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Diritto di accesso - Diritto di accesso e pregiudizio al diritto di difesa: valutazioni caso per caso - 19 giugno 2002[1065535]

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[doc. web.n. 1065535]

Diritto di accesso- Diritto di accesso e pregiudizio al diritto di difesa: valutazioni caso per caso -19 giugno 2002

La valutazione sull´esistenza di un effettivo pregiudizio che consente di differire temporaneamente l´esercizio del diritto d´accesso (art. 14, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996) dev´essere effettuata caso per caso, avendo riguardo esclusivamente al periodo necessario per lo svolgimento di indagini difensive o, comunque, per l´esercizio di un diritto in sede giudiziaria.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

ASSITALIA, le Assicurazioni d’Italia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, rimasto vittima di un incidente sul lavoro, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta di accesso ai dati personali che lo riguardano formulata il 25 marzo 2002 ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto al responsabile del trattamento di ottenere copia integrale della perizia medico-legale redatta dal medico della società resistente.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 29 maggio 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società ha risposto con nota anticipata via fax il 6 giugno 2002 sostenendo che:

  • le valutazioni rese dal proprio medico fiduciario, ancorché espresse in ambito professionale, sarebbero a suo avviso sottratte al diritto di accesso in quanto opinioni riconducibili al pensiero dell’autore;
  • tale diritto di accesso, poi, ove esistente, dovrebbe essere differito nei casi in cui, come quello in esame, "essendo già stato adito il collegio arbitrale per la soluzione dei contrasti insorti in sede di liquidazione, la conoscenza delle valutazioni potrebbe arrecare pregiudizio al diritto di difesa della scrivente compagnia";
  • ha manifestato la disponibilità a fornire alla ricorrente i dati "oggettivi" contenuti nella relazione in questione, previa indicazione di un medico di fiducia dell’interessato secondo il disposto dell’art. 23, comma 2.

L’interessato non ha inviato ulteriori memorie e documenti.

Il titolare del trattamento, con memoria anticipata via fax in data 14 giugno 2002, ha ribadito il proprio punto di vista anche in ordine agli estremi per applicare l’art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675 con specifico riferimento al tipo di attività in corso dell’adito collegio arbitrale.

Le posizioni del titolare del trattamento sono state ribadite nel corso dell’audizione tenutasi il 17 giugno 2002. In tale sede Assitalia ha reiterato la richiesta di differimento del diritto di accesso ai sensi dell’art. 14 della legge n. 675/1996, chiedendo nel contempo di porre le spese del procedimento a carico dell’interessato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alla richiesta di accedere alle parti della perizia contenenti dati personali di tipo identificativo od oggettivo, o comunque non incidenti sulle ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento, in quanto rispetto a tali tipi di dati la resistente ha già formalizzato l’intenzione di comunicarli all’interessato.

Il ricorso, invece, non può essere accolto per quanto riguarda la richiesta di conoscere altri dati personali.

In ordine a questi ultimi, va infatti esaminata la possibilità di applicare (secondo quanto ipotizzato da Assitalia, Le Assicurazioni d’Italia S.p.A.) l’art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675, che prevede il temporaneo differimento dell’esercizio dei diritti previsti dall’art. 13, per il periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria.

La valutazione dell’esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 14, comma 1, lettera e), deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti.

Nel caso di specie Assitalia S.p.A. ha fatto presente che è in procinto di pronunciarsi il collegio arbitrale che è stato adito per risolvere la controversia nata dalla difforme valutazione dei presupposti invalidanti. Tra le parti si è quindi creata una specifica situazione precontenziosa che diverrà oggetto a breve termine dell’accertamento probatorio previsto dal contratto.

Il Garante ritiene che, nel caso di specie, si sia determinata una particolare situazione nella quale occorre non pregiudicare l’attività delle parti in ordine alla prova, in relazione alla quale le medesime parti hanno anche indicato tre medici legali come incompatibili in relazione ai pregressi rapporti con le stesse.

Tale situazione rende quindi legittimo un differimento del diritto di accesso ai sensi del citato art. 14.

Sussistono infine giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

  • dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, sul ricorso in riferimento alla richiesta di accesso ai dati personali di tipo "oggettivo" dell’interessato;
  • rigetta il ricorso per i restanti profili, nei termini di cui in motivazione;
  • dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 19 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli