g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 28 aprile 2022 [9777312]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9777312]

Provvedimento del 28 aprile 2022

Registro dei provvedimenti
n. 155 del 28 aprile 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 22 giugno 2021 con il quale XX, rappresentato dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di due URL collegati a pagine contenenti il riferimento ad una vicenda giudiziaria risalente al 2005 e conclusasi nel 2016 con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione;

CONSIDERATO che l’interessato ha in particolare rilevato:

che il primo dei link indicati riguarda un articolo del XX afferente i risvolti contabili della vicenda, mentre il secondo rimanda ad una delibera “XX”;

che pur se i contenuti pubblicati abbiano assolto ad una legittima funzione informativa all’epoca della loro originaria pubblicazione, il permanere della loro indicizzazione tramite il motore di ricerca di Google contribuisce a determinare l’attualizzazione di vicende del passato ormai definite su un piano giudiziario, determinando un pregiudizio della propria reputazione personale e professionale;

che lo snippet del primo articolo, visibile in esito ad una ricerca condotta attraverso il proprio nominativo, risulta fuorviante in quanto solo attraverso la lettura dell’intero articolo è possibile evincere l’avvenuta definizione della vicenda sul piano penale, mentre il secondo rinvia alla delibera con la quale XX ha deciso di costituirsi nel giudizio di primo grado ingenerando così il convincimento negli utenti che il relativo procedimento sia ancora in corso, mentre quest’ultimo risulta ormai definito con sentenza divenuta irrevocabile;

VISTA la nota del 9 agosto 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 10 settembre 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

di non poter aderire alla richiesta dell’interessato trattandosi di informazioni che “si riferiscono al coinvolgimento del [medesimo] in una XX. In particolare, il primo riporta ad un articolo de XX del XX che riferisce della sentenza con cui la XX ha condannato il sig. XX al pagamento di XX a titolo di risarcimento del danno, mentre il secondo, pubblicato nel XX riporta al sito istituzionale della XX Amministrazione Trasparente e riferisce della costituzione, come parte civile, dello stesso XX nel processo penale che ha visto imputato il reclamante”;

che si tratta pertanto di contenuti pubblicati in epoca recente connessi all’attività professionale del reclamante da ritenersi, in virtù di ciò, di interesse attuale per la collettività;

la natura giornalistica di alcuni dei contenuti contestati che risultano pubblicati da una testata di rilevanza nazionale;

VISTA la nota del 13 settembre 2021 con la quale l’interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha rilevato che:

il riscontro fornito da Google non tiene conto dell’intervenuta definizione della vicenda penale con sentenza divenuta irrevocabile a far data dal 2016, rispetto alla quale non possono pertanto ritenersi sussistenti ragioni di interesse pubblico rilevante con riguardo alla perdurante conoscibilità di tali informazioni;

se pure l’articolo XX “afferisce al risvolto contabile della vicenda, come rilevato già in reclamo, esso appare rilevante per il reclamante in ordine al testo emergente dai risultati di ricerca stessi laddove, nell’anteprima, risaltano circostanze afferenti il reato oggetto del procedimento di primo grado (XX) che solo nel corpo dell’articolo viene chiarito come prescritto in secondo grado di giudizio”;

la data della pubblicazione del secondo link appare ininfluente in quanto disposta nell’esercizio della trasparenza amministrativa, sebbene il documento - relativo alla costituzione di parte civile dell’Ente nel giudizio di primo grado iniziato nel 2010 - risulti datato XX;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO, con riferimento all’URL contraddistinto con il n. 1 nel riscontro fornito dal titolare del trattamento, che:

le informazioni riportate nel relativo articolo riguardano il risvolto contabile connesso ai fatti che hanno costituito oggetto anche del procedimento penale che ha coinvolto il reclamante;

il giudizio svoltosi innanzi alla XX ha condotto all’accertamento di una responsabilità dell’interessato ed alla condanna del medesimo al pagamento di una somma ingente di denaro in relazione all’indebito utilizzo di fondi pubblici;

si tratta di notizia recente collegata all’attività professionale svolta dal reclamante nell’ambito della quale sono altresì riportate informazioni aggiornate relativamente al processo penale nel quale il medesimo è stato imputato e che si è concluso in grado di appello con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione;

alla luce di quanto sopra esposto deve reputarsi tuttora sussistente l’interesse pubblico alla conoscibilità dell’informazione;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato con riferimento al sopra indicato URL; 

RILEVATO, con riferimento all’URL contraddistinto con il n. 2 nel riscontro fornito dal titolare del trattamento, che:

la pagina ad esso collegata riguarda una determinazione della XX riferita alla costituzione di quest’ultima nel giudizio di primo grado nel quale il reclamante era imputato e che si è poi concluso in grado di appello per intervenuta prescrizione;

l’informazione in tal modo reperibile risulta dunque fuorviante in quanto idonea ad ingenerare negli utenti il convincimento che il relativo giudizio sia ancora in corso e che risulta ormai decorso un ampio lasso di tempo dall’adozione della determina che risale al XX;

la conoscibilità delle informazioni contestate non può pertanto ritenersi giustificata in ragione di un interesse della collettività tale da ritersi prevalente sul diritto del singolo alla tutela della propria sfera giuridica, tenuto anche conto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento cui dovrebbero conformarsi gli stessi enti pubblici nel momento in cui dispongono la pubblicazione di atti all’interno dei rispettivi siti istituzionali anche alla luce degli obblighi previsti in tema di trasparenza (cfr. “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante il 15 maggio 2014, doc. web n. 3134436);

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione del sopra indicato URL e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara:

a) il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione dell’URL contraddistinto con il n. 2 nel riscontro fornito dal titolare del trattamento e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

c) il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione dell’URL indicato con il n. 1 nel riscontro fornito dal titolare del trattamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 28 aprile 2022

IL VICEPRESIDENTE
Cerrina Feroni

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei