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Provvedimento del 13 febbraio 2020 [9305174]

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[doc. web n. 9305174]

Provvedimento del 13 febbraio 2020

Registro dei provvedimenti
n. 33 del 13 febbraio 2020

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento dalla sig.ra XX - per il tramite del proprio legale Avv. XX - in data 1° gennaio 2018, con il quale quest’ultima ha lamentato il mancato riscontro alla formale istanza di accesso ai propri dati avanzata nei confronti del dott. XX, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento chiedendo al Garante di:

- “rivolgere al Dott. XX o al responsabile del trattamento ammonimento in ordine alla violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali avuto riguardo ai diritti riconosciuti a XX dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento n. 679/2016”;

- “ingiungere ai sensi dell’art. 58 II lett. c) del Regolamento 679/2016 al Dott. XX ovvero al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste della reclamante, fornendo una copia dei dati personali della stessa (…omissis…)”

VISTA la nota del 10/01/2019, prot. n. 1006, con la quale l’Ufficio ha invitato il dott. XX a fornire riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali della reclamante entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale nota;

VISTA, la nota del 25 gennaio 2019, con la quale, il dott. XX, per il tramite dell’Avvocato XX, ha fornito riscontro alla reclamante “scusandosi per il mancato ottemperamento della precedente richiesta formulata direttamente dalla Sig.ra XX (dovuto ad un mero errore tecnico) e allegando (..) la documentazione richiesta, ossia la cartella clinica della Sig.ra XX”, recante le informazioni richieste;

VISTA, la nota del 23 maggio 2019 (prot. 17399), con la quale l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, anche attraverso la documentazione inviata e i fatti emersi nel corso dell’attività istruttoria, ha notificato al dott. XX, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 12, par. 3 e 15 del Regolamento, rappresentando che:

il Regolamento agli artt. 12 e ss, disponendo in materia di “diritti dell’interessato”, prevede il diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e a specifiche informazioni sul trattamento dei dati allo stesso riferiti (art. 15 e Considerando 63 del Regolamento). Ciò, a meno che non ricorra uno dei casi di limitazione dei diritti dell’interessato tassativamente indicati all’art. 23 del Regolamento e all’art. 2-undecies del Codice, i quali non risultano conferenti rispetto alla fattispecie in esame;

in particolare, l’art. 12, par. 3, prevede che il riscontro debba essere fornito “senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta”;

sulla base degli elementi acquisiti in atti e dell’attività istruttoria svolta, risulta accertato che il dott. XX, ha dato riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali della reclamante solo a seguito dell’invito formulato dall’Ufficio nell’ambito del procedimento relativo al reclamo presentato dalla sig.ra XX ai sensi dell’art. 77 del Regolamento; ciò, in violazione dell’art. 12, par. 3 e dell’art. 15 del Regolamento;

VISTO che, con la medesima nota, questo Ufficio ha altresì invitato il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981);

CONSIDERATO che il titolare del trattamento non ha prodotto scritti difensivi, né chiesto di essere audito innanzi al Garante;

RILEVATO che, in base alle risultanze dell’attività istruttoria, è accertato che il titolare del trattamento con la propria condotta ha violato gli artt. 12, par. 3 e 15 del Regolamento avendo fornito riscontro all’istanza di accesso del reclamante solo a seguito dell’invito ad aderire alle richieste di quest’ultimo, formulato dall’Ufficio, ovvero 181 giorni oltre il termine rispetto al giorno in cui l’interessato aveva esercitato il proprio diritto;

CONSIDERATO che, il titolare del trattamento, nella nota del 24 gennaio 2019, scusandosi per il mancato riscontro all’istanza di accesso formulata dal reclamante, con nota del 1 agosto 2018, ha imputato tale ritardo ad “un mero errore tecnico”;

CONSIDERATO che, sulla base degli atti, il titolare del trattamento è una persona fisica, l’episodio risulta essere un caso isolato determinato da un comportamento sicuramente colposo di quest’ultimo e che, pertanto, le circostanze inducono a qualificare il caso come “violazione minore”, ai sensi del considerando 148 del Regolamento; 

RITENUTO, pertanto che, relativamente al caso in esame occorra ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, affinché provveda a conformare i trattamenti di dati personali che comportano il riscontro all’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 - 22 del Regolamento, alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali sopra indicate e che non vi siano i presupposti per l’adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell’Autorità;

RITENUTO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara illecita la condotta tenuta dal dott. XX descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 12, par. 3 e 15 del Regolamento medesimo, per il mancato riscontro all’istanza di accesso ai dati personali della reclamante;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce il dott. XX, quale titolare del trattamento in questione, sulla necessità di conformare i trattamenti di dati personali che comportano il riscontro all’esercizio dei diritti dell’interessato di cui agli artt. da 15 a 22, del Regolamento medesimo, alle disposizioni e ai principi in materia di protezione dei dati personali indicati in motivazione;

c) ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia