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Provvedimento del 1° ottobre 2020 [9576689]

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[doc. web n. 9576689]

Provvedimento del 1° ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 197 del 1° ottobre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 5 maggio 2020 dal sig. XX nei confronti di Google LLC, con il quale è stata chiesta la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome di 7 URL rinvianti ad articoli relativi a una vicenda giudiziaria risalente al 2016 ed aventi ad oggetto il suo coinvolgimento in un procedimento penale, conclusosi con la condanna da parte di un tribunale straniero per il reato di associazione a delinquere, essendo risultato far parte di un’organizzazione che estorceva denaro alle agenzie di viaggio e alle organizzazioni che accompagnavano i pellegrini in un santuario cattolico;

CONSIDERATO che il reclamante, residente attualmente a Dubai, dove svolge attività imprenditoriale, ha sostenuto che:

gli articoli riportati si riferiscono a una vicenda giudiziaria risalente, conclusasi quattro anni or sono, e pertanto sarebbe stata ampiamente soddisfatta l’esigenza di cronaca giornalistica;

sarebbe invocabile il diritto all’oblio ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, e in particolare il diritto a non essere ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca ed ormai privi di interesse pubblico;

lo stesso si è sottoposto sin da subito all’esecuzione della pena, tramutatasi nel pagamento di una sanzione pecuniaria;

per le ragioni suindicate – inesistenza del carattere dell’attualità della notizia, irrilevante grado di notorietà del richiedente, tempestivo adempimento di pagamento della sanzione pecuniaria – dovrebbe farsi applicazione del diritto all’oblio, consistente, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sez. III, Ordinanza del 5/11/2018 n. 28084), nel diritto che una notizia, pur legittimamente diffusa, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione.

CONSIDERATO che il reclamante ha precisato di aver inviato a Google, il 7 aprile 2020, una richiesta di deindicizzazione avente ad oggetto gli URL in questione, che detta Società ha rigettato;

VISTA la nota del 3 giugno 2020, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google, in qualità di titolare del trattamento, di fornire riscontro alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota del 23 giugno 2020 con la quale Google ha dichiarato:

relativamente agli URL inclusi nel primo elenco (n. 1 e 2) contenuto nella propria memoria di risposta, non essendo stato individuato in essi il nome del reclamante, di avere in corso di adozione misure manuali finalizzate a impedire il posizionamento degli stessi tra i risultati di ricerca reperibili in corrispondenza del nome dell'interessato;

relativamente agli URL inclusi nel secondo elenco (da n. 1 a n. 5) contenuto nella propria memoria di risposta, di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione, in quanto essi riportano informazioni relative a un procedimento penale all’esito del quale il reclamante, gestore di un albergo a XX, è stato condannato per il reato di associazione a delinquere; il Tribunale ha accertato che il reclamante faceva parte di un gruppo di persone che estorceva denaro ad agenzie di viaggi ed associazioni dedite all’organizzazione dei pellegrinaggi presso il luogo di culto cattolico sito a XX; relativamente a tali URL, pertanto, Google ha ritenuto di dover escludere la sussistenza di un diritto all’oblio per: a) evidente mancanza del requisito del trascorrere del tempo, in quanto le notizie risalgono al 2016; b) ruolo pubblico del reclamante, che dichiara di svolgere attività professionale imprenditoriale; c) natura giornalistica dei contenuti in questione, relativi a notizie riportate in organi di stampa quali l’agenzia di stampa nazionale Saudita, il sito della procura della XX e testate internazionale come Fox News;

RILEVATO, preliminarmente, rispetto a quanto sopra rappresentato, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che, gli URL indicati nel primo elenco della memoria di risposta di Google (n. 1 e n. 2), non risultano visibili in associazione al nominativo del reclamante e ritenuto pertanto, che, non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti da parte del Garante;

CONSIDERATO, in merito all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nel secondo elenco della memoria di risposta di Google  (da n. 1 a n. 5), che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in particolare cfr. punti 2 e 5 delle linee guida sopra citate in base alle quali il pubblico deve avere la possibilità di cercare informazioni su soggetti che svolgono un ruolo nella vita pubblica e che tra questi rientrano, ad esempio, imprenditori e professionisti;

RILEVATO, con riguardo a detti URL, che è effettivamente riscontrabile un persistente interesse pubblico relativamente ai contenuti in questione, in quanto si tratta di notizie relative ad una sentenza di condanna del reclamante emessa da un giudice straniero, riportate in organi di stampa di rilevanza nazionale e internazionale, che ha avuto luogo meno di quattro anni or sono, per fatti che potrebbero tuttora avere un rilievo con riguardo alla professione del reclamante;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL sopra indicati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa:

a) prende atto, con riguardo agli URL indicati nel primo elenco (n. 1 e 2) della memoria di risposta di Google, di quanto affermato dal titolare del trattamento, e, pertanto, non ritiene, nel caso di specie, che ricorrano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo agli URL indicati nel secondo elenco (da n. 1 a n. 5) della memoria di Google.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 1° ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi