed attualmente deindicizzato dall'editore del giornale che lo ha pubblicato - nel quale si dava conto di vicende legate all'interessato rispetto alle quali non risulta, ad oggi, alcun seguito giudiziario anche relativamente all'impresa gestita dal medesimo e coinvolta nell'esecuzione di un'importante opera di pubblica utilità;

con particolare riguardo a detta impresa, infatti, l'interdittiva antimafia, di cui fu destinataria, è stata revocata dalla magistratura amministrativa consentendo alla medesima di proseguire i lavori di costruzione dell'opera; ciò è quanto risulta da alcuni articoli reperibili tramite gli URL rimossi dalla resistente che ha peraltro confermato tale circostanza nel corso del procedimento;

la deindicizzazione di detti risultati, in quanto reperibili tramite il motore di ricerca in associazione al nominativo dell'interessato, non è peraltro idonea ad incidere sull'autonomia dell'organo costituzionale che ha pubblicato i contenuti, ma ha il solo effetto di limitare il pregiudizio derivante da una diffusione indiscriminata di informazioni che appaiono superate da fatti successivi;

tale valutazione, che la resistente non ha ritenuto di applicare ai contenuti reperibili tramite gli URL sopra indicati in quanto pubblicati da un organo costituzionale, è stata invece dalla medesima condivisa con riguardo alla richiesta di rimozione di URL collegati ad articoli di giornale, o a commenti altrimenti disponibili sulla rete, benché molti di essi riproducano il testo delle medesime interpellanze parlamentari;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine a tale richiesta e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL sopra individuati quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

prende atto di quanto comunicato dalla società resistente in ordine all'avvenuta rimozione degli URL individuati nella memoria della medesima con i nn. da 13 a 18, in quanto reperibili in associazione al nominativo dell'interessato, e pertanto ritiene che non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

dichiara il reclamo fondato con riguardo alle restanti richieste e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli ulteriori URL indicati quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato.

Il Garante, ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia