g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 14 gennaio 2021 [9547274]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9547274]

Provvedimento del 14 gennaio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 12 del 14 gennaio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 15 luglio  2020 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli che riportano informazioni relative a denunce da lui sporte con riguardo ad intimidazioni di stampo mafioso che avrebbe subito e rispetto alle quali è stata poi disposta l’archiviazione da parte del Tribunale competente;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di articoli che, per le modalità con le quali vengono descritti i fatti avvenuti, appaiono idonei a porre in dubbio l’attendibilità delle proprie dichiarazioni che, invece, con riguardo a vicende di analogo tenore avvenute alcuni anni prima nella città nella quale all’epoca viveva, è stata confermata dall’autorità giudiziaria attraverso la pronuncia di una sentenza di condanna a carico dei soggetti indicati quali responsabili di un attentato di stampo mafioso posto in essere a danno dell’attività commerciale da lui esercitata;

VISTA la nota del 21 luglio 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota dell’8 ottobre 2020 con la quale Google LLC ha comunicato:

in via preliminare, di ritenere inammissibile il reclamo proposto dall’interessato in quanto “esclusivamente basato sulla tutela della reputazione, dell’onore e dell’immagine del [medesimo] piuttosto che sulla tutela dei suoi dati personali” in virtù dell’“asserito carattere diffamatorio degli articoli giornalistici” in contestazione, l’accertamento del quale esula dall’ambito di competenza dell’Autorità;

nel merito, di ritenere in ogni caso insussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio tenuto conto del fatto che le sentenze prodotte dall’interessato a supporto della sua richiesta riguardano vicende diverse da quelle narrate all’interno degli articoli oggetto del presente procedimento ed avvenute quando peraltro il medesimo viveva in un’altra città;

che da ciò consegue che “gli URL oggetto di reclamo pubblicano informazioni esatte ed aggiornate in merito all’archiviazione delle denunce presentate dal reclamante da parte del Tribunale di (…)” rispetto alle quali è da ritenersi tuttora sussistente l’interesse del pubblico ad averne conoscenza tenuto conto della recente data di pubblicazione dei relativi articoli (2016), nonché del fatto che gli stessi riportano notizie riguardanti l’attività imprenditoriale svolta dal medesimo, oltreché la sua attività di scrittore e la partecipazione a numerosi programmi televisivi;

che le informazioni delle quali il reclamante chiede la deindicizzazione hanno un indubbio valore giornalistico essendo state riportate da testate di rilevanza nazionale;

VISTA la nota del 12 ottobre 2020 con la quale l’interessato, nel ribadire le proprie richieste, ha rilevato che le conclusioni cui sono pervenuti gli inquirenti che hanno disposto l’archiviazione indicata negli articoli in contestazione “è conseguenza di alcuni ragionamenti fatti in un paio di giorni (…) che hanno avuto l’unico scopo di comprendere se le (…) denunce erano meritorie di approfondimenti o andavano archiviate” ed ha richiamato, a supporto della propria attendibilità, l’accertamento condotto dalla magistratura attraverso la sopra citata sentenza;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPD) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

la vicenda descritta all’interno degli articoli oggetto di contestazione è relativa a fatti recenti e diversi da quelli richiamati dall’interessato a sostegno della propria richiesta di rimozione, rispetto ai quali deve ritenersi tuttora sussistente l’interesse del pubblico ad averne conoscenza in quanto utili a descrivere, unitamente ad altri articoli che lo riguardano e tenuto anche conto degli eventi nei quali è stato coinvolto in passato in qualità di vittima di reati di stampo mafioso, un profilo del medesimo sia riguardo all’attività professionale svolta che ad altre iniziative assunte in ambito editoriale;

le doglianze espresse dall’interessato, come eccepito anche dal titolare del trattamento, in quanto dirette a contestare la ricostruzione di fatti e circostanze operata dal giornalista - ivi inclusa la scelta dei termini usati per descrivere la vicenda - o addirittura a porre in dubbio le valutazioni eseguite dagli inquirenti in esito alle indagini che hanno condotto all’archiviazione delle denunce sopra citate, non possono formare oggetto di valutazione da parte dell’Autorità essendo dirette a contestare profili rispetto ai quali la medesima non ha competenza, spettando il relativo accertamento all’autorità giudiziaria ordinaria anche in considerazione del fatto che il bene giuridico leso nel caso di specie potrebbe più propriamente ritenersi il diritto alla reputazione;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei