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Provvedimento del 9 giugno 2022 [9790411]

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[doc. web n. 9790411]

Provvedimento del 9 giugno 2022*

*Il provvedimento è stato impugnato

Registro dei provvedimenti
n. 218 del 9 giugno 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 16 luglio 2021 con il quale XX, rappresentato dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di alcuni URL collegati ad una vicenda giudiziaria avvenuta in territorio italiano per la quale il medesimo, originario e residente in altro Paese, è stato tratto in arresto nel XX e poi sottoposto a giudizio;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, rilevato:

che, a seguito del proprio arresto, sono stati pubblicati numerosi articoli riguardanti la vicenda nella quale è stato coinvolto che, ad oggi, risulta conclusa avendo egli interamente espiato la pena inflittagli;

che, sebbene il predetto arresto sia avvenuto nel XX, lo stesso si riferisce a fatti avvenuti diciotto anni prima rispetto ai quali deve ritenersi cessato l’interesse pubblico connesso all’esercizio del diritto di cronaca;

che tali elementi evidenziano la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio nei confronti della società resistente rispetto alle notizie oggetto degli articoli in contestazione; 

VISTA la nota del 10 agosto 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 13 settembre 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

con riguardo agli URL indicati con i nn. 1 e 2 nella terza pagina del riscontro, di non aver individuato il nome del reclamante all’interno delle relative pagine e di aver pertanto adottato misure manuali per impedire il posizionamento delle stesse tra i risultati associati al nome del medesimo nelle versioni europee del motore di ricerca Google;

con riferimento agli URL indicati con i nn. 3, 4 e 5 nella terza e quarta pagina del riscontro, che le relative pagine web non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca associati al predetto nominativo e che pertanto in merito ad essi non è possibile attuare alcuna misura;

di non poter aderire alla richiesta di rimozione dei restanti URL trattandosi di informazioni di recente pubblicazione (XX) relative a gravi condotte di rilevanza penale poste in essere dal reclamante;

che gli articoli, di natura giornalistica, collegati agli URL oggetto di richiesta “trattano anche delle indagini della procura XX sulla società “XX” - di cui il sig. XX sarebbe proprietario - per riciclaggio di denaro proveniente da presunte attività illecite, rispetto alle quali, con il reclamo, non è stata fornita alcuna informazione in merito agli eventuali esiti processuali”:

che l’interesse pubblico a conoscere le relative informazioni è legato anche all’attinenza del reato all’attività professionale svolta dall’interessato il quale è un noto imprenditore che ha anche beneficiato dell’erogazione di fondi pubblici;

VISTA la nota del 21 settembre 2021 con la quale l’interessato ha ribadito le proprie richieste, rilevando:

che i fatti per i quali è intervenuto l’arresto risalgono al 2003 quando lo stesso si trovava in territorio italiano;

che i reati per i quali è stato condannato rientrano tra quelli previsti dall’art.XX e dunque non tali da reputarsi giustificabile la permanenza dei relativi risultati di ricerca a distanza di un ampio lasso di tempo;

di non essere un noto imprenditore, come affermato dalla resistente, posto che la società menzionata negli articoli risulta gestita dalla propria madre, mentre il medesimo svolgerebbe al suo interno il solo ruolo di impiegato;

che le indagini della procura XX in merito al sospetto di riciclaggio, all’interno di tale società, del denaro proveniente dalle attività illecite poste in essere dal medesimo è stata archiviata nel XX, come da documentazione depositata in allegato alla memoria;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO di quanto dichiarato da Google LLC in ordine al fatto:

di non aver individuato il nome del reclamante all’interno delle pagine collegate agli URL indicati con i nn. 1 e 2 nella terza pagina del riscontro e di aver pertanto adottato misure manuali per impedire il posizionamento delle stesse tra i risultati associati al nome del medesimo nelle versioni europee del motore di ricerca Google;

che le pagine web collegate agli URL indicati con i nn. 3, 4 e 5 nella terza e quarta pagina del riscontro non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca associati al predetto nominativo e che pertanto in merito ad essi non è possibile attuare alcuna misura;

RITENUTO che non vi siano pertanto i presupposti per l’adozione di provvedimenti al riguardo da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le informazioni contenute negli articoli reperibili tramite gli URL indicati nell’atto di reclamo, pur essendo collegate a fatti avvenuti diversi anni prima, si riferiscono agli sviluppi più recenti della vicenda collocabili nel XX, anno nel quale è stato dato avvio all’esecuzione della  sentenza di condanna pronunciata dal un Tribunale italiano mediante l’arresto del reclamante;

i predetti articoli danno altresì conto di ulteriori notizie utili ad inquadrare nel suo complesso la vicenda giudiziaria nella quale è stato coinvolto l’interessato, nonché di informazioni relative all’attività facente capo alla “XX”, società di XX della quale l’interessato ha dichiarato di essere dipendente, negando lo svolgimento di qualsiasi ruolo di tipo gestionale;

con particolare riguardo a quest’ultimo profilo occorre precisare, tenuto conto delle eccezioni sollevate dal reclamante in ordine all’esattezza delle informazioni riportate, che la maggior parte degli articoli contestati attribuisce correttamente la proprietà della società ad altri componenti della famiglia del reclamante, descrivendo in realtà il medesimo come un proprietario di fatto - circostanza quest’ultima rispetto alla quale l’Autorità non dispone di elementi oggettivi utili ad effettuare una valutazione nel merito – e riferendo altresì dell’avvenuta archiviazione, già nel XX dell’accusa di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite mossa nei suoi riguardi (atti ai quali sembra farsi riferimento nel provvedimento di archiviazione pronunciato nel XX dal XX e prodotto dall’interessato);

vi sono infine ulteriori articoli risalenti al XX (cfr. in particolare URL nn. 7 e 8 del riscontro fornito da Google) nei quali viene riportata la notizia dell’esistenza di una lista redatta dalla polizia e contenente elenchi di cittadini XX, tra i quali sarebbe incluso il nominativo dell’interessato, che sono sottoposti a verifica amministrativa del rispettivo patrimonio, circostanza quest’ultima rispetto alla quale il reclamante non ha fornito elementi specifici;

alla luce di quanto sopra esposto, i contenuti degli articoli reperibili tramite gli URL sopra indicati appaiono tuttora rispondenti all’interesse della collettività ad averne conoscenza tenendo conto del fatto che si tratta di notizie di recente pubblicazione riguardanti diversi profili collegati a vicende che hanno coinvolto l’interessato;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato con riguardo ai predetti URL;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto prende atto di quanto dichiarato da Google e, in particolare, che:

non è stato individuato il nome del reclamante all’interno delle pagine collegate agli URL indicati con i nn. 1 e 2 nella terza pagina del riscontro e di aver pertanto adottato misure manuali per impedire il posizionamento delle stesse tra i risultati associati al nome del medesimo nelle versioni europee del motore di ricerca Google;

le pagine web collegate agli URL indicati con i nn. 3, 4 e 5 nella terza e quarta pagina del riscontro non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca associati al predetto nominativo e che pertanto in merito ad essi non è possibile attuare alcuna misura
e ritiene pertanto che non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo ai restanti URL.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 9 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei