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Parere su uno schema di schema di decreto recante adeguamenti sulle modalità di rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei relativi registri - 17 settembre 2020 [9468728]

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[doc. web n. 9468728]

Parere su uno schema di schema di decreto recante adeguamenti sulle modalità di rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei relativi registri - 17 settembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 157 del 17 settembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del vice segretario generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

1. Il Ministero dello sviluppo economico ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto interministeriale concernente le modalità di rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei relativi registri, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.

Lo schema di decreto si propone di dettare le disposizioni necessarie per l’adeguamento di tali modalità al nuovo quadro normativo europeo riguardante i tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, alla luce delle disposizioni introdotte con il regolamento (UE) n. 165/2014, con particolare riferimento al rilascio delle carte tachigrafiche di nuova generazione e alla tenuta dei relativi registri.

Il decreto abroga il precedente decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2005 avente lo stesso oggetto, sul cui schema a suo tempo l’Autorità aveva formulato osservazioni.

RILEVATO

2. Lo schema di decreto, che si compone di 19 articoli, si propone di disciplinare le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche, per la tenuta del registro relativo ai marchi e ai dati elettronici di sicurezza utilizzati e dell'elenco degli istallatori e officine autorizzate e delle carte loro rilasciate, nonché per la tenuta del registro elettronico nazionale contenente le informazioni relative alle carte tachigrafiche del conducente. Le carte tachigrafiche oggetto del presente schema sono quelle definite dal regolamento (UE) 165/2014 e suddivise in quattro diverse tipologie: la carta del conducente, la carta dell'officina, la carta dell'impresa e la carta di controllo (art. 1).

Lo schema di decreto si propone di definire in dettaglio i ruoli e le competenze delle Amministrazioni coinvolte. In particolare all’articolo 3 si prevede che le Camere di commercio, avvalendosi del proprio sistema informativo, predispongano gli strumenti elettronici e telematici necessari all'emissione delle carte tachigrafiche ed al loro rilascio – garantendo anche l'interoperabilità del sistema delle carte – secondo le regole e gli standard di sicurezza stabiliti in sede europea.

Il medesimo articolo 3 stabilisce altresì che Unioncamere assicuri lo scambio di informazioni con gli organismi di rilascio delle carte degli altri Stati operanti nel sistema tachigrafi, per ogni scambio informativo supplementare a quelli previsti dal sistema di messaggistica TACHOnet, di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/68 della Commissione. Inoltre, prevede che le modalità di presentazione e di gestione delle istanze (modelli approvati dal Ministero) possono realizzarsi anche utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo i principi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell’amministrazione digitale (CAD), realizzate e gestite dal “gestore del sistema informativo” delle Camere di commercio (InfoCamere S.C.p.A.); ciò, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, al fine di favorire sempre più il rapporto digitale tra P.A., cittadini e imprese.

Le carte tachigrafiche sono registrate secondo le prescrizioni tecniche già indicate dal regolamento europeo e a tal fine le Camere di commercio possono individuare anche soggetti terzi, ai quali delegare la raccolta delle istanze (art. 3, comma 5).

Con riferimento ai dati presenti nelle carte, lo schema stabilisce che al momento della restituzione delle stesse (trascorsi 30 giorni dalla scadenza del periodo di validità o qualora il possessore non necessiti più della carta per l'esercizio della sua attività ovvero abbia perso i requisiti necessari al rilascio stessa) l'azienda di trasporto titolare del conducente sia responsabile del trasferimento dei dati della carta su altro supporto prima della sua restituzione.

Lo schema di decreto, poi, si propone di raccogliere in un unico testo normativo tutte le novità introdotte dal regolamento (UE) n. 165/2014 sul rilascio delle carte tachigrafiche di nuova generazione: i principi organizzativi, i requisiti degli aventi diritto e le regole necessarie al rilascio delle carte ai diversi soggetti destinatari, nonché la loro gestione in corso di validità e a scadenza (artt. 4-14), si propone inoltre di disciplinare le modalità e la tenuta dei registri e degli elenchi dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di installazione, controllo, ispezione e riparazione delle carte loro rilasciate da parte delle Camere di commercio e di Unioncamere (art.15).

Di particolare interesse appare l’articolo 16 dello schema che disciplina le modalità e i requisiti per il trasferimento e i tempi di conservazione dei dati personali contenuti nelle carte tachigrafiche. Esso prevede che le imprese assoggettate alle disposizioni del regolamento (CE) n.561/2006 garantiscano che vengano trasferiti dall' unità di bordo e dalla carta del conducente solo i dati pertinenti e che gli stessi siano conservati al fine di consentire alle Autorità di controllo di esercitare le proprie attività istituzionali per i cinque anni successivi alla registrazione. Le medesime imprese potranno avvalersi di servizi di gestione e conservazione dei dati presso soggetti terzi e anche in tal caso, dovranno garantire il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Lo stesso articolo stabilisce, poi, che le Camere di commercio attraverso il proprio gestore del sistema informativo, InfoCamere S.C.p.A, potranno conservare le informazioni relative alla gestione delle carte tachigrafiche per un periodo di 10 anni.

L’articolo 17 (“Trattamento dei dati personali”), stabilisce che tutti i dati personali siano trattati sia dalle Camere di commercio, sia dalle Autorità di controllo nei soli limiti di legge, quindi “per gli usi strettamente connessi al presente decreto, al regolamento (UE) 165/2014 e al regolamento (CE) n. 561/2006” e che i proprietari dei veicoli, le imprese di trasporto, le officine, gli installatori e gli altri soggetti coinvolti effettuino il trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina rilevante a livello nazionale e dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali.

RITENUTO

3. Lo schema di decreto reca disposizioni che, nel loro complesso, appaiono in linea con le previsioni normative del regolamento europeo del 2014 di cui costituiscono “attuazione” e conformi, in generale, alla disciplina in materia di protezione dei dati; nondimeno l’articolato, a seguito dell’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di adeguamento (d. lgs. n. 101/2018) necessita di alcuni perfezionamenti volti a renderlo pienamente conforme ai principi e alle regole poste in materia di protezione dei dati personali.

3.1. Titolarità del trattamento e responsabili.

Si ritiene opportuno precisare nell’articolato che -come riferito all’Amministrazione richiedente nella nota di trasmissione dello schema- il titolare del trattamento dei dati personali, nell’ambito della competenza assegnata, è la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente per il rilascio delle carte tachigrafiche, mentre InfoCamere S.C.p.A. – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni – opera in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati del sistema informativo relativo alle carte tachigrafiche; tali ruoli e competenze non sono stati innovati, peraltro -sempre come riferito- rispetto a quanto già previsto dal precedente decreto del 23 giugno 2005.

3.2.  Garanzie per il trattamento dei dati personali.

Il Ministero richiedente, nella nota di trasmissione, precisa che nulla è stato innovato rispetto alla normativa precedente in materia di rilascio delle carte tachigrafiche quanto alla gestione, alla conservazione e al trattamento dei dati personali e, nello specifico, che le disposizioni introdotte dallo schema di decreto non modificano alcun aspetto relativo ai soggetti individuati quali responsabili del rilascio delle carte, della tenuta dei registri in Italia e del trattamento dei dati connessi con il rilascio delle carte tachigrafiche.

Il regolamento (UE) n. 165/2014 (sul quale il Garante europeo si è a suo tempo espresso con il parere in data 5 ottobre 2011 n. 2012/C 37/02), contiene una disposizione dedicata alla protezione dei dati personali (art. 7) in base alla quale gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché il trattamento dei dati personali effettuato in applicazione delle disposizioni in esso contenute sia svolto nel pieno rispetto della pertinente disciplina in materia di protezione dati (all’epoca raccolta nella direttive 95/46/CE e 2002/58/CE). In particolare è richiamato il principio di finalità del trattamento, allo scopo di assicurare che i dati personali non siano utilizzati a fini diversi da quelli strettamente connessi all’attuazione del regolamento.

Anche in considerazione di tale rinvio, si richiama l’attenzione delle Amministrazioni interessate sulla necessità di apprestare ogni idonea garanzia nel trattamento a tutela degli interessati, fra quelle  previste dell’attuale regime di protezione dati di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (che è opportuno citare entrambi nel preambolo del decreto), se del caso anche mediante mirate integrazioni dell’articolato.

Ciò, in particolare, rispetto al principio di trasparenza nei confronti degli interessati (art. 5, par. 1, lett. a) e artt. 12 e ss. del Regolamento), specificando le modalità per assicurare il corretto esercizio dei diritti e chiarendo il ruolo svolto dai diversi soggetti coinvolti nel trattamento (in primo luogo, le Camere di Commercio per il rilascio delle carte tachigrafiche e InfoCamere S.C.p.A.), nonché di proporzionalità e minimizzazione dei dati rispetto al trattamento effettuato attraverso i tachigrafi (art. 5, par. 1 lett. c).

3.3. Conservazione dei dati

Lo schema di decreto, pur non contenendo modifiche significative sul novero dei dati individuati dal regolamento (UE) n. 165/2014 e registrati dal cronotachigrafo digitale relativi all’attività dei conducenti e alla periodicità della rilevazione degli stessi, apporta una modifica rispetto al precedente decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2006, di cui si prevede l’abrogazione (cfr. art. 18, comma 2). L’articolo 16 dello schema, infatti, dispone che le imprese interessate devono trasferire i dati pertinenti dalle unità di bordo e dalla carta del conducente conservandoli, per finalità di controllo, “per i cinque anni successivi alla registrazione” (comma 2). Al riguardo, si osserva che mentre il regolamento europeo 165/2014 prevede che le imprese conservino i dati raccolti “per un periodo di almeno un anno” (art. 33, par. 2), l’Ispettorato del lavoro, con circolare n. 1/2017 del 9 febbraio 2017, ha ritenuto che i dischi cronotachigrafici debbano essere conservati per un anno, diversamente dai dati soggetti all’obbligo di registrazione sul libretto unico del lavoro (c.d. LUL) per i quali, invece, vige il termine più lungo di 5 anni.

Ciò premesso, anche in considerazione del fatto che nella relazione illustrativa non viene indicato il criterio in base al quale è stata operata tale scelta, si richiama l’attenzione dell’Amministrazione sulla opportunità di una rivalutazione del termine indicato alla stregua della normativa di settore e in congruità con le finalità perseguite, riportandone la motivazione nella relazione di accompagnamento.

3.4. Sicurezza dei dati.

Quanto ai profili della sicurezza dei dati relativi anche alla tenuta dei registri, nel sottolineare la necessità che sin dalla fase iniziale della progettazione, il tachigrafo digitale sia configurato secondo i requisiti della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (art. 25 Reg.), si ritiene opportuno l’inserimento  nello schema di uno specifico richiamo alla necessità di assicurare un livello di sicurezza adeguato, in tutte le fasi del trattamento, secondo quanto previsto dagli articoli 32 e seguenti del Regolamento, al fine di garantire l’integrità dei dati ed assicurare modalità di accesso selettivo agli stessi.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, sullo schema di schema di decreto recante adeguamenti sulle modalità di rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei relativi registri, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, con le osservazioni di cui ai punti da 3.1. a 3.4.

Roma, 17 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi

Scheda

Doc-Web
9468728
Data
17/09/20

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante