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Procedimento relativo ai ricorsi - Comunicazioni legali ad indirizzo diverso da quello del destinatario - 24 giugno 2004 [(1039677)]

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[doc. web n. 1039677]

Procedimento relativo ai ricorsi - Comunicazioni legali ad indirizzo diverso da quello del destinatario

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Avv. Cosimo Leone;

Visti gli articoli   7 8 e  145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;


PREMESSO

Il ricorrente ha inviato all’avv. Cosimo Leone, che rappresenta e difende la moglie nel procedimento di separazione giudiziale, un’istanza ai sensi degli artt. 7 e  8 del Codice, contestando la ricezione presso terzi (invece che al solo indirizzo di residenza) di una comunicazione a lui destinata e chiedendo di conoscere la finalità di tale comportamento, ritenuto deontologicamente non corretto e illecito.

Avendo ricevuto un riscontro ritenuto insoddisfacente (nel quale l’avvocato resistente ha spiegato di aver inviato la comunicazione contestata per mezzo di raccomandata in busta chiusa all’indirizzo che gli era stato indicato dalla propria assistita, non essendo il ricorrente rintracciabile al proprio indirizzo di residenza), l’interessato ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 145 del Codice, sostenendo che il riscontro fornito dal resistente non sarebbe idoneo a "legittimare un comportamento lesivo dei" propri "interessi" e chiedendo al Garante di adottare "ogni più opportuno provvedimento".

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 maggio 2004 ai sensi dell’art. 149 del Codice, e successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, il resistente ha ribadito e integrato quanto già comunicato al ricorrente, chiarendo le "motivazioni" che lo avrebbero indotto ad inviare la missiva (per una volta soltanto, "in busta chiusa" e "con l’espressa indicazione dell’unico destinatario") e di essersi già impegnato a non utilizzare più l’indirizzo in questione.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali effettuato da un legale mediante l’invio di corrispondenza ad un indirizzo diverso da quello del ricorrente medesimo.

L’istanza formulata dall’interessato il 28 gennaio 2004, e ribadita con il ricorso, pur non essendo formulata in termini specifici, si configura quale opposizione al trattamento effettuato dal resistente in relazione ai dati personali del ricorrente.

Nel corso del procedimento, il resistente ha comunicato di aver già fornito riscontro al ricorrente assicurando di non voler più utilizzare l’indirizzo contestato. Sulla base di tale dichiarazione (con attestazione formulata nuovamente nel corso del procedimento e della cui veridicità l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice.

Va tuttavia disposta la trasmissione degli atti del procedimento al competente Consiglio dell’ordine degli avvocati per la verifica della correttezza o meno della contestata comunicazione in rapporto agli obblighi deontologici.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

 

Roma, 24 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli