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Provvedimento del 10 novembre 2022 [9838253]

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[doc. web n. 9838253]

Provvedimento del 10 novembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 373 del 10 novembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 5 gennaio 2022 con il quale XX, rappresentato dall’avvocato XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di alcuni URL collegati a vicende che lo hanno coinvolto mentre si trovava all’estero, ma che non hanno avuto alcun seguito giudiziario;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di informazioni ormai superate, rilevando in particolare che:

le informazioni reperibili tramite gli URL indicati nel reclamo riguardano, in parte, alcuni XX che il medesimo ha pronunciato nei confronti di XX avvenuta nella località estera nella quale svolgeva la propria attività professionale, XX che sono stati poi pubblicati anche su Instagram e per i quali è stato accusato dagli utenti di essere una persona XX;

tale vicenda, in merito alla quale è stato costretto a porgere pubblicamente le proprie scuse, ha avuto importanti ripercussioni sulla propria attività lavorativa, costringendolo infine alle dimissioni;

a ciò si è aggiunta un’ulteriore vicenda, della quale tratta parte degli articoli oggetto di contestazione, riguardante accuse di XX con le quali è poi intervenuto un accordo a seguito del quale la denuncia è stata ritirata ed il procedimento archiviato;

in considerazione del fatto che tali vicende non hanno per lui avuto alcun seguito giudiziario, non può ritenersi sussistente un perdurante interesse pubblico alla conoscibilità delle stesse tenuto anche conto del fatto che, a differenza di quanto sostenuto da Google, non si tratta di fatti connessi alla propria vita professionale, ma piuttosto di fatti di vita personale;

non si comprende neppure la ragione per la quale Google, in sede di riscontro all’interpello preventivo, abbia ritenuto di rimuovere alcuni URL relativi a tale vicenda opponendo un diniego rispetto ad altri di contenuto equivalente;

occorre infine tenere conto della recente introduzione della recente legge n. 134 del 2021 la quale prevede che il decreto di archiviazione e la sentenza di assoluzione costituiscano titolo per ottenere un provvedimento di deindicizzazione, presupposto sussistente anche nella fattispecie che lo riguarda;

VISTA la nota del 1° aprile 2022 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 21 aprile 2022 con la quale Google LLC ha rilevato:

di non poter aderire alla richiesta di rimozione degli URL indicati nell’atto di reclamo tenuto conto del fatto che nel caso in esame non si possono ritenere sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio trattandosi di contenuti di recente pubblicazione (XX) rispetto ai quali non può dirsi venuto meno l’interesse del pubblico alla relativa conoscibilità;

che i predetti URL riguardano infatti indagini condotte da XX senza fare menzione dell’esito di dette indagini, né tali informazioni sono state riferite dall’interessato;

che quest’ultimo è stato inoltre accusato di XX che hanno agito in sede civile per chiedere un XX dei danni subìti e che hanno poi raggiunto con il reclamante un accordo transattivo senza poter tuttavia attribuire a tale circostanza un effetto equivalente a quello di un decreto di archiviazione come invece sostenuto dal medesimo;

che i fatti riportati negli articoli reperibili tramite gli URL oggetto di richiesta sono attinenti alla vita professionale dell’interessato il quale, in virtù del ruolo apicale ricoperto all’interno della società presso la quale svolgeva all’epoca la propria attività, può ritenersi un uomo d’affari e quindi una persona che ricopre un ruolo pubblico;

che gli articoli che riportano le informazioni in questione hanno natura giornalistica;

VISTA la nota del 3 ottobre 2022 con la quale l’Autorità ha chiesto all’interessato di fornire eventuali osservazioni in ordine al riscontro fornito da Google, chiedendo altresì di comunicare informazioni più specifiche relativamente all’esito dei procedimenti che lo hanno coinvolto e di trasmettere copia del decreto di archiviazione citato nell’atto di reclamo e di ogni ulteriore documento utile alla valutazione delle istanze avanzate;

VISTA la nota del 13 ottobre 2022 con la quale l’interessato, nel replicare alle osservazioni fornite dal titolare del trattamento, ha rappresentato:

che gli articoli oggetto di contestazione riguardano due tipi di questioni e, in particolare, una di carattere penale attinente i XX espressi dal medesimo ed un’altra riguardante le accuse civili mosse nei propri confronti in merito a XX;

che quest’ultima vicenda, in particolare, si è risolta con l’archiviazione ed il ritiro delle accuse da parte delle persone coinvolte che hanno raggiunto un accordo e rispetto alla quale nessuna indagine è stata aperta nei propri confronti, come confermato dal contenuto degli articoli stessi;

di essersi dimesso dal suo ruolo “presso il XX e [che] non è più XX”;

con riguardo agli articoli che riferiscono di indagini avviate in relazione ai XX da lui espressi – e che “sarebbero ipoteticamente iniziate nel XX” – di non aver mai ricevuto convocazioni in alcuna sede, rilevando come in rete non siano infatti presenti articoli riportanti gli eventuali aggiornamenti della vicenda;

che le frasi da lui pronunciate nel corso XX sono state determinate dall’allarme generato dalla folla transitata davanti XX, XX, aggiungendo che "XX” e che probabilmente non ne sarebbe nemmeno seguita la richiesta XX nei propri confronti in merito alla vicenda di XX;

che il contenuto degli articoli, analizzato puntualmente nella memoria, non evidenzia, nel suo complesso, la sussistenza di specifiche ragioni di interesse pubblico tali da ritenersi prevalenti sul proprio diritto ad essere dimenticato in relazione a vicende che non hanno portato nessun accertamento nei propri confronti;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le informazioni contenute negli articoli oggetto di contestazione riguardano alcune vicende che hanno coinvolto il reclamante in tempi molto recenti e rispetto alle quali è emersa, sulla base delle notizie veicolate nei predetti articoli e confermate anche dalle comunicazioni rese dalle parti nel corso del procedimento, l’attivazione di procedimenti a carico del medesimo;

uno di essi, ovvero quello azionato in sede civile ed avente ad oggetto XX, sembra essere stato definito nel XX con un accordo riservato tra le parti del quale, tuttavia, non sono noti i termini tenuto conto del fatto che all’atto di reclamo non sono stati allegati documenti specifici, né che gli stessi sono stati prodotti a seguito della richiesta avanzata dall’Autorità nel corso del procedimento;

l’interessato ha, in particolare, affermato che quest’ultima vicenda si sarebbe conclusa con un accordo tra le parti e la pronuncia di un provvedimento di archiviazione in proprio favore invocando, alla luce di ciò, l’applicazione degli effetti che la nuova riforma del processo penale (c.d. “Riforma Cartabia” contenuta nella legge-delega n. 134 del 2021, cui è stata data attuazione con d.lgs. n. 150 del 2022) ha però limitato a specifiche categorie di provvedimenti ai fini della valutazione di richieste di deindicizzazione avanzate da soggetti interessati;

che l’unico documento prodotto dall’interessato è un modulo intestato ad XX nel quale risulta scritto che la causa civile si è risolta prima del processo senza tuttavia ulteriori specifiche e senza che tale atto possa ritenersi equiparabile ad un decreto di archiviazione in ambito penale ai fini dell’applicazione delle nuove disposizioni sopra richiamate;

le vicende che hanno coinvolto l’interessato attengono a circostanze connesse allo svolgimento dell’attività professionale svolta a quel tempo dal medesimo che, per sua stessa dichiarazione, si è dimesso dal proprio ruolo a seguito delle contestazioni sorte in relazione ai XX e che XX, secondo quanto riportato negli articoli contestati, XX;

uno degli articoli reperibili in rete in associazione al nominativo dell’interessato, pubblicato nel XX, dà atto dell’intervenuto accordo transattivo nell’ambito di un giudizio XX attivato dalle persone che hanno XX, favorendo con ciò la circolazione di informazioni aggiornate sulla vicenda;

in virtù degli elementi sopra descritti si reputa che non vi siano i presupposti per una valutazione favorevole dell’istanza di diritto all’oblio avanzata dall’interessato tenuto anche conto del fatto che uno dei presupposti per il relativo esercizio è costituito dal decorso del tempo, circostanza che, nel caso in esame, non risulta sussistente;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 10 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei