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Fatturazione elettronica

Fatturazione Elettronica

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È l’obbligo previsto - dal 1° gennaio 2019 - di emettere in formato elettronico tutte le fatture, a seguito di forniture di beni e servizi effettuate sia tra due professionisti sia da un professionista verso un consumatore, ad eccezione di alcune specifiche categorie (ad esempio, gli operatori sanitari).

Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati, con l’adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative a cura di tutti i soggetti coinvolti nella fatturazione elettronica (operatori economici, intermediari anche tecnici, altri soggetti delegati e Agenzia delle Entrate).

L’Agenzia delle Entrate tratta i dati personali dei contribuenti per recapitare attraverso il Sistema d’Interscambio le fatture emesse e ricevute, per finalità di controllo fiscale, rimborsi, predisposizione della dichiarazione dei redditi e dell’IVA e assistenza ai contribuenti, nonché per la realizzazione di strumenti di ausilio all’adempimento spontaneo da parte degli operatori economici.

Il portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate consente a ciascun operatore economico autenticato, o ai soggetti da lui delegati, di accedere ai dati fattura (tra i quali, ad esempio, data di emissione, numero progressivo, partita IVA dell’operatore economico) ad eccezione dei dati relativi alla descrizione dell’operazione (natura, quantità e qualità dei beni e servizi oggetto dell’operazione). L’Agenzia delle Entrate offre inoltre agli operatori economici servizi di consultazione e conservazione delle fatture elettroniche. Anche i consumatori che lo richiedono possono consultare le fatture emesse nei loro confronti.

Tale servizio viene espressamente richiesto dall’operatore economico e dal consumatore attraverso un’apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. I file delle fatture elettroniche, correttamente inviate all’Agenzia delle Entrate, sono disponibili per la consultazione fino al secondo anno successivo a quello di ricezione da parte della stessa.

A tali soggetti sono resi disponibili esclusivamente i dati fattura (v. FAQ n. 4) - fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

La conservazione delle fatture elettroniche ne garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità in conformità alle disposizioni fiscali. L’Agenzia delle Entrate offre agli operatori economici tale servizio per un periodo di 15 anni. L’attivazione avviene a seguito dell’adesione, da parte dell’operatore economico, a un apposito accordo, che disciplina il ruolo di responsabile del trattamento assunto in questo caso dall’Agenzia.

No. Nel rispetto del principio di minimizzazione, tra i dati utilizzabili per i controlli automatizzati non può rientrare la descrizione dell’operazione oggetto di fattura che, oltre a poter contenere i dati personali di dettaglio (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi fatturati), non si presta ad elaborazioni massive e richiede un esame puntuale, caso per caso, del contenuto.

No, per il periodo di imposta 2019 e 2020 gli operatori sanitari non possono emettere fatture elettroniche. Devono invece continuare a inviare i dati tramite il sistema Tessera Sanitaria (di seguito “sistema TS”). Le fatture, quindi, dovranno essere soltanto in formato cartaceo.

Sì, il divieto di emettere fatture elettroniche relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al sistema TS, come, ad esempio, in caso di opposizione degli interessati all’invio dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata. In caso contrario, la specifica misura di garanzia individuata dal Garante non sarebbe stata applicabile alle situazioni più delicate (ad esempio, fattura per una prestazione sanitaria erogata dai servizi per le tossicodipendenze o dai consultori familiari).

Il divieto di emettere fatture elettroniche per prestazioni sanitarie costituisce una misura di garanzia a tutela dei dati sulla salute del contribuente e la mancata applicazione di tale misura non dovrebbe produrre ulteriori effetti negativi, neppure di carattere economico.

No. In caso di fattura cd. mista, i dati devono essere trasmessi al sistema TS e la fattura deve essere emessa in formato cartaceo.

 

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