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Procedimento relativo ai ricorsi - Richiesta di conoscere i nominativi dei destinatari dei dati - 25 giugno 2002 [1065659]

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[doc. web. n. 1065659]

Procedimento relativo ai ricorsi - Richiesta di conoscere i nominativi dei destinatari dei dati - 25 giugno 2002

La richiesta volta a conoscere il nominativo dei soggetti cui il titolare del trattamento abbia eventualmente comunicato i dati personali dell´interessato è inammissibile, in quanto non ricompresa tra le posizioni giuridiche tutelabili con l´istanza di cui all´art. 13 della legge 675/1996.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Alberto Morelli

nei confronti di

Wind telecomunicazioni S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, già titolare di un contratto per servizi di telefonia ed accesso alla rete Internet con Wind Telecomunicazioni S.p.A., lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte della società medesima ad una serie di istanze formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

Con tali istanze l’interessato aveva chiesto di conoscere i dati che lo riguardano, la loro origine, di ottenere la cancellazione degli stessi dagli archivi di Wind Telecomunicazioni, di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonché i nominativi dei soggetti ai quali erano stati comunicati i suddetti dati personali.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha chiesto l’intervento del Garante per ottenere la cessazione degli asseriti illegittimi comportamenti del titolare e per inibire l’utilizzo dei dati che lo riguardano per "fini commerciali e promozionali".

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 giugno 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha risposto con un fax in data 7 giugno 2002, precisando:

  • che l’invio del materiale pubblicitario sarebbe avvenuto sulla base di un "consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali esplicitamente espresso, come da modulo di attivazione del piano tariffario NoiWind sulle utenze (…)";
  • che, in riferimento al trattamento per finalità promozionali, non vi sarebbe stata alcuna difficoltà ad ottenere la cessazione di tale tipo di trattamento "in quanto qualsiasi esplicita Sua disposizione in tal senso sarebbe stata pienamente attuata";
  • che la richiesta di cancellazione dei dati potrebbe essere accolta, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c), punto 2) della legge n. 675/1996, qualora il trattamento dei dati fosse avvenuto in violazione di legge, ipotesi che non si verificherebbe nel caso in questione;
  • gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, i dati personali utilizzati, le finalità e le modalità del loro utilizzo.

Il ricorrente ha replicato con fax inviato in data 12 giugno 2002, manifestando la propria perplessità in merito ai riscontri ottenuti, anche in relazione all’informativa ricevuta e al modulo di richiesta del consenso proposto dal titolare.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una società di telecomunicazioni in relazione alla fornitura di servizi di telefonia e di accesso alla rete Internet.

Va anzitutto dichiarato inammissibile il ricorso in riferimento alla richiesta di conoscere l’elenco dei soggetti cui sono stati eventualmente comunicati i dati personali del ricorrente. Tale tipo di richiesta non rientra infatti tra le posizioni giuridiche attivabili ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996.

Deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento alla richiesta dell’interessato di conoscere i propri dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile dello stesso. La società resistente ha infatti fornito un riscontro idoneo a tali richieste.

Ugualmente va dichiarato non luogo a provvedere in ordine all’opposizione al trattamento dei dati per finalità pubblicitarie e promozionali, istanza che, peraltro, è stata formulata dal ricorrente in maniera espressa ed inequivoca solo nell’atto di ricorso.

Anche rispetto a tale istanza, il titolare, in sede di riscontro all’invito ad aderire formulato da questa Autorità, ha manifestato la propria sostanziale adesione.

In relazione alla richiesta di cancellazione dei dati, il ricorso va invece dichiarato infondato in quanto infatti il citato art. 13, comma 1, lett. c), prevede che tale richiesta possa essere proposta soltanto nel caso in cui il trattamento sia stato effettuato in violazione di legge.

In relazione al caso in questione non risultano, dalla documentazione in atti, violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali tali da giustificare la richiesta specifica dell’interessato, dal momento che il trattamento e la successiva comunicazione dei dati stessi risultano essere stati effettuati in relazione ad un contratto intercorso tra le parti.

Peraltro, con separato provvedimento dell’Ufficio, verrà instaurato un autonomo procedimento per verificare la chiarezza e la completezza dell’informativa rilasciata all’interessato e del consenso allo stesso richiesto.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta di conoscere l’elenco dei soggetti cui sono stati eventualmente comunicati i dati personali del ricorrente;

b) dichiara infondata la richiesta dell’interessato volta ad ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione, in relazione alle altre richieste;

d) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli