g-docweb-display Portlet

Reti telematiche e Internet - Se il resistente risiede e lavora in Italia non può sottrarsi alla normativa italiana sulla privacy - 24 giugno 2004...

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1040053]

Reti telematiche e Internet - Se il resistente risiede e lavora in Italia non può sottrarsi alla normativa italiana sulla privacy

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luca Bosinei confronti di XK;

Visti gli articoli  7 8 e  145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

A seguito della ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato a contenuto promozionale (relativo all´attività di consulenza svolta dal resistente in ordine al mercato delle valute), l´interessato aveva formulato un´istanza ai sensi degli artt.  7 e 8 del Codice con la quale, nel contestare l´invio del messaggio (accanto ad altra richiesta non prevista dalle predette disposizioni), aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, chiedendo altresì di conoscere la relativa origine, la logica, le modalità e le finalità del trattamento. Con la medesima istanza si era chiesta, altresì, l´indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati potevano essere comunicati ed era stata infine formulata un´opposizione al trattamento dei dati per fini promozionali e commerciali.

Dopo vari interpelli risultati inutili o con risposte defatigatorie, ed avendo ricevuto da ultimo una risposta ritenuta parimenti insoddisfacente, il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice, ribadendo le proprie richieste e chiedendo di porre a carico del resistente le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 22 marzo 2004, ai sensi dell´art. 149 del Codice, il resistente ha risposto con fax del 14 aprile 2004, fornendo riscontro in ordine alle richieste formulate dal ricorrente nel quale ha nuovamente asserito che la propria attività di Commodity Trading Advisor (CTA) sarebbe disciplinata -unitamente ai messaggi di posta elettronica non sollecitata- dalla legislazione statunitense; ha poi, in particolare, comunicato gli estremi identificativi della persona che avrebbe fornito l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente.

Con fax del 19 aprile 2004, il ricorrente ha espresso perplessità sui riscontri ottenuti, anche in riferimento all´effettiva esistenza del soggetto che avrebbe fornito l´indirizzo e-mail in questione e ha ribadito le proprie richieste.

Con nota inviata via fax il 23 maggio 2004, in risposta ad una formale richiesta avanzata dal Garante successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, il resistente ha confermato il proprio riscontro, fornendo ulteriori indicazioni circa la propria attività e confermando la cancellazione dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente; ha prodotto poi copia della denuncia-querela sporta nei confronti del ricorrente medesimo, per ipotizzate calunnie, ingiurie ed altro.

A seguito di ulteriori accertamenti effettuati da questa Autorità ai sensi dell´art. 157 del Codice, è stato acquisito un riscontro circa la dichiarazione del resistente relativa alla persona che avrebbe fornito l´indirizzo di posta elettronica.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato.

Contrariamente a quanto eccepito dal resistente, l´attività di invio di posta elettronica oggetto di ricorso è soggetta all´applicazione della legislazione italiana e, in particolare, del Codice sulla protezione dei dati personali.

Dagli elementi forniti dallo stesso resistente emerge che quest´ultimo svolge in Italia, Paese in cui risiede e dove dispone di una partita Iva, la propria attività di consulente finanziario, in particolare nell´ambito della formazione professionale e della consulenza delle aziende.

Sulla base di queste circostanze, e di connesse dichiarazioni del resistente, deve ritenersi che lo XK abbia, nel territorio dello Stato, uno stabilimento che rende applicabile la disciplina italiana sul trattamento di dati personali, ai sensi dell´art. 5, comma 1, del predetto Codice, sebbene una parte dell´attività di CTA possa svolgersi negli USA (o, per aspetti amministrativi, a Londra) e un sito Internet del resistente, registrato in Italia, sarebbe parimenti situato negli USA.

Ciò premesso, l´attività di invio di posta elettronica e la precedente cessione di tale dato da parte del soggetto indicato agli atti del procedimento non risultano lecite in quanto prive del consenso informato o di altro idoneo presupposto del trattamento ai sensi degli artt. 23, 24 e  130 del Codice.

Tuttavia, il resistente, che aveva risposto in modo parzialmente adeguato alle richieste del ricorrente, ha completato nel corso del procedimento il riscontro già fornito dichiarando in particolare, in relazione all´opposizione al trattamento, di aver cancellato l´indirizzo e-mail dell´interessato (indirizzo che, unitamente alle generalità ad esso già associate, non potrà essere ulteriormente utilizzato dal resistente in assenza di un consenso libero e informato: art. 130 del Codice).

Sulla base delle dichiarazioni rilasciate in atti, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del medesimo Codice.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare è posto in misura pari a 200 euro a carico del resistente, previa parziale compensazione ai sensi del predetto  art. 150, comma 3, per giusti motivi legati ai riscontri forniti prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250 l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico del resistente, il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 24 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli