g-docweb-display Portlet

Reti telematiche e Internet - Sms promozionali indesiderati - 13 novembre 2003 [1054712]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc web n. 1054712]

Reti telematiche e Internet - Sms promozionali indesiderati - 13 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti di TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A, con la quale, nel contestare l´invio di alcuni messaggi sms indesiderati a contenuto promozionale, ricevuti sulla propria utenza telefonica mobile, aveva chiesto, oltre ad alcune istanze non riferite agli specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, di conoscere gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento, opponendosi altresì al trattamento dei dati personali che lo riguardano (con particolare riferimento al proprio numero di utenza telefonica mobile) a fini di informazione commerciale e pubblicitaria.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, a completamento di un riscontro già inviato all´interessato con nota successiva alla ricezione dell´istanza di cui all´art. 13, ha dichiarato di aver interrotto l´invio di messaggi non sollecitati sull´utenza telefonica mobile dell´interessato, precisando, altresì, di non aver divulgato i dati in questione a terzi e fornendo gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Con note inviate via fax il 6 ed il 13 ottobre 2003, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di messaggi sms indesiderati aventi finalità promozionali ad un´utenza telefonica mobile da parte di una società di telefonia, che l´interessato ha dichiarato di non aver richiesto.

Nel corso del procedimento la società resistente ha integrato il parziale riscontro fornito prima della presentazione del ricorso, fornendo gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento e comunicando di aver inibito l´invio dei messaggi indesiderati, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"). In relazione a tale dichiarazione, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´Autorità verificherà tuttavia nell´ambito di un autonomo procedimento i presupposti per l´eventuale applicazione di sanzioni amministrative e per l´adozione di altri provvedimenti, in relazione all´ipotizzata assenza del consenso e dell´informativa all´interessato, in violazione dei principi affermati dal Garante nel provvedimento di carattere generale del 10 giugno 2003 in tema di sms promozionali, pubblicato sul sito Internet www.garanteprivacy.it. Ciò anche sulla base dell´accertamento della titolarità e dell´effettiva utilizzazione dell´utenza e di eventuali mutamenti intervenuti in proposito nel tempo.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati, prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2 del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

 

Roma, 13 novembre 2003

 

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli