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Sms istituzionali solo in casi eccezionali, attenzione a non farne pratica di uso corrente - 13 luglio 2004

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Sms istituzionali solo in casi eccezionali, attenzione a non farne pratica di uso corrente

L´Autorità Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha adottato, sulla base di numerose segnalazioni e reclami ricevuti, una decisione riguardante gli sms inviati a tutti gli abbonati di telefonia mobile in occasione delle ultime elezioni europee, in ordine alle date e agli orari di apertura dei seggi.

L´Autorità richiama il proprio provvedimento generale del 12 marzo 2003 nel quale aveva già indicato le condizioni di eccezionalità ed emergenza in presenza delle quali è possibile, per gli operatori di telefonia mobile, inviare messaggi agli utenti prescindendo dal consenso dell´interessato. In particolare, nel provvedimento si precisava che si può ricorrere all´invio di messaggi in deroga alla disciplina sulla protezione dei dati personali in caso di emergenze e calamità naturali, con un provvedimento emanato, ad esempio, per ragioni di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica.

Il Ministro dell´interno aveva disposto che i fornitori di servizi di telefonia mobile fossero tenuti ad inviare, anche in deroga alle norme vigenti, a tutti gli abbonati e titolari di carte ricaricabili un messaggio sms, e aveva motivato l´urgenza e il carattere di eccezionalità ed emergenza del decreto con il riferimento alla novità del calendario previsto per le votazioni, all´insufficiente conoscenza tra i cittadini di tali novità, ai rischi di affollamento ai seggi, al timore di situazioni di forte criticità come quelle determinatesi in occasione delle passate elezioni politiche, alle proteste registratesi in occasione della riduzione delle sezioni elettorali, alla consistente riduzione del contingente militare a presidio dei seggi, ai disagi e turbamenti sotto il profilo dell´ordine pubblico, oltre che ai rischi e impedimenti all´esercizio stesso del diritto di voto, circostanze che il Ministero ha giudicato oggettivamente come eccezionali.

Il Garante ribadisce, come criterio generale, che "le situazioni, poste a fondamento del provvedimento d´urgenza, debbano presentare effettivamente carattere di eccezionalità e di emergenza" e sottolinea l´esigenza di evitare un´utilizzazione estensiva ed impropria del riferimento all´emergenza.

Dalle informazioni fornite dal Ministero dell´interno e dai gestori è risultato che i messaggi sono stati inviati agli utenti direttamente da questi ultimi e non vi è stata, quindi, alcuna comunicazione dei numeri dei cellulari alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda la firma del messaggio, essa va riferita, secondo il Ministero dell´interno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri con riguardo all´art. 3 della legge n. 150/2000. Il Garante osserva che, nella specifica materia in questione, non può assumere rilevanza la norma richiamata, la quale riguarda situazioni diversamente caratterizzate (trasmissione di messaggi da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo). Il corretto rapporto tra cittadini e amministrazione richiede che debba essere sempre identificabile il soggetto istituzionale che invia o fa inviare i messaggi.

Per quanto riguarda i minori, poiché le schede prepagate e gli abbonamenti ad utenze di telefonia cellulare sono intestate, di regola, a soggetti di maggiore età, l´invio dei messaggi non ha comportato l´uso di dati di minori.

Per quanto riguarda l´orario degli invii, quasi tutti i gestori hanno attestato di aver inviato solo in determinati ore diurne oppure tarando i sistemi informativi in modo da non superare un certo orario nella tarda serata. Nella decisione il Garante ha comunque richiamato anche al rispetto da parte dei gestori di determinate cautele nell´invio degli sms (evitando le ore notturne) e la necessità di fornire adeguate informazioni generali agli utenti su tali invii di emergenza. Su quest´ultimo punto, l´Autorità si è riservata di accertare che gli operatori rendano conformi alle norme sulla privacy le informative ai clienti.

Il Garante ha, infine, precisato che il controllo sui costi dell´operazione è materia demandata alla Corte dei conti. Per quanto riguarda il roaming internazionale, tutti i gestori hanno attestato che il messaggio non è stato addebitato all´utente all´estero.

Roma, 13 luglio 2004