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Diritto di accesso - Utenze telefoniche attivate all'insaputa dell'interessato - 4 giugno 2002 [1064548]

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[doc. web. n. 1064548]

Utenze telefoniche attivate all´insaputa dell´interessato - 4 giugno 2002

Se il titolare del trattamento dei dati dà completo riscontro all´istanza formulata dall´interessato, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 (nella specie il ricorrente ha ottenuto di conoscere i dati detenuti da una società di telefonia mobile, con specifico riferimento ad alcune utenze telefoniche asseritamente attivate a sua insaputa ed a suo nome).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla sig.a XY, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Filipponi presso il cui studio in Foligno ha eletto domicilio

nei confronti di

TIM Telecom Italia Mobile S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente è stata condannata, con decreto penale avverso il quale è stata proposta opposizione, per la contravvenzione prevista e punita dall’art. 660 del c.p. in relazione a chiamate moleste che sarebbero state effettuate mediante l’uso di una scheda telefonica prepagata acquistata presso un esercizio commerciale con il quale l’interessata ha dichiarato di non aver mai avuto alcun rapporto.

In riferimento alle specifiche competenze di questa Autorità la ricorrente lamenta che la società non abbia fornito riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi delle utenze intestate a proprio nome, la data ed il luogo della loro attivazione, nonché il traffico telefonico in uscita originato da una utenza specificamente individuata (n. ... ...).

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, la ricorrente ha ribadito le proprie richieste. Con fax in data 14 maggio 2002, ha poi comunicato di aver ricevuto un parziale riscontro alle proprie istanze a seguito della ricezione (avvenuta in data posteriore all’inoltro del ricorso) di una nota inviata dalla società titolare del trattamento.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato l’8 maggio 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società ha risposto con nota anticipata via fax in data 15 maggio 2002, con la quale ha riscontrato le richieste della ricorrente:

  • comunicando di aver inviato alla stessa il tabulato del traffico telefonico in uscita riferito all’utenza sopra indicata;
  • precisando il numero, il luogo e la data di attivazione di tutte "le utenze che risultano intestate alla sig.a XY" per un totale di n. 31 utenze fino al 28 ottobre 2001;
  • specificando di aver "provveduto a dissociare dalle indicate utenze prepagate i dati personali" della ricorrente, fatta eccezione per l’unica utenza che risulta effettivamente attivata dalla stessa (n. 333. ...);
  • precisando che l’episodio nel quale l’interessata è rimasta coinvolta dovrebbe essere imputato "con ogni probabilità ad un utilizzo improprio o probabilmente fraudolento dei dati anagrafici" dell’interessata da parte di terzi.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull’accesso ad alcuni dati personali riferiti alla ricorrente e detenuti da una società esercente un servizio di telefonia mobile, in relazione a varie utenze telefoniche asseritamente attivate a nome ed all’insaputa della ricorrente medesima.

Al riguardo può essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501 del 1998.

Le richieste volte a conoscere i dati relativi al traffico telefonico in uscita, gli estremi identificativi delle utenze riferite all’interessata, nonché la data ed il luogo della loro attivazione hanno infatti trovato positivo riscontro da parte del titolare del trattamento che ha già provveduto a comunicare tali informazioni all’interessata.

Con separato provvedimento nell’ambito di un autonomo procedimento, questa Autorità provvederà a verificare la liceità e correttezza del trattamento dei dati connesso alle modalità di rilascio e intestazione delle carte telefoniche prepagate da parte della società resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 4 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli