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Provvedimento del 26 novembre 2020 [9523252]

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[doc. web n. 9523252]

Provvedimento del 26 novembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 245 del 26 novembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

RILEVATA l’avvenuta diffusione in data 21 marzo 2019, all’interno del blog “Sostenitori delle Forze dell’Ordine” riconducibile alla pagina web www.sostenitori.info, di immagini, nonché del link di collegamento ad una pagina Facebook contenente un video idoneo a mostrare le reazioni autolesionistiche di un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, all'interno dei locali di un commissariato di polizia;

VISTO il provvedimento del 25 marzo 2019 con il quale il Presidente dell’Autorità, in virtù dei poteri ad esso conferiti dall’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000, ha disposto in via d’urgenza nei riguardi de “I sostenitori delle Forze dell’Ordine” la misura della limitazione provvisoria del trattamento, di cui all’art. 58, par. 2, lett. f), riferita ad ogni ulteriore diffusione delle immagini sopra individuate con modalità tali da rendere identificabile l'interessato; detto provvedimento è stato poi ratificato dal Collegio nell’adunanza del 28 marzo 2019; 

CONSIDERATO che il predetto provvedimento è stato adottato tenendo conto che:

l’art. 137 del Codice prevede che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche, o di analoghe forme di manifestazione del pensiero di cui all’art. 136 del medesimo Codice, restino fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e, nello specifico, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

l'art. 8 delle Regole deontologiche prevede che, fatto salvo il limite dell'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisca notizie, né pubblichi immagini che possano risultare lesive della dignità della persona, mentre l'art. 10, comma 1, delle medesime impone l'adozione di particolari cautele nel rendere note circostanze dalle quali possano desumersi informazioni relative allo stato di salute dei soggetti coinvolti nei fatti oggetto di cronaca;

la immagini diffuse, ad una prima analisi, sono apparse idonee, anche in virtù del loro impatto visivo, a porsi in contrasto con la dignità dell'interessato, tenuto conto della particolarità della situazione oggetto di ripresa, nonché del luogo in cui questa è avvenuta;

VISTA la nota del 26 marzo 2019 con la quale è stato trasmesso al titolare del trattamento il menzionato provvedimento di limitazione provvisoria chiedendo al medesimo di comunicare, nel termine di quindici giorni successivi all’avvenuta notifica, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto dall’Autorità;

CONSIDERATO che il titolare del trattamento non ha fornito un riscontro formale all’Autorità nel termine indicato nel predetto provvedimento, pur se da verifiche effettuate successivamente alla notifica di esso si è potuta riscontrare l’avvenuto oscuramento delle immagini presenti nel blog e la rimozione del collegamento al video pubblicato da terzi su Facebook;

VISTA la nota del 23 luglio 2019 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse, ha comunicato a Sostenitori.info, nella persona di XX - che, sulla base dell’informativa presente nel blog, risultava il direttore responsabile del medesimo - l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nella rilevata diffusione di dati personali del soggetto ripreso all’interno del video con modalità tali da non garantire la liceità e la correttezza del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento, art. 137, comma 3, del Codice, artt. 6, 8 e 10 delle regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica), nonché nella mancata comunicazione delle misure adottate in ottemperanza al provvedimento di limitazione provvisoria (art. 157 del Codice) e rilevando altresì il difetto di informativa con riguardo al trattamento effettuato dal gestore del sito, con particolare riferimento all’indicazione dei dati di contatto necessari anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio dei loro diritti (cfr. artt. 12, 13 e 14 del Regolamento);

VISTA la nota dell’8 agosto 2019 con la quale XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, ha contestato la propria legittimazione passiva ad essere parte nel procedimento attivato a seguito della notifica del provvedimento di limitazione provvisoria e degli atti successivi, eccependo di non rivestire più da tempo alcun ruolo gestionale all’interno del blog e dichiarando di aver inviato ad esso apposita diffida al fine di inibire il perdurare della  pubblicazione del proprio nominativo nell’informativa presente nel sito;

VISTA l’e-mail del 29 agosto 2019 con la quale l’Autorità, utilizzando l’unico indirizzo di contatto presente nel sito, ha chiesto al titolare del trattamento di comunicare un valido recapito al quale poter correttamente notificare l’avvio di procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice;

VISTA la nota del 3 ottobre 2019 con la quale, a seguito di comunicazione all’Autorità di un nuovo indirizzo di contatto, si è provveduto a reinoltrare la sopra citata nota al sig. XX;

VISTA la nota del 6 novembre 2019 con la quale quest’ultimo, in qualità di referente del blog “Sostenitori delle Forze dell’Ordine”, ha avanzato una richiesta di remissione in termini per la presentazione delle proprie difese, motivandola con la necessità di disporre di tempo ulteriore per reperire informazioni in ordine a quanto contestato dall’Autorità, tenuto conto di un mutamento intervenuto nella gestione del predetto blog, e rappresentando, nel merito, che le immagini contestate sono state tempestivamente rimosse, mentre il video non è stato pubblicato direttamente all’interno di pagine riconducibili al sito www.sostenitori.info, ma “semplicemente citato tramite un rimando al link originale da parte di taluno dei contributors (quindi non pubblicato all’interno dei canali di “Sostenitori delle Forze dell’Ordine”)”;

VISTA la nota del 1° dicembre 2019 con la quale il titolare del trattamento per il tramite di XX, rappresentato dall’avv. XX e dal dott. XX, ha:

ribadito che all’interno del blog non risulta alcuna traccia delle immagini e del link al video oggetto di contestazione, rappresentando altresì di non essere a conoscenza di tale episodio in quanto il sito www.sostenitori.info è il blog di una community di utenti sostenitori di forze dell’ordine “la cui attività si limita a pubblicare link web che rimandano a terze pagine (spesso testate giornalistiche) in cui vi sono articoli o video attinenti agli interessi della community”;

rilevato che, nel caso di specie, è presumibile che sia stato pubblicato all’interno del sito il link ad una pagina Facebook gestita da terzi nella quale era contenuto il video oggetto di contestazione, precisando, con riguardo alle immagini indicate nella comunicazione dell’Autorità, che le stesse, “con tutta probabilità, sono da identificare con il frame di copertina del citato video”;

dichiarato che il “materiale in questione è rimasto fruibile sul sito web per pochissimo tempo” e che “al momento dell’indagine del Garante risultava oscurato”;

comunicato, con riguardo ai rilievi mossi in ordine alla carenza di informativa presente all’interno del blog, di aver disposto l’adeguamento di essa alle prescrizioni del Regolamento europeo, assicurando altresì la propria collaborazione con l’Autorità per il futuro;

CONSIDERATO che la limitazione imposta al titolare del trattamento, tenuto anche conto delle caratteristiche dello specifico procedimento utilizzato per la sua adozione, è un provvedimento a carattere temporaneo che, al fine del consolidamento dei relativi effetti, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto nel merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento effettuato;

RILEVATO, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, che:

il trattamento effettuato dal blog www.sostenitori.info attraverso la pubblicazione, a corredo della notizia riportata nel relativo articolo, di immagini e del link al video integrale ritraente un uomo nell'atto di compiere gesti autolesionistici all'interno della sala di attesa di un commissariato di polizia - a sua volta divulgato su una pagina Facebook riconducibile a terzi - non costituisce, di per sé solo, un travalicamento dei limiti imposti da un corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica;

la diffusione delle immagini e del video poteva infatti reputarsi rispondente, come argomentato all’interno dell’articolo pubblicato, all’interesse pubblico in quanto finalizzata, alla luce di recenti fatti di cronaca connessi a vicende analoghe, a documentare quanto avvenuto nell’interazione tra il soggetto fermato e gli agenti di polizia in servizio;

le immagini pubblicate direttamente all’interno del blog non presentavano, all’epoca della diffusione originaria, una qualità visiva tale da consentire l’incontrovertibile riconoscimento  del soggetto ritratto, tuttavia l’identificabilità di quest’ultimo risultava possibile per effetto del collegamento con le informazioni desumibili dalla visione del video integrale, pubblicato in una pagina Facebook gestita da terzi ed alla quale era possibile accedere tramite apposito link reso disponibile all’interno del blog sostenitori.info;

l’adozione del provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento, in quanto riferito all’ulteriore diffusione delle citate immagini con modalità tali da rendere identificabile il soggetto ripreso, ha inteso arginare il rischio di un possibile pregiudizio per i diritti del medesimo derivante dalla divulgazione di dettagli, quali il suo volto in chiaro, idonei a renderlo identificabile quanto meno da parte della collettività di riferimento, costituita, in particolare, dai cittadini abitanti nel quartiere nel quale i fatti si sono verificati;

Sostenitori.info, nella persona del sig. XX, ha tuttavia dichiarato che le immagini sono state oscurate ed il video rimosso ancora prima dell’avvio del procedimento da parte del Garante, precisando che il predetto video non è stato divulgato direttamente dal blog, ma che ad esso era possibile accedere solo tramite un link che rinviava ad una pagina gestita da terzi, escludendo con ciò la propria responsabilità;

con specifico riferimento ai dati riguardanti lo stato di salute del soggetto ripreso all’interno del video (fruibile in via indiretta attraverso il link di collegamento ad esso riportato nel sito sostenitori.info) ed ai quali è stato fatto altresì riferimento anche nel testo dell’articolo pubblicato direttamente nel blog, si reputa che le informazioni in tal modo diffuse non costituiscano dati clinici oggettivamente accertati, ma dichiarazioni rese, in uno stato di evidente alterazione, dall’interessato in un luogo aperto al pubblico e con modalità tali da poter anche lasciar intendere di essere non veritiere, come appare desumibile anche dalle parole utilizzate nel citato articolo per descrivere la situazione del medesimo;

a fronte delle criticità riscontrate nel contenuto dell’informativa presente nel sito web www.sostenitori.info, è emersa, nel corso del procedimento, una situazione di ambiguità – che ha peraltro reso difficoltosa l’attività di notifica degli atti procedimentali da parte dell’Autorità – causata dall’indicazione, all’interno dell’informativa stessa, di dati di contatto non aggiornati che a sua volta ha causato incertezza in ordine al soggetto al quale imputare la responsabilità della condotta posta in essere;

il sig. XX ha dichiarato – con attestazione della quale si assume la responsabilità ai sensi dell’art. 168 del Codice – l’intervento di un mutamento nella gestione e nella struttura del sito che si è provveduto a rendere noto attraverso l’aggiornamento e l’integrazione dell’informativa il cui contenuto è stato in tal modo adeguato alle indicazioni fornite dal Regolamento europeo;

RITENUTO, alla luce di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti nel corso del procedimento e delle difese dedotte dal titolare del trattamento, di non poter ritenere accertata in modo incontrovertibile una violazione delle norme applicabili in materia di trattamento di dati per finalità giornalistiche da parte di Sostenitori.info, tenuto conto del fatto che:

quest’ultimo ha pubblicato in via diretta alcuni frame di immagini che, isolatamente considerati, non consentivano di identificare in via immediata l’interessato;

tale identificabilità era, infatti, strettamente legata alla contemporanea visione del video pubblicato in una pagina Facebook gestita da terzi e raggiungibile dal blog Sostenitori.info per il tramite di un link reso disponibile all’interno di esso;

non risulta evidenza di una riconducibilità al sito Sostenitori.info della pubblicazione del video non essendo noto il gestore della pagina Facebook nella quale è stato diffuso, né è stato peraltro possibile, per quanto emerso nel corso del procedimento, individuare l’identità del soggetto che gestiva il blog “Sostenitori delle Forze dell’Ordine” all’epoca della pubblicazione e che peraltro risulta essere successivamente mutato;

l’avvicendamento nella gestione del sito possa essere effettivamente stato l’elemento determinante nel realizzarsi delle riscontrate carenze informative;

la condotta posta in essere, in virtù delle circostanze complessivamente considerate, presenta tuttavia profili verosimilmente idonei ad integrare gli estremi di una violazione;

RITENUTO pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, di dover disporre, ai sensi dell’art. 58, par.2, lett. a), del Regolamento, la misura dell’avvertimento nei confronti del blog “Sostenitori delle Forze dell’Ordine”, riconducibile alla pagina web www.sostenitori.info, tenuto conto del fatto che, pur non essendo stati divulgati in via diretta da parte di quest’ultimo dati identificativi della persona ritratta nelle immagini diffuse per il tramite del relativo blog, tuttavia la pubblicazione all’interno di esso di un link al video integrale reperibile in una pagina Facebook gestita da terzi, e non riconducibile alla responsabilità del predetto sito, si poneva quale circostanza idonea ad agevolare  l’identificabilità dell’interessato e si invita pertanto il titolare del trattamento ad individuare, con riguardo ad eventuali trattamenti futuri aventi caratteristiche analoghe a quello esaminato con il presente provvedimento, misure più adeguate che, senza compromettere il perseguimento delle legittime finalità informative, garantiscano la piena tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, anche attraverso l’implementazione di indicazioni più esplicite riguardo alla diffusione di contenuti da parte dei partecipanti alla community anche nell’ambito di un’informativa generale rispondente alle disposizioni del Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) prende atto dell’avvenuta cessazione del trattamento, successiva alla notifica del provvedimento di limitazione provvisoria del provvedimento, posta in essere dal gestore del blog tramite la rimozione dell’articolo e delle immagini pubblicate a corredo di esso, nonché del link al video diffuso in una pagina Facebook riconducibile a terzi;

b) dispone nei confronti del blog “Sostenitori delle Forze dell’Ordine”, riconducibile alla pagina web www.sostenitori.info, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, la misura dell’avvertimento tenuto conto del fatto che, pur non essendo stati divulgati in via diretta da parte di quest’ultimo dati identificativi della persona ritratta nelle immagini diffuse per il tramite del relativo blog, tuttavia la pubblicazione all’interno di esso di un link al video integrale reperibile in una pagina Facebook gestita da terzi, e non riconducibile alla responsabilità del predetto sito, si poneva quale circostanza idonea ad agevolare  l’identificabilità dell’interessato e si invita pertanto il titolare del trattamento ad individuare, con riguardo ad eventuali trattamenti futuri aventi caratteristiche analoghe a quello esaminato con il presente provvedimento, misure più adeguate che, senza compromettere il perseguimento delle legittime finalità informative, garantiscano la piena tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, anche attraverso l’implementazione di indicazioni più esplicite riguardo la diffusione di contenuti da parte dei partecipanti alla community anche nell’ambito di un’informativa generale rispondente alle disposizioni del Regolamento;

c)  dispone l’adempimento di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei