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Provvedimento del 9 aprile 2020 [9437047]

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[doc. web n. 9437047]

Provvedimento del 9 aprile 2020

Registro dei provvedimenti
n. 69 del 9 aprile 2020

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 17 giugno 2019, ai sensi dell’art. 77  del Regolamento, con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di alcuni URL collegati ad articoli contenenti notizie, risalenti al 2014, riferite all’attività imprenditoriale da lui svolta, con particolare riguardo al periodo in cui ha ricoperto il ruolo di XX; 

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di informazioni ormai risalenti che riferiscono di “presunti debiti non onorati (…), promesse non mantenute e [di] imminenti procedimenti giudiziari a suo carico che, peraltro, non si sono mai celebrati” e che gettano discredito sulla sua affidabilità professionale senza che a ciò corrisponda alcun dato oggettivo tale da far ritenere tuttora sussistente l’interesse del pubblico ad averne conoscenza;

VISTA la nota del 17 luglio 2019 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo;

VISTA la nota del 5 agosto 2019 con la quale Google LLC ha comunicato che gli URL riportati nell’atto di reclamo non sono stati riportati correttamente in quanto “afferiscono a generiche pagine di ricerca Google e non agli specifici URL che identificano le web page di cui viene richiesta la rimozione dai risultati di ricerca associati al nome del reclamante”;

VISTA la nota del 28 agosto 2019 con la quale l’Autorità, nel trasmettere all’interessato la comunicazione inviata dal titolare del trattamento, ha chiesto al medesimo di provvedere alla corretta individuazione dei risultati di ricerca oggetto di richiesta di rimozione;

VISTA la nota del 24 settembre 2019 con la quale l’interessato ha provveduto ad individuare gli URL oggetto di richiesta secondo le indicazioni fornite dal titolare del trattamento, nonché la successiva nota del 22 ottobre 2019 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare medesimo di trasmettere le proprie osservazioni in merito;

VISTA la nota dell’11 novembre 2019 con la quale Google LLC ha rappresentato di non poter accogliere le richieste dell’interessato rilevando che:

nel caso in esame non si ritengono sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio in quanto gli URL oggetto di richiesta rimandano a pagine contenenti articoli pubblicati su quotidiani sportivi tra il XX ed il XXche “citano il sig. XX in quanto XX” ed alcuni dei quali “riferiscono XX”, ritenendo tale circostanza riconducibile all’interessato al quale il XX ha, infatti, inflitto delle sanzioni;

uno degli URL indicati – precisamente quello riportato nel reclamo con il n. 3 – rimanda ad un articolo pubblicato nel 2018 che riferisce dell'avvio di un procedimento a carico dell'interessato, “accusato di XX”, presso il Tribunale competente;

il ruolo pubblico tuttora ricoperto dall’interessato, “XX”, unitamente al breve lasso temporale decorso dai fatti, determina la sussistenza di un interesse pubblico attuale a conoscere delle vicende riguardanti il medesimo;

VISTA la nota del 2 dicembre 2019 con la quale l'Autorità ha inviato al reclamante il riscontro fornito dal titolare del trattamento, chiedendo di far pervenire eventuali osservazioni in merito che, tuttavia, non sono state trasmesse;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

come comunicato da Google alle Autorità di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC avente sede negli Stati Uniti;

la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente risulta pertanto fondata sull’applicazione dell’art. 55, par. 1, del Regolamento in quanto la società risulta stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO, relativamente a detti URL, che:

le notizie reperibili tramite gli stessi si riferiscono a fatti recenti riguardanti il coinvolgimento dell’interessato nel XX, nella quale ricopriva un XX, a causa di una cattiva gestione imputabile al medesimo e che, da quanto emerge da una serie di articoli reperibili in rete, come peraltro rappresentato anche da Google, avrebbe determinato, nel 2018, l’attivazione di un processo penale a suo carico innanzi al Tribunale competente;

sulla rete sono reperibili informazioni molto recenti, risalenti al mese di XX, che danno conto dell’avvenuto arresto dell’interessato in relazione all’addebito di reati che sarebbero stati commessi in collusione con ambienti criminali (cfr. https://...);

in ragione di quanto sopra illustrato, nonché del ruolo ricoperto dall’interessato, si reputa tuttora sussistente l'interesse del pubblico a conoscere delle vicende che lo riguardano;

RILEVATO che la circostanza relativa al mancato svolgimento di un procedimento giudiziario non è stata in alcun modo comprovata dall’interessato che non ha fornito neanche riscontro alla specifica nota del 2 dicembre 2019 con la quale l'Autorità aveva chiesto eventuali controdeduzioni rispetto agli elementi forniti dal titolare;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL sopra indicati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara infondato il reclamo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 9 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia