g-docweb-display Portlet

Procedimento relativo ai ricorsi - Se i dati sono forniti dopo il ricorso vanno rimborsate le spese del procedimento ' 5 marzo 2002 [1063582]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1063582]

Procedimento relativo ai ricorsi - Se i dati sono forniti dopo il ricorso vanno rimborsate le spese del procedimento – 5 marzo 2002

Nel caso di tardivo adempimento da parte del titolare del trattamento - nella specie, un istituto di credito - all´istanza con la quale l´interessato aveva chiesto di conoscere i dati personali detenuti dalla banca e la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale rischi della Banca d´Italia, il titolare deve rimborsare al ricorrente che le abbia richieste le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY

nei confronti di

Banco di Napoli S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, già correntista del Banco di Napoli S.p.A., lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza, proposta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, oltre a domandare la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale rischi della Banca d’Italia, aveva chiesto la conferma dell’esistenza di dati personali riferiti alla propria persona, la loro comunicazione, nonché l’indicazione dei soggetti a cui tali dati sarebbero stati "diffusi e comunicati".

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.

All’invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa Autorità in data 7 febbraio 2002, Banco di Napoli S.p.A., Direzione rete e clienti, ha risposto con note anticipate via fax il 15 ed il 19 febbraio 2002 con le quali ha comunicato:

  • i dati personali dell’interessato oggetto di trattamento;
  • un elenco di soggetti ai quali tali dati sarebbero stati comunicati;
  • l’avvenuta cancellazione del nominativo dell’interessato dalla Centrale rischi della Banca d’Italia.

L’interessato ha inviato in data 15 febbraio una prima nota con la quale lamentava di non aver ricevuto ancora risposta alle proprie richieste. Con successivo fax del 19 febbraio 2002 ha preso atto del riscontro nel frattempo fornito dal titolare del trattamento, ribadendo la propria richiesta relativa alle spese del procedimento.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull’accesso ai dati personali di una persona già titolare di un conto corrente presso Banco di Napoli S.p.A. ed oggetto di una segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia.

Al riguardo deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento provveduto a comunicare al ricorrente medesimo le informazioni richieste.

Tale adempimento è avvenuto solo a seguito della presentazione del ricorso ai sensi dell’art. 29.

Considerata la mancanza di un tempestivo riscontro alle richieste precedentemente avanzate dall’interessato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, va quindi posto a carico di Banco di Napoli S.p.A. l’ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250,00 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

  • dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
  • determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250,00 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria) l’ammontare delle spese e dei diritti relativi al procedimento posti a carico di Banco di Napoli S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 5 marzo 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli