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Provvedimento del 21 aprile 2021 [9682125]

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[doc. web n. 9682125]

Provvedimento del 21 aprile 2021

Registro dei provvedimenti
n. 151 del 21 aprile 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 10 marzo 2020 con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati a notizie relative a vicende giudiziarie nelle quali il medesimo è stato coinvolto ed ormai concluse; 

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare:

lamentato il pregiudizio derivante dalla perdurante reperibilità di informazioni inesatte e risalenti nel tempo, essendo gli articoli stati pubblicati negli anni 2015 e 2018;

rilevato che parte degli articoli reperibili tramite i predetti URL riguardano una vicenda giudiziaria nella quale è stato parte, in qualità di persona offesa dal reato, un noto personaggio dello spettacolo e che si è conclusa nel 2017 con una sentenza di non luogo a procedere nei propri confronti per intervenuta prescrizione;

rappresentato che la restante parte delle notizie reperibili tramite gli URL indicati riguardano l’inchiesta “Mafia Capitale” nella quale il proprio nominativo è stato menzionato in virtù di asseriti rapporti intercorsi con uno dei protagonisti principali dell’inchiesta, “pur non avendo mai ricevuto alcun avviso di garanzia ed ancor meno alcuna condanna”;

eccepito che la conoscibilità di tali informazioni tramite motore di ricerca non corrisponde ad alcun interesse pubblico attuale;

VISTA la nota del 18 giugno 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 8 luglio 2020 con la quale Google LLC ha comunicato:

di aver aderito alla richiesta dell’interessato con riguardo ad un gruppo di URL indicati con i nn. da 1 a 5 nella prima pagina del proprio riscontro – relativo all’inchiesta “Mafia Capitale” – e di avere pertanto, con riferimento ad essi, disposto il blocco dalle versioni europee dei risultati di ricerca “per le query correlate al nome del reclamante”;

in relazione ad un secondo blocco di URL indicati con i nn. da 1 a 4 nelle prime due pagine del riscontro fornito, di non aver individuato all’interno dei contenuti ad essi collegati il nome dell’interessato e di aver pertanto disposto l’adozione di misure manuali per impedirne il posizionamento “tra i risultati associati al [medesimo] nelle versioni europee del motore di ricerca Google”;

di non poter invece adottare alcun provvedimento con riguardo ai restanti tre URL “trattandosi di contenuti recenti, pubblicati da giornalisti e riferibili a precedenti di rilevanza penale attinenti alla vita professionale del sig. XX”;

in particolare, il primo di tali URL rimanda ad un articolo pubblicato nel 2015 da una testata giornalistica di rilievo nazionale nel quale si riferisce che l’interessato, XX, sarebbe stato citato in giudizio con l’accusa di “aver truffato una società di leasing” nel contesto della XX ad un noto personaggio dello spettacolo;

che i restanti due URL non riguardano i fatti indicati dall’interessato nell’atto di reclamo, ma sono relativi ad articoli del 2018 nei quali il medesimo è rappresentato come un imprenditore che figurerebbe tra gli arrestati nell’ambito di un’importante inchiesta per riciclaggio;

che si tratta pertanto di contenuti reputati di interesse pubblico ancora attuale in quanto pubblicati in epoca recente e connessi all’attività imprenditoriale esercitata dal reclamante;

VISTA la nota del 22 gennaio 2021 con la quale l’Autorità, nell’inviare all’interessato il riscontro fornito dal titolare del trattamento, ha chiesto di fornire informazioni in ordine agli esiti giudiziari delle vicende nelle quali è stato coinvolto;

VISTA la nota del 3 febbraio 2021 con la quale l’interessato ha rappresentato che:

l’URL indicato con il n. 5 nella prima pagina del riscontro fornito da Google, contrariamente a quanto affermato da quest’ultima, risulta tuttora reperibile in associazione al proprio nominativo;

con riferimento agli URL per i quali la resistente ha opposto un diniego alla rimozione, i primi due - https://.... e  https://... - riguardano contenuti risalenti al 2015 ed al 2018, e che non possono pertanto ritenersi recenti come invece affermato dalla medesima, mentre il terzo (https://...) non risulta più reperibile essendo stato rimosso dalla testata giornalistica che lo aveva pubblicato in origine;

detti contenuti non hanno alcuna attinenza con un asserito ruolo professionale da lui ricoperto tenuto conto del fatto che non svolge più da molti anni l’attività imprenditoriale collegata ai fatti indicati all’interno degli articoli e che attualmente svolge il proprio lavoro alle dipendenze di una società che offre servizi di assistenza nell’ambito di sinistri stradali;

in particolare l’articolo relativo all’URL https://... rimanda alla vicenda giudiziaria nella quale il medesimo era stato coinvolto all’epoca in cui gestiva una XX e che si è conclusa con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dalla quale sono ormai decorsi quattro anni; l’articolo collegato all’URL https://... invece, pur riferendo di una diversa e più recente inchiesta (conclusasi con la propria condanna nel gennaio 2020), contiene un riferimento ad entrambe le vicende sopra descritte e riporta altresì informazioni inesatte;

nel predetto articolo infatti, e già a partire dal titolo, si riporta la notizia della misura cautelare dell’arresto inflitta alle persone coinvolte - mentre il relativo procedimento si è recentemente concluso - e si fa altresì riferimento ad un’attività professionale che il medesimo non ricopre più da diversi anni, oltreché all’asserito suo coinvolgimento nell’inchiesta “Mafia Capitale” per la quale non ha mai ricevuto nemmeno un avviso di garanzia;

VISTA la comunicazione del 9 marzo 2021 con la quale Google ha confermato l’avvenuta rimozione dell’URL n. 5 sopra indicato, nonché la successiva del 29 marzo 2021 con la quale ha rappresentato, in riscontro ad una richiesta di verifica da parte dell’Autorità, l’avvenuta rimozione di un ulteriore URL che, benché molto simile al precedente, differiva da quest’ultimo e non aveva formato oggetto di specifica richiesta da parte dell’interessato;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che:

con riguardo agli URL individuati con i nn. da 1 a 5 e riportati nella prima pagina del riscontro trasmesso da Google, quest’ultima ha dichiarato di aver provveduto a disporne il blocco dalle versioni europee del motore di ricerca per ricerche condotte con il nome del reclamante;

con riferimento agli URL indicati con i nn. da 1 a 4 nella prima e nella seconda pagina del predetto riscontro, la resistente ha dichiarato di non aver rinvenuto all’interno dei contenuti ad essi collegati il nominativo dell’interessato e di aver pertanto provveduto ad adottare misure manuali per impedirne il posizionamento “tra i risultati associati al [medesimo] nelle versioni europee del motore di ricerca Google”;

l’URL https://..., rispetto al quale Google ha opposto un diniego alla rimozione, non risulta più reperibile in rete in quanto il relativo articolo è stato rimosso dalla testata giornalistica che lo aveva in origine pubblicato;

RITENUTO pertanto, con riguardo ai sopra indicati URL, che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dei restanti URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO, con riguardo all’URL https://..., che:

la pagina ad esso collegata, pur se riferita ad un articolo pubblicato in epoca recente (2018), ne riporta attualmente solo un estratto, nel quale non è peraltro presente il nome del reclamante, in quanto il testo integrale della stessa risulta visibile solo ai sottoscrittori di specifico abbonamento;

a tal riguardo occorre inoltre tenere conto del fatto che, a seguito della presentazione di un altro reclamo proposto in data successiva da un soggetto diverso coinvolto nella medesima vicenda, il titolare del trattamento ha invece provveduto ad adottare misure manuali finalizzate ad impedire il posizionamento della pagina collegata all’URL sopra indicato tra i risultati di ricerca associati al nominativo dell’interessato, rilevando che quest’ultimo non fosse presente all’interno del contenuto immediatamente visibile e reso disponibile dal webmaster solo per estratto;

tale circostanza, e la conseguente diversa valutazione effettuata dal titolare del trattamento con riguardo ai due reclami aventi ad oggetto la richiesta di rimozione del medesimo URL in associazione al nominativo dei rispettivi interessati, porta a ritenere che le modalità di visualizzazione della pagina siano state modificate dal webmaster solo successivamente al riscontro negativo fornito da Google a seguito della presentazione del reclamo proposto dal sig. XX;

sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto che il contenuto della pagina, per come esso si presenta attualmente, risulti inidoneo a fornire agli utenti della rete informazioni di interesse in merito alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il reclamante, anche in considerazione del fatto che non risultano reperibili in rete ulteriori articoli utili alla ricostruzione della vicenda nella sua interezza, ed appaia con ciò peraltro privo di uno dei parametri necessari per poter condurre il giudizio di bilanciamento richiesto dagli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, circostanza quest’ultima tale da far ritenere prevalenti le ragioni dell’interessato;

RILEVATO che:

analoga valutazione deve rendersi anche con riguardo all’URL https://... tenuto conto del fatto che anche quest’ultimo rinvia ad una pagina visibile solo per estratto nel cui contenuto non è presente il nome dell’interessato;

nel merito, tuttavia, l’articolo, risalente al 2015, riporta una vicenda giudiziaria nella quale l’interessato è stato coinvolto per fatti avvenuti diversi anni prima e conclusasi nel 2017 con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, circostanza quest’ultima della quale non è fatta menzione nel testo dell’articolo come si può evincere sin dal titolo che riporta i fatti in modo tale da ingenerare nel lettore l’impressione che si sia svolto un accertamento in ordine ai reati contestati all’interessato che in realtà non si è verificato;

la permanente reperibilità in rete, in associazione al nome di quest’ultimo, di un articolo parzialmente visibile e non aggiornato, oltre a risultare pregiudizievole per i diritti del medesimo, non appare peraltro idoneo a garantire l’interesse degli utenti della rete ad una corretta informazione:

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento; 

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto:

di quanto dichiarato da Google in ordine al disposto blocco, per le ricerche condotte con il nome del reclamante, degli URL individuati con i nn. da 1 a 5 nella prima pagina del riscontro fornito dalla medesima;

di quanto dalla stessa comunicato relativamente all’avvenuta adozione, con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 4 nella prima e nella seconda pagina del predetto riscontro, di misure manuali idonee ad inibirne il posizionamento tra i risultati di ricerca associati al nome dell’interessato non avendo individuato quest’ultimo all’interno di esse;

dell’attuale irreperibilità del contenuto connesso all’URL https://...
e ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL https://... e https://... e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.
1 dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 21 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei