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Provvedimento del 9 giugno 2022 [9795366]

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[doc. web n. 9795366]

Provvedimento del 9 giugno 2022

Registro dei provvedimenti
n. 219 del 9 giugno 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 25 febbraio 2021 con il quale XX, rappresentato dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli riferiti ad una vicenda giudiziaria nella quale lo stesso è stato coinvolto rilevando l’insussistenza di un interesse pubblico attuale a conoscere le relative informazioni, considerato il tempo decorso dai fatti e l’intervenuta espiazione della pena;

CONSIDERATO che l’interessato ha in particolare:

lamentato il pregiudizio subìto per effetto della perdurante reperibilità di informazioni inesatte in quanto non aggiornate alla luce dei successivi sviluppi giudiziari;

rappresentato che la vicenda si è conclusa con la conferma, nel XX, di una sentenza di condanna pronunciata nei suoi riguardi e con la concessione del beneficio della non menzione della sentenza nel casellario giudiziale e che pertanto, laddove fosse consentita l’ulteriore diffusione di tali informazioni in associazione al proprio nominativo, detto beneficio verrebbe vanificato;

rilevato che, in considerazione di tali elementi, non possa ritenersi sussistente un interesse del pubblico a conoscere le predette informazioni tale da ritenersi prevalente rispetto alle ragioni dedotte dal medesimo;

VISTA la nota del 26 marzo 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 22 luglio 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

con riferimento agli URL indicati con i nn. 1 a 5 nella prima pagina del proprio riscontro, che i relativi contenuti non risultano visualizzati tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante e di non poter pertanto adottare alcuna misura in merito;

di non poter aderire alla richiesta dell’interessato con riguardo agli ulteriori URL trattandosi di informazioni relative a reati gravi commessi dal medesimo nell’esercizio della propria attività professionale e per i quali ha subìto una condanna confermata dalla XX;

che l’interessato non ha fornito elementi di dettaglio con riguardo all’esito del procedimento penale che lo ha coinvolto e non ha prodotto idonea documentazione in merito;

che, dalle informazioni reperibili in rete, si è potuto comunque desumere che il reclamante sia stato condannato in primo grado nel XX e che tale condanna sia stata confermata dalla XX che ha disposto che la pena venisse scontata in regime di libertà vigilata;

quest’ultima misura sarebbe stata tuttavia revocata nel XX dal magistrato di sorveglianza a seguito della violazione di essa da parte del reclamante;

tenuto conto della gravità dei fatti non può dirsi venuto meno l’interesse del pubblico a conoscere la vicenda, né può ritenersi rilevante a tal fine la circostanza della concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale tenuto conto dell’intervenuto accertamento della colpevolezza del medesimo;

i contenuti reperibili tramite gli URL oggetto di richiesta sono di recente pubblicazione in quanto risalgono ad un arco temporale compreso tra il XX ed il XX e risultano connessi al ruolo pubblico dell’interessato trattandosi di condotte poste in essere nell’esercizio della relativa attività professionale;

VISTA la nota del 23 aprile 2021 con la quale l’interessato ha ribadito le proprie richieste:

confermando quanto dichiarato da Google in ordine alla circostanza che i contenuti collegati agli URL indicati con i nn. da 1 a 5 nella prima pagina del relativo riscontro non risultino visualizzati tra i risultati di ricerca associati al proprio nome;

contestando, con riguardo ai restanti URL, quanto asserito dal titolare in ordine alla gravità dei reati contestati posto che il giudice di secondo grado ha dichiarato l’assoluzione dalla maggior parte delle imputazioni per non aver commesso il fatto o per insussistenza di esso rideterminando la pena e confermando per il resto la sentenza di primo grado, ivi incluso il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale;

rilevando che la perdurante reperibilità di tali informazioni vanifica gli effetti di tale beneficio come già riconosciuto dal Garante in ulteriori provvedimenti pronunciati con riguardo a profili analoghi;

VISTA la nota del 5 novembre 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto all’interessato di produrre la documentazione giudiziaria citata negli atti del procedimento al fine di disporre dei necessari elementi di valutazione ai fini della decisione;

VISTA la nota del 18 novembre 2021 con la quale l’interessato ha depositato la documentazione richiesta;

VISTA la comunicazione del 27 gennaio 2022 con la quale l’interessato – in riscontro all’ulteriori richiesta di chiarimenti formulata dall’Autorità, volta a verificare la sussistenza del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale che non risultava indicato nel testo delle sentenze prodotte – ha fornito alcune osservazioni integrative, rappresentando:

di aver fatto ricorso al procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, relativamente al quale il beneficio della non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale viene concessa ope legis;

che, in ogni caso, si tratta di vicenda risalente nel tempo posto che il procedimento penale si è concluso nel XX;

che occorre tenere conto della buona condotta da lui osservata avendo peraltro riparato integralmente il danno prodotto;

che le notizie non sono aggiornate in quanto negli articoli contestati non viene riportata l’intervenuta assoluzione relativamente a diversi capi di imputazione, né quella riguardante la rimodulazione della pena effettuata dal giudice di appello;

VISTA la nota del 24 febbraio 2022 con la quale l’Autorità ha chiesto all’interessato ulteriori precisazioni in merito al rito applicato al procedimento nel quale è stato coinvolto e la successiva comunicazione del 3 marzo 2022 con la quale il medesimo ha confermato l’avvenuto ricorso al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, allegando nuovamente copia della sentenza di primo grado;

VISTA la nota del 8 marzo 2022 con la quale il Garante ha rinnovato l’invito all’interessato ad indicare in quale punto della sentenza fosse richiamato il sopra indicato procedimento tenuto conto che dalla lettura di essa appariva che il giudizio si fosse svolto secondo le norme del giudizio abbreviato, circostanza quest’ultima poi effettivamente confermata dal medesimo con successiva comunicazione del 9 marzo 2022;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che Google, con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 5 nella prima  pagina del riscontro trasmesso nel corso del procedimento, ha dichiarato che gli stessi non sono reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, come confermato anche da quest’ultimo, e ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le informazioni contenute negli articoli oggetto di contestazione si riferiscono ad una vicenda giudiziaria che ha coinvolto il reclamante in relazione a reati gravi commessi nell’esercizio della relativa attività professionale per i quali il medesimo è stato condannato a XX, sentenza quest’ultima confermata dalla XX;

il giudice di legittimità ha concesso all’interessato la libertà vigilata al fine di consentirgli lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma tale regime è stato revocato dal giudice di sorveglianza nel XX a causa della condotta tenuta dal medesimo che ha pertanto completato in carcere l’espiazione della restante pena;

sulla base degli atti giudiziari prodotti dall’interessato il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale risulta essere stato espressamente accordato ad altri soggetti coimputati nel medesimo processo, ma non al reclamante;

né, come da questi affermato nell’ultima comunicazione inviata, ciò costituisce un effetto automatico connesso alla tipologia di procedimento prescelto, tenuto conto del fatto che, come emerso nel corso del procedimento, egli ha fatto ricorso al giudizio abbreviato e non al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti; 

nel caso in esame la pena originariamente inflitta era pari a XX allorché, quanto al resto, è stata confermata la sentenza di primo grado che ha concesso espressamente detto beneficio a soggetti coimputati nel medesimo procedimento, ma non al reclamante;

gli articoli reperibili tramite gli URL contestati rappresentano la vicenda nella sua interezza dando anche conto dell’evoluzione giudiziaria e della condotta complessivamente tenuta dal reclamante anche in tempi recenti, posto che, in ragione di quest’ultima, nel XX gli è stato revocato il beneficio della libertà vigilata;

in considerazione della gravità dei reati contestati e del ruolo pubblico ricoperto dall’interessato, nonché del breve lasso di tempo decorso dalla definizione giudiziaria della vicenda si reputa tuttora sussistente l’interesse del pubblico a conoscere le informazioni che lo riguardano;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento;

a)  prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine al fatto che gli URL indicati con i nn. da 1 a 5 nella prima pagina del riscontro fornito nel corso del procedimento non risultano reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, come confermato anche da quest’ultimo, e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo agli ulteriori URL oggetto di richiesta di rimozione.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 9 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei