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Provvedimento del 26 novembre 2020 [9523234]

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[doc. web n. 9523234]

Provvedimento del 26 novembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 244 del 26 novembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

RILEVATA l’avvenuta diffusione in data 21 marzo 2019, a corredo di un articolo pubblicato sul sito www.romatoday.it riconducibile a Citynews S.p.A., di un video e di immagini idonee a mostrare le reazioni autolesionistiche di un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, all'interno dei locali di un commissariato di polizia;

VISTO il provvedimento del 22 marzo 2019 con il quale il Presidente dell’Autorità, in virtù dei poteri ad esso conferiti dall’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000, ha disposto in via d’urgenza nei riguardi di Citynews S.p.A., la misura della limitazione provvisoria del trattamento, di cui all’art. 58, par. 2, lett. f), riferita ad ogni ulteriore diffusione delle immagini sopra individuate con modalità tali da rendere identificabile l'interessato; detto provvedimento è stato poi ratificato dal Collegio nell’adunanza del 28 marzo 2019;

CONSIDERATO che il predetto provvedimento è stato adottato tenendo conto che:

l’art. 137 del Codice prevede che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e, nello specifico, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

l'art. 8 delle Regole deontologiche prevede che, fatto salvo il limite dell'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisca notizie, né pubblichi immagini che possano risultare lesive della dignità della persona, mentre l'art. 10, comma 1, delle medesime impone l'adozione di particolari cautele nel rendere note circostanze dalle quali possano desumersi informazioni relative allo stato di salute dei soggetti coinvolti nei fatti oggetto di cronaca;

la immagini diffuse, ad una prima analisi, sono apparse idonee, anche in virtù del loro impatto visivo, a porsi in contrasto con la dignità dell'interessato, tenuto conto della particolarità della situazione oggetto di ripresa, nonché del luogo in cui questa è avvenuta;

VISTA la nota del 22 marzo 2019 con la quale è stato notificato al titolare il menzionato provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento chiedendo al medesimo di comunicare, nel termine di quindici giorni successivi, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto dall’Autorità;

VISTA la nota del 25 marzo 2019 con la quale Citynews S.p.A. ha dichiarato "di aver eliminato la foto ed il video (...) dai propri sistemi informatici", pur rilevando che in entrambi i casi il volto del soggetto ripreso fosse stato oscurato e che "nell'articolo a corredo non vi erano dettagli di sorta sul [medesimo] che pertanto non era riconoscibile";

VISTA la nota del 23 luglio 2019 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse, ha comunicato a Citynews S.p.A. l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nella rilevata diffusione di dati personali del soggetto ripreso all’interno del video con modalità tali da non garantire la liceità e la correttezza del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, art. 137, comma 3, del Codice, artt. 6, 8 e 10 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica);

VISTA la nota del 14 agosto 2019 con la quale il titolare del trattamento, nel chiedere di essere audito dall’Autorità, ha rappresentato:

di aver provveduto a rimuovere dal proprio sito web l’articolo, unitamente al video ed alla foto oggetto di contestazione, in data 24 marzo 2019, ovvero a distanza di meno di 48 ore dalla notifica del provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento;

di aver pubblicato il video e le immagini nella sola edizione locale della propria testata corrispondente all’area geografica in cui si sono svolti i fatti oggetto di cronaca, ritenendo la notizia di particolare interesse per i cittadini ivi residenti tenuto conto del fatto che, nella stessa zona, si erano già verificati “incresciosi fatti nei rapporti tra popolazione e forze dell'ordine";

che la notizia è stata ripresa anche dai media di rilievo nazionale pertanto, in considerazione del fatto che recenti avvenimenti di cronaca hanno portato ad una "grande diffidenza da parte dei cittadini [riguardo] alle condotte" tenute dalle forze dell'ordine, si è reputato doveroso mostrare l'atteggiamento "assolutamente corretto" osservato dalle stesse nella specifica circostanza;

che il trattamento dei dati contenuti nel video e nelle immagini – che anteriormente alla diffusione “sono stati processati tramite apposito software in grado di apporre un filtro “sfocato” sull’intero video (…) idoneo ad anonimizzare senza dubbio alcuno l’identità del protagonista” – non si reputa effettuato in violazione del principio di essenzialità dell’informazione in quanto detta pubblicazione, in virtù della rilevanza sociale dei fatti,  costituiva parte integrante della notizia essendo diretta a consentire ai lettori di “venire a conoscenza [della circostanza] che le lesioni sofferte dal protagonista della vicenda sono state auto-provocate dallo stesso e non sono state inflitte dai rappresentanti delle forze dell’ordine”;

che la vicenda si è verificata in un luogo aperto al pubblico, alla presenza di numerose persone che hanno ripreso le immagini che sono subito circolate in modo virale "fino ad essere diffuse addirittura dalla principale agenzia [di stampa] italiana”;

di non aver effettuato alcun riferimento allo stato di salute di persona identificata o identificabile, tenuto conto del fatto che le affermazioni in merito sono state rese spontaneamente dal protagonista della vicenda e che le stesse, “oltre a non risultare immediatamente comprensibili, non potevano essere preventivamente rimosse, in quanto parte integrante del video che mostra le condotte violente” del medesimo;

che la diffusione ha avuto una durata limitata a poche ore, nel corso delle quali le immagini sono state visualizzate da un numero ridotto di utenti, peraltro legati esclusivamente all’area geografica collegata alla notizia;

che la redazione non può avere il pieno controllo di tutti i contenuti pubblicati dai giornalisti, che godono comunque di una loro autonomia, benché ad essi siano regolarmente fornite occasioni di formazione sui criteri da seguire nello svolgimento della loro professione, come è avvenuto a seguito di tale vicenda “quale segnale di profonda collaborazione con l’Autorità”;

VISTA la nota del 30 settembre 2019 con la quale l’Autorità ha comunicato al titolare del trattamento la data del 9 ottobre 2019 per lo svolgimento dell'audizione richiesta dal medesimo, nonché la successiva nota avente pari data con la quale Citynews S.p.A., a fronte di un documentato impedimento, ha chiesto la fissazione di un nuovo incontro che l’Autorità ha indicato nel successivo 17 ottobre;

VISTO il verbale dell’audizione svoltasi il 17 ottobre 2019 nel corso della quale il titolare del trattamento, oltre a richiamare gli argomenti dedotti nella memoria difensiva già depositata, ha chiesto l’archiviazione del procedimento attivato a suo carico ritenendo non sussistenti, nel caso di specie, gli estremi di una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che la limitazione provvisoria del trattamento imposta al titolare, tenuto anche conto delle caratteristiche dello specifico procedimento utilizzato per la sua adozione, costituisce una decisione a carattere temporaneo che, al fine del consolidamento dei relativi effetti, deve essere seguita da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto nel merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento posto in essere;

RILEVATO, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, che:

il trattamento effettuato da Citynews S.p.A. attraverso la pubblicazione, a corredo della notizia riportata nel relativo articolo, di immagini e di un video ritraente un uomo nell'atto di compiere gesti autolesionistici all'interno della sala di attesa di un commissariato di polizia non costituisce, di per sé solo, un travalicamento dei limiti imposti da un corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica;

la diffusione delle immagini e del video poteva infatti reputarsi rispondente, come argomentato da parte dello stesso titolare del trattamento, all’interesse pubblico in quanto finalizzata, alla luce di recenti fatti di cronaca connessi a vicende analoghe, a documentare quanto avvenuto nell’interazione tra il soggetto fermato e gli agenti di polizia in servizio;

l’adozione del provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento, in quanto riferito all’ulteriore diffusione delle citate immagini, ha inteso arginare il rischio di un possibile pregiudizio per i diritti del medesimo derivante dalla divulgazione di dettagli idonei a renderlo identificabile quanto meno da parte della collettività di riferimento, costituita, in particolare, dai cittadini abitanti nel quartiere nel quale i fatti si sono verificati;

Citynews S.p.A. ha tuttavia dichiarato di aver adottato, anteriormente alla pubblicazione delle predette immagini, apposite misure atte ad escludere la diretta identificabilità del soggetto ripreso – nello specifico degli accorgimenti idonei ad apporre un filtro sfocato sull’intero video e sulle immagini estratte da esso – rappresentando di aver effettuato, successivamente alla notifica del provvedimento di limitazione provvisoria adottato dall’Autorità, la rimozione integrale dell'articolo, cessando in tal modo il relativo trattamento;

le misure tecniche adottate anteriormente alla pubblicazione dell’articolo, pur avendo ridotto la nitidezza dell’intera ripresa, non hanno tuttavia determinato, nello specifico, l’oscuramento del volto del protagonista con la conseguenza che quest’ultimo poteva, anche unitamente al dato costituito dalla sua voce, risultare in astratto ancora riconoscibile da parte del pubblico locale cui, per stessa affermazione del titolare, era destinata l'edizione nella quale è stata pubblicata originariamente la notizia;

con specifico riferimento ai dati riguardanti lo stato di salute del soggetto ripreso si reputa, in esito ad un’analisi della vicenda condotta anche alla luce delle difese presentate dal titolare del trattamento, che le relative informazioni diffuse nel video non costituiscano dati clinici oggettivamente accertati, ma dichiarazioni rese, in uno stato di evidente alterazione, dall’interessato medesimo in un luogo aperto al pubblico e con modalità tali da poter anche lasciar intendere di essere non veritiere; le stesse, peraltro  non risultano essere state riprese dal giornalista nel testo dell’articolo collegato al video;

RITENUTO, alla luce di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti nel corso del procedimento e delle difese dedotte dal titolare del trattamento, di non poter ritenere accertata in modo incontrovertibile una violazione delle norme applicabili in materia di trattamento di dati per finalità giornalistiche da parte di Citynews S.p.A., pur apparendo la condotta posta in essere, alla luce delle motivazioni sopra riportate, verosimilmente idonea ad integrarne gli estremi;

RITENUTO pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, di dover disporre, ai sensi dell’art. 58, par.2, lett. a), del Regolamento, la misura dell’avvertimento nei confronti di Citynews S.p.A. tenuto conto del fatto che le modalità scelte dall’editore per escludere l’identificabilità del soggetto ripreso potrebbero rivelarsi, in virtù delle ragioni sopra evidenziate, inidonee ad ottenere tale effetto e si invita pertanto la medesima società ad individuare, con riguardo ad eventuali trattamenti futuri aventi caratteristiche analoghe a quello esaminato con il presente provvedimento, misure più adeguate a garantire la piena tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, pur senza compromettere il perseguimento delle legittime finalità informative;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) prende atto dell’avvenuta cessazione del trattamento, successiva alla notifica del provvedimento di limitazione provvisoria del provvedimento, posta in essere dall’editore tramite la rimozione dell’articolo, nonché del video e delle immagini pubblicate a corredo di esso;

b) dispone nei confronti di Citynews S.p.A., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, la misura dell’avvertimento tenuto conto del fatto che le modalità scelte dall’editore per escludere l’identificabilità del soggetto ripreso potrebbero rivelarsi, per le ragioni dedotte in motivazione, inidonee ad ottenere tale effetto e si invita pertanto la medesima società ad individuare, con riguardo ad eventuali trattamenti futuri aventi caratteristiche analoghe a quello esaminato con il presente provvedimento, misure più adeguate al fine di garantire la piena tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, pur senza compromettere il perseguimento delle legittime finalità informative;

c) dispone l’adempimento di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei