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Attività giornalistica - Divieto diffusione foto segnaletiche - 26 novembre 2003 [1053631]

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[doc web n. 1053631]

[v. provvedimento del 19 marzo 2003]

Attività giornalistica - Divieto diffusione foto segnaletiche - 26 novembre 2003

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Rilevato che nei giorni scorsi diversi organi di informazione hanno diffuso varie immagini di foto segnaletiche riguardanti persone, anche nominativamente indicate, sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in relazione ad una indagine su stupefacenti e prostituzione in corso a Roma, immagini poste con evidenza a disposizione di organi di stampa da operatori di polizia, come emerge dalle recenti pagine di quotidiani che mostrano un operatore che esibisce a giornalisti numerose foto segnaletiche;

Constatato in particolare che, dalle prime risultanze acquisite da questa Autorità, le citate foto segnaletiche risultano, allo stato, pubblicate dai seguenti quotidiani: "la Repubblica" del 21, 22 e 23 novembre 2003, "Il Corriere della sera" del 25 e 26 novembre 2003, "Il Messaggero"del 20 novembre 2003, "Il Giornale" del 21 novembre 2003, il "Tempo" del 20 novembre 2003, "Il Mattino" del 21 novembre 2003 e l´"Avvenire" del 26 novembre 2003;

Rilevato altresì che da segnalazioni pervenute le predette foto segnaletiche risultano essere state diffuse anche da testate televisive in fase di individuazione;

Visti gli artt. 9, 12, 20, 25 e 31 della legge n. 675/1996;

Visto l´art. 8 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (provvedimento del Garante 29 luglio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998), il quale, al comma 2, dispone che "Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell´interessato";

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, la quale, all´art. 97, dispone che: "Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell´immagine è giustificata (…) da necessità di giustizia o di polizia (…) o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l´esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all´onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata";

Rilevato che la pubblicazione delle immagini sopra richiamate ha comportato violazioni delle predette disposizioni con pregiudizio per la dignità delle persone interessate che è tutelata dalla legge n. 675/1996 anche in riferimento ai trattamenti di dati personali per scopi di prevenzione, accertamento o repressione dei reati;

Constatato, in particolare, che in relazione ai casi sopra indicati di divulgazione delle immagini fotografiche segnaletiche degli indagati non risultano sussistenti i necessari fini di giustizia e di polizia per la messa a disposizione di giornalisti delle immagini e la loro conseguente diffusione;

Rilevato che il Garante ha già constatato in altri casi l´illiceità di siffatto trattamento di dati, da ultimo con provvedimento del 19 marzo 2003;

Considerato che in tema di divulgazione di dati personali concernenti persone coinvolte a vario titolo in indagini o procedimenti penali si è peraltro svolto in passato un confronto proficuo tra il Garante e i vertici delle forze dell´ordine, con ampia convergenza di vedute riguardo alla necessità di garantire una corretta applicazione delle norme vigenti, tenendo presente l´esigenza di assicurare al tempo stesso il perseguimento delle finalità di accertamento, prevenzione e repressione dei reati e il rispetto dei diritti della personalità degli interessati; considerato che in tale circostanza si era anche concordato sulla necessità del rispetto dei principi di liceità e correttezza, nonché di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui i dati sono raccolti e successivamente trattati (art. 9,  1, lett. a) e d) legge n. 675/1996);

Considerato che tale proficuo confronto aveva trovato sbocco in ulteriori istruzioni da parte di forze dell´ordine e, in particolare, in una circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell´interno, trasmessa anche alle questure (circolare N. 123/A/183.B.320 del 26 febbraio 1999), che richiamava anche l´attenzione sulla necessità che, anche nell´ipotesi di evidente ed indiscutibile "necessità di giustizia o di polizia" alla diffusione di immagini, "il diritto alla riservatezza ed alla tutela della dignità personale va sempre tenuto nella massima considerazione";

Constatato che, per effetto della violazione degli obblighi sopra richiamati da parte del personale operante, e del mancato vaglio circa la liceità della pubblicazione del genere di immagini in questione, sono state divulgate illecitamente in ambito giornalistico immagini relative a persone identificate;

Considerato che il Garante, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, come modificato dall´art. 11, comma 2, del d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati personali se il trattamento risulta "illecito o non corretto (…) oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati";

Ritenuta la necessità di vietare alle testate sopra indicate l´ulteriore diffusione delle immagini in questione, pena l´applicazione della sanzione di cui all´art. 37, comma 1, della legge n. 675/1996, con effetto dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e ritenuta la necessità di disporre analogo divieto nei riguardi delle testate televisive a carattere nazionale indicate in atti;

Considerata la necessità di provvedere a contestuale segnalazione alle medesime testate ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996 e di disporre l´invio di copia del presente provvedimento ad autorità ed organismi per le valutazioni di competenza anche di ordine disciplinare richiamate anche nella predetta circolare;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

1) ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, vieta all´editore e al direttore responsabile dei quotidiani "la Repubblica", "Il Corriere della sera", "Il Messaggero", "Il Giornale", "Il Tempo", "Il Mattino" e l´"Avvenire", nonché delle testate televisive indicate in atti, l´ulteriore diffusione delle immagini indicate in premessa e segnala ai soggetti destinatari del presente provvedimento, ai sensi della lettera c) del medesimo articolo, la necessità di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel provvedimento medesimo, astenendosi da ulteriori trattamenti in difformità dei medesimi principi;

2) dispone l´invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, al Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Roma, 26 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli