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Provvedimento del 13 maggio 2021 [9681992]

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[doc. web n. 9681992]

Provvedimento del 13 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 194 del 13 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 1° luglio 2020 con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avvocato XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli risalenti al 2013 nei quali è riportata la notizia del licenziamento disposto a suo carico, nonché dell’intervenuto arresto a seguito dell’imputazione di concussione in relazione alla percezione di una somma di denaro da parte di XX presso il quale svolgeva la propria attività professionale, vicenda per la quale è stato poi condannato nel 2014 a due anni ed otto mesi di reclusione;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, rappresentato:

che nel 2015 gli è stata concessa la possibilità di espiare la pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale e che, in seguito all’esito positivo di esso, il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato estinta la pena ed ogni altro effetto penale della condanna di esecuzione;

che di tali circostanze non è stata fatta menzione negli articoli reperibili tramite gli URL indicati nell’atto di reclamo determinando con ciò un pregiudizio a suo carico derivante dalla perdurante reperibilità, in associazione al suo nominativo, di informazioni obsolete e non aggiornate che peraltro appaiono “in un ordine mescolato a quello dei risultati relativi ad un omonimo” condannato a dieci anni di reclusione per reati gravi;

di aver avanzato richiesta di rimozione anche nei confronti dei titolari dei siti web coinvolti, molti dei quali sono tuttavia risultati irreperibili o irraggiungibili, rilevando altresì che anche laddove i contenuti siano stati cancellati o anonimizzati le relative pagine continuavano ad essere indicizzate con il proprio nominativo dal motore di ricerca;

che non può ritenersi sussistente alcun interesse pubblico attuale alla conoscibilità di tali informazioni, tenuto anche conto del fatto che egli non svolge più da molti anni alcuna funzione pubblica, né ulteriori attività essendo attualmente in attesa di essere collocato in pensione;

VISTA la nota del 20 luglio 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 9 settembre 2020 con la quale Google LLC ha rappresentato:

che le pagine connesse agli URL indicati con i nn. da 1 a 12 nella prima e nella seconda pagina del riscontro fornito non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante e di non poter pertanto adottare alcun provvedimento in merito;

di non poter aderire alla richiesta di rimozione degli URL indicati con i nn. da 1 a 31 nella seconda e nella terza pagina del riscontro fornito in quanto connessi a contenuti pubblicati in epoca recente (2013 e 2015) e riguardanti un procedimento penale nel quale il reclamante è stato coinvolto ed al termine del quale il medesimo è stato condannato per reati gravi commessi nell’esercizio della funzione pubblica svolta all’epoca;

che in relazione a detti contenuti, aventi peraltro natura giornalistica, deve pertanto ritenersi sussistente l’interesse del pubblico alla conoscibilità delle informazioni;

VISTA la nota del 18 settembre 2020 con la quale l’interessato, nel fornire le proprie osservazioni con riguardo al riscontro fornito dal titolare del trattamento, ha confermato quanto dichiarato da Google in ordine al fatto che parte degli URL oggetto di richiesta risultino collegati a pagine non visualizzate in associazione al proprio nominativo, reiterando la richiesta di rimozione con riguardo ai restanti URL in quanto collegati ad informazioni obsolete e non aggiornate e rilevando che alcuni degli articoli ad essi collegati, pur essendo stati nel frattempo anonimizzati dall’editore mediante la sostituzione del proprio nome e cognome con le relative iniziali, continuano ad essere visualizzati quali risultati di ricerca in associazione al proprio nominativo;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che, con riguardo agli URL individuati con i nn. da 1 a 12 nella prima e nella seconda pagina del riscontro trasmesso da Google, quest’ultima ha dichiarato che le relative pagine non risultano visualizzate in associazione al nominativo dell’interessato, circostanza confermata anche dal medesimo nel corso del procedimento, e ritenuto pertanto che con riguardo ad essi non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO, con riguardo ai predetti URL, che:

gli stessi rimandano ad articoli contenenti informazioni riferite ad un procedimento penale ormai concluso e rispetto al quale l’interessato ha espiato la sua pena mediante affidamento in prova al servizio sociale, l’esito positivo del quale ha determinato la dichiarazione di estinzione della stessa da parte del Tribunale di Sorveglianza;

di tali circostanze non è fatta menzione all’interno delle pagine reperibili tramite i predetti URL, né le medesime appaiono altrimenti desumibili da ulteriori informazioni presenti in rete;

alcuni degli articoli oggetto di contestazioni sembrano riguardare vicende diverse da quelle indicate nell’atto di reclamo, mentre altri articoli, pur reperibili tramite motore di ricerca in associazione al nominativo dell’interessato, riportano in realtà al proprio interno le sole iniziali del nome e del cognome di quest’ultimo;

tenendo conto di tutti gli elementi sopra esposti, il trattamento di dati giudiziari riferiti ad un procedimento ormai concluso riguardante il reclamante risulta, anche in considerazione dell’intervenuta estinzione della pena, fuorviante ed in contrasto con i principi di esattezza ed aggiornamento dei dati espressamente previsti dal Regolamento (cfr. art. 5, par. 1, lett. d)), nonché con quanto affermato dalle citate “Linee Guida” (cfr. punto 4 della Parte II);

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione degli URL indicati con i nn. da 1 a 31 nella seconda e nella terza pagina del riscontro fornito dal titolare del trattamento e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento; 

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto, con riguardo agli URL individuati con i nn. da 1 a 12 nella prima e nella seconda pagina del riscontro trasmesso da Google, di quanto dichiarato da quest’ultimo in ordine al fatto che si tratti di pagine web non visualizzate tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante e ritenuto pertanto, con riguardo ai sopra indicati URL, che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL indicati con i nn. da 1 a 31 nella seconda e nella terza pagina del riscontro fornito dal titolare e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei