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Parere su uno schema di regolamento in tema di modalità di iscrizione, di sospensione e cancellazione dall’albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore - 24 giugno 2021 [9681973]

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[doc. web n. 9681973]

Parere su uno schema di regolamento in tema di modalità di iscrizione, di sospensione e cancellazione dall’albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore - 24 giugno 2021

Registro dei provvedimenti
n. 248 del 24 giugno 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento) e, in particolare, l’articolo 36, par. 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del vice segretario generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. Il Ministero della giustizia ha trasmesso a questa Autorità, per il prescritto parere di competenza ai sensi dell’articolo 36, par. 4, del Regolamento, uno schema di regolamento che si propone di individuare, ai sensi dell’articolo  357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, (c.d. codice della crisi e dell’insolvenza), le modalità di iscrizione, di sospensione e cancellazione dall’albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, istituito dall’articolo 356 del predetto codice, oltre che le modalità di esercizio del potere di vigilanza sulla sua tenuta.

RILEVATO

2. Lo schema di regolamento in oggetto - che si compone di 12 articoli – si propone di individuare le modalità di iscrizione all’albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, le modalità di sospensione e di cancellazione dallo stesso e delle modalità di esercizio del potere di vigilanza sulla sua tenuta.

Nell’ottica di una più celere e proficua gestione delle procedure di crisi e dell’insolvenza, ed in particolare di una pronta acquisizione e liquidazione dell’attivo destinato al soddisfacimento dei creditori, l’albo mira ad assicurare un elevato livello di professionalità dei professionisti incaricati che, per ottenere l’iscrizione, devono possedere determinati requisiti di professionalità e curare costantemente l’aggiornamento professionale, tra cui il requisito di onorabilità. Ciò al fine di garantire che il conferimento degli incarichi avvenga in favore di soggetti di specchiata onestà.

L’albo –istituito presso il Ministero della giustizia, titolare del trattamento dei dati personali (art. 2, comma 1, dello schema)- mira a garantire l’efficienza e la trasparenza dei provvedimenti di affidamento degli incarichi, e dunque della gestione delle procedure, anche nell’ambito dei procedimenti di composizione assistita della crisi conseguenti alle segnalazioni di allerta, introdotti e disciplinati dal predetto decreto legislativo.

Di particolare interesse risulta l’articolo 3 dello schema di regolamento, che dispone la tenuta dell’albo con modalità informatiche e distingue, al suo interno, una parte pubblica, contenente i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata degli iscritti, ed una parte riservata nella quale confluiscono le comunicazioni dei provvedimenti adottati in ragione dell’inadempimento del singolo professionista, nonché le richieste ed i provvedimenti di sospensione e cancellazione adottati, anche d’ufficio, dal responsabile dell’albo. L’accesso alla parte riservata è consentito ai magistrati, ai dirigenti delle cancellerie civili e, per la sezione dedicata agli OCRI (organismi di composizione della crisi di impresa), ai referenti dei singoli organismi, cioè a tutti coloro che curano la designazione degli iscritti e che devono pertanto essere a conoscenza di ogni circostanza idonea ad incidere sul rapporto fiduciario che è alla base del singolo atto di nomina. Detto articolo, rimanda l’elaborazione delle specifiche tecniche per l’inserimento dei dati e per l’accesso alla parte riservata ad un separato decreto da emanarsi a cura del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante. In base al comma 6, poi, il trattamento dei dati può essere effettuato esclusivamente per finalità correlate alla tenuta dell’albo (principio di finalità: cfr. art. 5, par. 1, lett. b), Regolamento).

L’articolo 4, nel regolare la procedura di iscrizione all’albo, prevede l’elaborazione di un modello di domanda da inoltrare e richiama, tra i requisiti da possedere per l’iscrizione, quelli di professionalità e onorabilità (art. 356, commi 2 e 3, del codice della crisi e dell’insolvenza). In esso, infatti viene elencata la documentazione da allegare a riprova dei requisiti posseduti dal singolo richiedente e tra questi alla lettera f), viene espressamente indicato anche il certificato del casellario giudiziale e dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità.

Il comma 6 dell’articolo 4 dispone, inoltre, la sottoscrizione della domanda con firma digitale ed il suo deposito, unitamente agli allegati, in via telematica, demandando l’individuazione delle necessarie specifiche tecniche ad un separato decreto da emanarsi a cura del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante.

L’ultimo comma assegna al responsabile dell’albo il compito di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese mediante utilizzo dell’autocertificazione.

Gli articoli 5 e 6 dello schema disciplinano, rispettivamente, il procedimento di iscrizione all’albo, affidato al responsabile dell’albo, e il procedimento di sospensione e di cancellazione d’ufficio, con le relative disposizioni in materia di trasmissione documentale telematica, mentre l’articolo 7 ha ad oggetto la sospensione e la cancellazione ad istanza di parte.

L’articolo 10 attribuisce al responsabile la vigilanza sulla corretta tenuta dell’albo e sull’attività degli iscritti. La norma prevede inoltre che a detto responsabile vengano comunicati dall’autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli ordini professionali interessati, tutti i provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per specifiche inadempienze collegate all’attività di gestione e controllo sulle procedure loro assegnate. 

L’articolo 11 dello schema, infine, prevede specifici oneri di informazione in favore del responsabile dell’albo posti in capo all’autorità giudiziaria che ha nominato il singolo iscritto ed al referente dell’OCRI per i componenti del collegio di cui all’articolo 17 del codice della crisi. Essi infatti, quali autorità o organismi che conferiscono gli incarichi e che esercitano poteri di vigilanza e/o di sostituzione sui professionisti nominati, comunicano al responsabile non solo i provvedimenti di revoca adottati ma ogni circostanza ritenuta rilevante ai fini dell’attivazione dei poteri di cancellazione o sospensione. L’articolo prevede che per tali comunicazioni o segnalazioni – come per ogni comunicazione all’albo - sia prevista la forma dell’invio telematico, secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante.

RITENUTO

3. Lo schema di decreto appare, nel suo complesso e in generale, in linea con i principi di liceità del trattamento previsti dalla normativa sovranazionale e interna in materia di protezione dei dati personali (Regolamento e Codice). Nondimeno alcune previsioni meritano di essere perfezionate al fine di rendere il testo pienamente conforme al predetto quadro normativo, nei termini seguenti.

3.1. Requisiti necessari per l’iscrizione e “onorabilità”.

All’articolo 4, comma 2, si prevede che “chi intende richiedere l'iscrizione nell'albo deve inoltrare al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale degli affari interni, domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente: […]  b) nei casi previsti dall’articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: […] certificazione di non avere subito provvedimenti disciplinari dall'ordine professionale di appartenenza; certificazione dell'ordine di appartenenza  di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine.[…] f) certificato del casellario giudiziale e dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità”.

In relazione a tale previsione, si osserva che l’art. 356, comma 3, lett. d) del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 prevede che “costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: […] d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali”.

Si ritiene, pertanto, che la certificazione in merito alla circostanza “di non avere subito provvedimenti disciplinari dall'ordine professionale di appartenenza” dovrebbe essere circoscritta alle sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’ordine professionale di appartenenza, comminate negli ultimi cinque anni.

Con riguardo poi al “certificato del casellario giudiziale” da allegarsi alla domanda di iscrizione, si osserva che, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il certificato del casellario giudiziale rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, dovendo l’interessato produrre la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’articolo 46 del medesimo decreto. Peraltro, la medesima disposizione (lettera f) del comma 2) prevede, più in generale, che l’istante debba comunque produrre una “dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità”, ovvero i requisiti di cui all’articolo 356, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, inclusi quelli relativi all’esistenza di eventuali misure di prevenzione e condanne penali, risultando, pertanto, ultronea la produzione del certificato del casellario giudiziale.

L’allegazione del certificato del casellario giudiziale potrebbe, peraltro, comportare l’acquisizione e il conseguente trattamento di dati da parte del Ministero di informazioni ulteriori rispetto a quelli strettamente necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge.

Pertanto, appare opportuno espungere dalla norma il riferimento alla necessità di allegare alla domanda di iscrizione il certificato del casellario giudiziale.

3. 2. Garanzie di sicurezza e conservazione dei dati

Si accoglie favorevolmente la previsione che le specifiche tecniche, di cui agli articoli 3, comma 5, per quanto riguarda l’accesso all’area riservata dell’albo, 4 comma 6, per quanto riguarda l’invio della domanda, e 11 per l’invio delle comunicazioni al responsabile dell’albo, verranno sottoposte a parere del Garante.

Nel riservarsi di esprimere le valutazioni di competenza in sede di consultazione, si richiama l’attenzione dell’Amministrazione sulla necessità che in tale occasione siano individuate:

a) misure tecniche e organizzative volte ad integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati con particolare riferimento all’esattezza dei dati (art. 25 Regolamento) ed a assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 Regolamento) quali, a esempio, la pseudonimizzazione e cifratura dei dati, la registrazione degli accessi e delle operazioni svolte da parte del personale addetto, la sicurezza applicativa, l’accesso all’area riservata per mezzo di canale sicuro;

b) tempi di conservazione dei dati nell’albo che consentano l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5, par. 1, lett. e), Regolamento).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole, ai sensi degli articoli 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, sullo schema di regolamento recante l’individuazione delle modalità di iscrizione, di sospensione e cancellazione dall’albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, istituito dall’articolo 356 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con le seguenti osservazioni:

a) l’articolo 4, comma 2, sia modificato prevedendo che la certificazione in merito alla circostanza “di non avere subito provvedimenti disciplinari dall'ordine professionale di appartenenza” sia circoscritta alle sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’ordine professionale di appartenenza, comminate negli ultimi cinque anni (lett. b)) ed espungendo il riferimento alla necessità di allegare alla domanda di iscrizione il certificato del casellario giudiziale (lett. f)) (punto 3.1.);

b) siano adottate, in sede di attuazione, adeguate misure tecniche e organizzative di protezione dati e di sicurezza, nonché un termine congruo di conservazione dei dati nell’albo, nei termini di cui al punto 3.2.

Roma, 24 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei