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Istituti di credito - Congruità della sospensione della visibilità dei dati rispetto all'istanza di cancellazione - 3 giugno 2004 [1040952]

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[doc. web n. 1040952]

Istituti di credito - Congruità della sospensione della visibilità dei dati rispetto all´istanza di cancellazione

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente, i cui dati personali risultano censiti nella banca dati di Crif S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di tale società ad un´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale si era opposto per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano relativi ad alcuni rapporti di finanziamento, revocando il consenso.

Con la medesima istanza l´interessato aveva altresì chiesto la cancellazione dei dati, con attestazione dell´avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via subordinata.

Nel ricorso proposto a questa Autorità ai sensi dell´art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito le proprie istanze.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 aprile 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la società resistente, con nota inviata via fax il 7 maggio 2004, ha dichiarato:

  • di aver sospeso la visibilità dell´unica posizione relativa al ricorrente attualmente censita nella propria banca dati, "come misura adottata a scopo cautelativo, al fine di apprestare idonea tutela alle ragioni dell´interessato";
  • che tale misura "esclude in radice la possibilità per gli enti finanziatori aderenti alla centrale rischi di Crif di prendere conoscenza della suddetta informazione";
  • di non ritenere a suo avviso legittima la revoca del consenso al trattamento dei dati e di interpretare l´istanza proposta dal ricorrente alla stregua di una sostanziale opposizione per motivi legittimi;
  • di ritenere che il ricorrente non abbia dimostrato la sussistenza di "alcuna circostanza concreta che possa assurgere a motivo legittimo di opposizione al trattamento (…)";
  • che il trattamento in oggetto sarebbe effettuato "nel pieno rispetto dei principi di correttezza, esattezza, pertinenza e proporzionalità " previsti dall´art. 11 del Codice, in quanto la segnalazione relativa al ricorrente fa riferimento ad un mutuo ipotecario erogato da Credito Italiano S.p.A. il 13 settembre 2001, tuttora in corso (con scadenza naturale al 30 settembre 2026), con "segnalazione di rate non pagate".

La resistente ha pertanto chiesto al Garante, in ragione dell´intervenuta sospensione della visibilità dei dati, di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso compensando tra le parti le spese del procedimento.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso consegue all´opposizione per motivi legittimi alla permanenza presso una c.d. "centrale rischi" privata di alcuni dati personali relativi al ricorrente.

Malgrado la pluralità delle espressioni utilizzate, le istanze proposte integrano un´unica, sostanziale domanda, caratterizzata da un´opposizione per motivi legittimi all´ulteriore trattamento dei dati presso la predetta "centrale rischi", mediante loro cancellazione per effetto dell´intervenuta revoca del consenso che nel caso di specie rappresenta, allo stato, l´unico presupposto idoneo del trattamento ai sensi degli art. 23 e 24 del Codice.

Il trattamento effettuato dalla "centrale rischi" in qualità di autonomo titolare del trattamento -che, come tale, sulla base di alcuni accordi del sistema di rilevazione del rischio creditizio, ed in relazione al concreto andamento del rapporto di finanziamento monitorato dalla banca o dalla finanziaria che ha concesso il prestito, interviene sui dati personali che le sono trasmessi dagli enti segnalanti- è in termini generali lecito, ma basato nella fattispecie solo sul consenso che, come detto, è stato revocato.

In ordine all´opposizione in esame, conformemente a quanto disposto dal Garante in precedenti decisioni, va ritenuta congrua, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato e in luogo dell´integrale cancellazione, quella della sospensione temporanea della comunicazione a terzi dei dati personali relativi al rapporto di finanziamento in questione e della conseguente visibilità degli stessi nella predetta banca dati.

Crif S.p.A., nel corso del procedimento, ha attestato di aver già adottato tale misura nelle more dell´adozione del codice deontologico previsto in materia dall´art. 117 del Codice e da connesso, eventuale provvedimento del Garante previsto dagli art. 17 e 24, comma 1, lett. g), del medesimo Codice. Deve pertanto dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, dello stesso Codice.

Sussistono infine giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.


Roma, 3 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli