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Provvedimento del 29 ottobre 2020 [9559737]

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[doc. web n. 9559737]

Provvedimento del 29 ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 210 del 29 ottobre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 14 gennaio 2020 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati a contenuti riguardanti “eventi riferibili al 2001” relativi ad una vicenda giudiziaria, collegata ad un’accusa di stupro ai danni di una giovane nel corso di una festa organizzata dal medesimo, nella quale sono stati coinvolti diversi soggetti “e conclusasi nel 2014”;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di contenuti ormai risalenti nel tempo - essendo la maggior parte degli articoli del 2001 - rispetto ai quali non reputa più sussistente l’interesse del pubblico ad averne conoscenza;

VISTA la nota del 5 febbraio 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 25 febbraio 2020 con la quale Google LLC ha comunicato:

di aver provveduto a disporre il blocco di alcuni degli URL oggetto di richiesta – nello specifico quelli indicati con i nn. da 1 a 9 della memoria depositata – dalle versioni europee dei risultati di ricerca per “le query correlate al nome del reclamante”;

di aver adottato, con riguardo all’URL indicato con il n. 10 nella predetta memoria, “misure manuali per impedire il posizionamento” della relativa pagina tra i risultati associati al nome dell’interessato nelle versioni europee del motore di ricerca “non avendo individuato il nome del reclamante nei contenuti della” stessa;

di non poter aderire alla richiesta di rimozione degli ulteriori URL indicati con i nn. 11 e 12 della memoria non ritenendo sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, trattandosi di notizie di cronaca giudiziaria recenti che riportano informazioni in ordine alla condanna definitiva del reclamante ad una pena detentiva di quattro anni;

che tali articoli risultano aggiornati agli ultimi sviluppi giudiziari e che la gravità della condotta contestata, unitamente al ruolo pubblico ricoperto dall’interessato che è un noto imprenditore, determinano la sussistenza dell’interesse del pubblico ad averne conoscenza;

infine, le informazioni delle quali il reclamante chiede la deindicizzazione hanno un indubbio valore giornalistico essendo state riportate da testate di rilievo nazionale ed internazionale;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che, con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 9 nella memoria trasmessa da Google - collegati ad articoli risalenti al 2001 e non aggiornati con riferimento agli sviluppi giudiziari successivi – il titolare ha dichiarato di aver provveduto a disporne il blocco per ricerche condotte con il nome del reclamante, rappresentando altresì, con riguardo all’URL indicato con il n. 10 all’interno della stessa comunicazione, di aver adottato misure manuali atte ad impedire il posizionamento della pagina da esso collegata in corrispondenza del predetto nominativo non avendo individuato quest’ultimo all’interno di essa;

RITENUTO pertanto, con riguardo alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL, che non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12), e in particolare del punto 2 della Parte II laddove si sottolinea l’esigenza di tenere conto anche del ruolo svolto dall’interessato nella vita pubblica, indicando a titolo esemplificativo diverse categorie di soggetti, tra i quali politici, alti dirigenti della pubblica amministrazione, imprenditori e professionisti;

RILEVATO che:

la vicenda giudiziaria descritta negli articoli reperibili tramite gli URL dei quali è chiesta la rimozione riguarda un procedimento penale per reati gravi conclusosi recentemente con la condanna del reclamante a quattro anni di reclusione;

deve ritenersi tuttora sussistente l’interesse del pubblico a conoscere la relativa vicenda tenuto conto della gravità del reato contestato e del ruolo pubblico ricoperto dall’interessato;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato con riguardo ai restanti URL;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine al disposto blocco delle ricerche condotte con il nome del reclamante con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 9 nella propria memoria, nonché riguardo all’avvenuta adozione di misure manuali atte ad impedire, in corrispondenza del predetto nominativo, il posizionamento della pagina collegata all’URL indicato con il n. 10 e pertanto ritiene che non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli ulteriori URL.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Mattei