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Compiti del Garante - Parere sullo schema di decreto per il riordino della partecipazione alla spesa sanitari - 20 aprile 1998 [1057156]

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 [doc. web n. 1057156]

Compiti del Garante - Parere sullo schema di decreto per il riordino della partecipazione alla spesa sanitari - 20 aprile 1998

Roma,  20 aprile 1998

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
Roma


OGGETTO: Schema di decreto legislativo concernente il riordino della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni. Art. 59, legge n. 449/1997

Con il decreto in oggetto, che sarà adottato in attuazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449 di accompagnamento alla legge finanziaria, il Governo deve provvedere al riordino della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, al fine di assicurare una maggiore equità del sistema e di evitare l´utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie.
Per una migliore comprensione delle considerazioni che questa Autorità intende svolgere, appare opportuno riassumere preliminarmente il contenuto dello schema e formulare di seguito alcune osservazioni.

1. Lo schema di decreto

Lo schema di decreto che il Governo ha sottoposto al parere del Garante in applicazione dell´art. 59, comma 50, della citata legge, si compone di otto articoli e di due allegati.

Nei primi tre articoli viene regolato l´ambito di applicazione della nuova normativa con riferimento alle finalità e ai criteri generali del decreto, alle prestazioni soggette al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti ed alle modalità di tale partecipazione.
In particolare, per quanto riguarda queste ultime, viene demandato alle regioni il compito di impartire alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere disposizioni idonee a garantire la tempestiva erogazione delle prestazioni, anche attraverso il ricorso all´attività libero-professionale svolta dai medici all´interno delle strutture sanitarie (c.d. "attività intramuraria" ).

Gli articoli 7 e 8 recano, rispettivamente, le norme relative alle entrate derivanti dalla partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni e le disposizioni finali e transitorie.

Specifico rilievo, ai fini della disciplina del trattamento dei dati personali, rivestono gli articoli 4 (unitamente all´allegato n. 2) e 5, nei quali sono individuate le condizioni per l´esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni, in relazione alla situazione economica del nucleo familiare e ad alcune condizioni di malattia.

Secondo l´art. 4, comma 7, il diritto all´esenzione totale o parziale sulla base della situazione economica verrebbe riconosciuto dalle aa.ss.ll. di residenza dell´assistito a seguito della presentazione di una dichiarazione sostitutiva con la quale il richiedente dovrebbe fornire: a) le informazioni necessarie per la determinazione dell´indicatore della situazione economica equivalente (c.d. "i.s.e.e." ); b) la dichiarazione di essere a conoscenza che in caso di riconoscimento dell´esenzione potranno essere eseguiti controlli diretti presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari; c) il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili.

Le indicazioni di dettaglio per il calcolo della situazione economica e per la redazione delle dichiarazioni sostitutive sono contenute nel citato allegato 2. In particolare, l´indicatore della situazione economica del nucleo familiare va calcolato sommando i redditi e i patrimoni di tutti i componenti ed applicando gli eventuali fattori correttivi; i parametri così ottenuti possono essere ulteriormente corretti, aggiungendo gli indici previsti per determinate composizioni del nucleo familiare (ad es., nel caso di presenza di persone con handicap psico-fisico permanente o invalidità superiore al 66%).

Per quanto riguarda l´esenzione in base alle condizioni di salute, l´art. 5, fissate alcune norme di carattere generale, demanda a distinti regolamenti del Ministro della sanità il compito di individuare le condizioni di malattia croniche o invalidanti e le malattie rare, nonché le prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna condizione di malattia per le quali è riconosciuta l´esenzione dalla partecipazione al costo.

Sempre con regolamenti del Ministro della sanità dovrebbero essere definite le modalità di accertamento e di verifica della situazione economica del nucleo familiare, come pure delle condizioni di malattia che danno diritto all´esenzione totale o parziale, nonché le misure per semplificare le procedure di prescrizione e di pagamento della quota di partecipazione, anche mediante l´utilizzazione di una "carta sanitaria elettronica" (art. 6, comma 1).

Tenendo conto di quanto verrà stabilito in tali regolamenti, le regioni e le province autonome, entro .. 31 marzo 1999, dovrebbero disciplinare (art. 6, comma 2): a) le procedure per il riconoscimento da parte delle aa.ss.ll. del diritto all´esenzione o alla partecipazione in misura ridotta al costo delle prestazioni; b) le procedure per il rilascio da parte delle aa.ss.ll. del documento attestante il predetto diritto; c) le modalità con le quali le aa.ss.ll. "effettuano i controlli sulle esenzioni riconosciute, anche ricorrendo ad appositi uffici consorziati di più aziende o di altri enti eroganti prestazioni sociali agevolate" ; d) le procedure per il pagamento delle quote di partecipazione da parte degli assistiti, anche mediante sperimentazione di modalità innovative; e) le modalità di controllo sul comportamento dei singoli soggetti erogatori relativamente alla riscossione delle quote di partecipazione; f) le modalità di controllo del ricorso alle prestazioni nei diversi regimi di erogazione .

2. Osservazioni di carattere generale

Lo schema di decreto presenta diverse analogie con quello relativo all´istituzione del c.d. "riccometro" ; quest´ultimo, com´è noto, è stato già oggetto di un parere di questa Autorità la quale, pertanto, non può fare a meno di riproporre, in linea di massima, le osservazioni già svolte e accolte solo in parte dal Governo.

Il Garante, pertanto, ritiene necessario che vengano apportati alcuni correttivi allo schema di decreto legislativo, in modo da renderlo conforme ai princìpi sanciti dalla legge n. 675/1996 e ai criteri di delega contenuti nella legge n. 449/1997, rilevanti nella materia dei dati personali.

In primo luogo viene in evidenza il fatto che, anche in questo caso, il trattamento dei dati personali di chi richiede le esenzioni totali o parziali è delineato in termini generici, senza che l´articolato contenga una regolamentazione di cornice, sufficientemente dettagliata rispetto alle informazioni utilizzabili e alle operazioni di trattamento eseguibili dai vari soggetti pubblici e privati (tra questi ultimi, ad esempio, i laboratori convenzionati di analisi o i medici in attività libero-professionale intramuraria). Né lo schema fornisce indicazioni in ordine alla gestione delle informazioni e degli eventuali flussi, o alla possibile costituzione di archivi o banche dati.

Per tale regolamentazione, si prevede, in sostanza, un ampio rinvio a successive fonti, di cui alcune sicuramente di carattere regolamentare, ed altre, invece, non precisamente definite (v. l´attribuzione a favore di regioni e province autonome prevista dall´art. 6, comma 2 dello schema), con ciò suscitando qualche perplessità anche sotto il profilo di conformità alla delega, nella parte in cui questa presuppone una disciplina di rango legislativo.

Va quindi superato tale criterio di frammentazione e va anzi delineata un´incisiva attività di coordinamento -anche preventivo- dell´operato dei diversi soggetti pubblici e degli enti erogatori, che permetta anche, al Garante, di adempiere con efficacia al compito che l´art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996 prevede pure per gli atti amministrativi, e che andrebbe richiamato nel decreto.

Va inoltre osservato che la mancanza di un quadro omogeneo può rendere impossibile al Garante di esprimersi su tutti i provvedimenti attuativi che saranno adottati dalle regioni dalle province autonome e dagli enti erogatori.

A tale proposito vale la pena, forse, ricordare che la 1a commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nel corso dell´iter di approvazione della legge n. 675/1996, ha manifestato chiaramente l´opinione secondo cui le regioni non hanno alcun titolo ad intervenire in materia di protezione dei dati personali anche quando disciplinino materie di propria competenza, ribadendo che la nuova legge permetterebbe alle Regioni di legiferare unicamente in "posizione meramente attuativa" .

Sussiste quindi l´esigenza che il decreto legislativo bilanci direttamente attraverso norme primarie le rilevanti finalità di interesse pubblico connesse all´istituzione del c.d. "sanitometro" con i diritti fondamentali degli interessati. In ogni caso, tale bilanciamento non può giustificare l´utilizzazione senza limiti di informazioni relative alla vita privata, né un´indiscriminata - e non sufficientemente regolata "serie di flussi di dati tra soggetti erogatori delle prestazioni ed altri enti pubblici, con la possibilità di accedere e di interconnettere informazioni contenute in altri archivi pubblici e privati (istituti di credito ed intermediari finanziari).

Occorre, perciò, definire alcune precise regole e l´ambito di competenza di ciascun ente, in relazione ai rispettivi compiti istituzionali, definire un nucleo essenziale di misure e di garanzie che tutti i soggetti pubblici devono osservare al fine di assicurare la sicurezza dei dati e stabilire puntuali vincoli in ordine alla correttezza e alla pertinenza delle finalità perseguite, delle attività svolte e dei dati trattati.

È necessario, altresì, individuare in maniera più precisa i dati che possono essere raccolti dai richiedenti o presso terzi nella fase di ammissione alle agevolazioni o all´atto degli eventuali controlli, nonché le forme di utilizzazione consentite ai soggetti indicati nell´articolato.

3. Trattamento di dati sensibili

Va inoltre osservato che lo schema presuppone anche la raccolta e il trattamento di dati sensibili (es., dati relativi a particolari malattie, ad handicap psico-fisici permanenti e ad invalidità) o comunque "delicati" in quanto riguardanti, ad esempio, situazioni di convivenza. Questa circostanza rende necessario inserire direttamente nel testo del decreto legislativo una disposizione rispondente al criterio generale previsto dall´art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996, il quale, in riferimento al trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, prescrive che le garanzie debbano essere individuate non nel consenso degli interessati ma in una norma di rango primario indicativa delle finalità perseguite dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.

Analogamente a quanto già fatto per il decreto sul "riccometro" , andrebbe quindi eliminata la norma (art. 4, comma 7 e allegato 2) che prefigura un consenso scritto del richiedente per il trattamento dei dati personali anche sensibili.

4. Trattamento dei dati da parte delle aa.ss.ll.

Occorre inoltre chiarire le modalità dei trattamenti effettuati da ciascuna A.S.L. con specifico riferimento ad alcuni passaggi-chiave e, in particolare:

a) se le dichiarazioni sostitutive e le informazioni in esse contenute sono acquisite soltanto allo scopo del rilascio dell´attestazione valevole per l´ammissione alle esenzioni o anche per altre finalità;

b) se le aa.ss.ll. possono registrare i dati in appositi archivi e se sono comunque legittimate a darne comunicazione ad altri soggetti;

c) se ed in quale maniera tutti questi soggetti sono abilitati a gestire le informazioni rilevate (con riferimento alle misure organizzative e tecniche per la protezione e la sicurezza dei dati).

Con specifico riguardo alla certificazione rilasciata all´assistito, nella quale sembrerebbe riportato l´intero contenuto della dichiarazione, si ribadisce l´opportunità che vengano adottati specifici accorgimenti per mascherare o rendere anonime alcune informazioni personali dell´interessato, mediante l´utilizzo dei soli indicatori della situazione economica o di appositi codici (soprattutto quando occorre far riferimento a condizioni di salute), e ciò per evitare che i dati siano resi pubblici o agevolmente conoscibili da terzi estranei, anziché dai soli incaricati in servizio presso le competenti strutture individuate dal legislatore.

Destano infine dubbi le disposizioni sui controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite da coloro che richiedono le esenzioni o le agevolazioni.

L´art. 4, comma 7, prevede infatti che il soggetto interessato dichiari di essere a conoscenza che possono essere effettuati tali controlli, anche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Al riguardo, va osservato che la menzione nella dichiarazione sostitutiva della "consapevolezza" del dichiarante della circostanza che verranno effettuati controlli non appare idonea a legittimare le aa.ss.ll. ad effettuare controlli presso istituti di credito e di intermediazione finanziaria, controlli che sono disciplinati da altre disposizioni e che non sono menzionati neanche nella legge-delega.

Secondo lo schema, le aa.ss.ll. dovrebbero effettuare verifiche confrontando le informazioni acquisite anche ricorrendo ad appositi uffici consorziati di più aziende o di altri enti che erogano prestazioni sociali agevolate (art. 6, comma 2). Anche in questo caso appare necessario, per la natura dei diritti coinvolti, definire nel decreto legislativo almeno l´ambito e le modalità dei trattamenti correlati a queste procedure di controllo, nonché l´eventuale istituzione del servizio comune.

Si segnala infine che lo schema è del tutto carente per ciò che riguarda le garanzie che dovrebbero assistere l´introduzione della prevista carta sanitaria personale, documento che pur potendo svolgere un ruolo significativo per la prestazione di servizi al cittadino non può essere introdotto senza un quadro elevato di tutela, del quale aveva preso atto già la stessa Camera dei deputati allorché, nelle precedenti legislature, ha accantonato progetti di legge che prevedevano la carta sanitaria senza corrispondenti ed adeguate garanzie. Anche il ricorso alla sperimentazione da parte delle aa.ss.ll. di forme innovative di pagamento delle prestazioni presupporrebbe un quadro di princìpi più chiaro in materia di tutela dei dati personali, considerata la particolarità delle informazioni che a tale strumento possono essere connesse.

A tale proposito, giova ricordare che la prefigurata sperimentalità della prima fase di applicazione del decreto non può comunque comportare una violazione, anche minima, del diritto alla riservatezza dell´individuo, così come configurato nel nostro ordinamento dalla legge n. 675/1996 e dalle sue successive integrazioni e modificazioni.

In conclusione, questa Autorità segnala al Governo la necessità di modificare lo schema e, attesa la delicatezza della materia, resta disponibile per ogni ulteriore indicazione che sarà ritenuta opportuna per rendere concrete le proposte suggerite.

IL PRESIDENTE