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Provvedimento del 2 marzo 2017 [7316035]

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[doc. web n. 7316035]

Provvedimento del 2 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 118 del 2 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 19 gennaio 2017 da XX nei confronti della Fondazione Astrea con il quale la stessa, richiamandosi alle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") alle quali non sarebbe stato fornito alcun riscontro, ha chiesto:

- la cancellazione della propria foto in uniforme ordinaria della Guardia di Finanza, presso la quale presta servizio, nonché delle dichiarazioni inveritiere associate alla propria persona, dati diffusi attraverso un post inserito in data 29 ottobre 2016 sulla pagina Facebook della Fondazione accessibile tramite i comuni motori di ricerca;

- l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente, pur riconoscendo la facile reperibilità di tale foto sul motore di ricerca "Google" in quanto "diramata agli organi di informazione locali (…) in data 28.08.2013 all´atto dell´assunzione del comando (…) della Tenenza della Guarda di Finanza di Crema", ha sostenuto di non aver mai autorizzato la Fondazione all´utilizzo della propria immagine, né tantomeno di aver mai rilasciato le dichiarazioni pubblicate nel post in questione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 gennaio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota del 6 febbraio 2017 con la quale il Presidente della Fondazione Astrea ha rappresentato:

- che la foto in questione è stata reperita tramite motore di ricerca "Google" liberamente accessibile a chiunque e sarebbe stata utilizzata, corredata da un testo "di pura fantasia", per fini non pubblicitari ma esclusivamente istituzionali;

- che la resistente infatti "pur occupandosi (…) di sostenere e promuovere una Scuola di Alta Formazione che si occupa della preparazione ai concorsi nelle Forze Armate, di Polizia e le Professioni Legali (…) ha, tra gli altri obiettivi, quello di affermare la cultura della meritocrazia e dell´etica da trasferire soprattutto ai giovani che intendono entrare nei vari Corpi di Polizia", come trasparirebbe peraltro dal messaggio contenuto nel contestato post;

- di aver comunque eliminato il post contenente la foto della ricorrente "ed il messaggio che l´accompagnava, impedendo a chiunque altro di poterlo visionare";

RILEVATO che non sono pervenuti ulteriori note di replica da parte della ricorrente;

RITENUTO che debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 del Codice, avendo la Fondazione resistente affermato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), sia pure nel corso del procedimento, di aver cancellato il post contenente la foto e le informazioni associate alla ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a carico della Fondazione Astrea in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito alla ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 300,00 da addebitarsi alla Fondazione Astrea, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia