g-docweb-display Portlet

Lavoro e previdenza - Modelli di informativa e consenso - 9 giugno 1998 [1057731]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1057731]

Lavoro e previdenza - Modelli di informativa e consenso - 9 giugno 1998

Nei modelli per l´informativa e il consenso distribuiti da un ente di assistenza ai propri associati occorre specificare quali dati sensibili sono effettivamente trattati, senza fare un riferimento generalizzato a tutte le tipologie di atti di cui all´articolo 22 della legge n. 675.

Roma, 9 giugno 1998

CASAGIT
Cassa autonoma di assistenza
integrativa dei giornalisti italiani
Via del Fornetto, 86
00148 Roma

OGGETTO: Modelli di informativa e consenso della CASAGIT

È pervenuta a questa Autorità una segnalazione in ordine ai modelli di informativa e di manifestazione del consenso che la Casagit ha inviato ai propri associati.

Tali modelli evidenziano uno sforzo significativo di adeguamento ai princìpi della legge n. 675/1996 e appaiono nel complesso rispondenti a questa disciplina normativa. Tuttavia, per prevenire fraintendimenti, da parte degli interessati, si ravvisa l´opportunità di alcune precisazioni:

a) nella parte iniziale dell´informativa, è superfluo indicare che le informazioni sono fornite anche ai sensi anche dell´art. 22 della legge n. 675/1996;

b) rispetto al punto 2) dell´informativa, vanno distinti i dati sensibili (per i quali occorre comunque il consenso scritto) dagli altri dati personali. Occorre precisare nell´informativa che il consenso è richiesto solo per le operazioni di trattamento che non sono necessarie per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento oppure ai soli fini della comunicazione a terzi dei dati raccolti per l´esecuzione di obblighi contrattuali (per i quali, se non si comunicano i dati a terzi, il consenso non è appunto necessario: art. 12, comma 1, lett. b), legge n. 675/1996). Conseguentemente, è opportuno precisare nel punto 2 che l´impossibilità di liquidare le prestazioni sanitarie può verificarsi per le sole prestazioni che, nei termini poc´anzi precisati, sono effettivamente condizionate al consenso. Queste integrazioni e precisazioni sono altrettanto necessarie in relazione alle eventuali finalità commerciali, pubblicitarie o di marketing perseguite sia dalla Cassa, sia da terzi;

c) nel punto 4) dell´informativa, è opportuno specificare quali dati sensibili siano effettivamente acquisiti e trattati dalla Cassa (es.: dati sulla salute), evitando di destare nell´interessato l´impressione che s´intenda effettuare un trattamento generalizzato di tutte le tipologie di dati indicati nel citato art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996 (ad esempio, quelli attinenti alle opinioni politiche o alla sfera religiosa). Occorre altresì correggere il riferimento all´autorizzazione generale del Garante, dovendosi ritenere che nel caso di specie siano applicabili i provvedimenti nn. 2 e 5 del 1997, anziché il n. 3/97;

d) la dichiarazione di consenso del socio e dei familiari deve essere riformulata in considerazione delle osservazioni sopra espresse, eliminando anche il riferimento all´art. 24 (il quale non prevede una manifestazione di consenso degli interessati) e verificando l´effettiva necessità di indicare l´art. 28 (che non occorre menzionare qualora non vi siano dati sensibili da trasferire all´estero: art. 28, comma 4, lett. b), legge n. 675/1996).

Ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, questa Autorità segnala pertanto l´opportunità di modificare i modelli di informativa e di dichiarazione del consenso, invitando codesta Cassa a non trarre dai modelli già sottoscritti eventuali conseguenze sfavorevoli per gli interessati derivanti dalle imprecisioni sopra formulate.

IL PRESIDENTE