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Reti telematiche e Internet - É illecito l'invio non consensuale di e-mail pubblicitarie - 4 luglio 2002 [1065961]

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[doc. web. n. 1065961]

Reti telematiche e Internet - É illecito l´invio non consensuale di e-mail pubblicitarie - 4 luglio 2002

Deve essere accolta la domanda con cui l´interessato si oppone all´utilizzazione del suo indirizzo e-mail attraverso l´invio di messaggi pubblicitari senza il suo consenso preventivo ed informato.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Marco Michelino

nei confronti del

sig. Maurizio Gigante;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva contestato l’invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano e aveva chiesto altresì di conoscere l’origine dei propri dati personali, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste, chiedendo anche il rimborso delle spese sostenute.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 11 giugno 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, che non risulta essere avvenuto in presenza del previo consenso dell’interessato o di altro idoneo presupposto del trattamento.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante le note di invito ad aderire inviate sia a mezzo posta celere, sia a mezzo raccomandata a/r (che risulta pervenuta al destinatario in data 8 giugno 2002), il titolare del trattamento, così come identificato dal ricorrente, non ha fornito all’interessato ed a questa Autorità alcuna risposta alle istanze legittimamente proposte.

Dalla documentazione in atti non è inoltre emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell’interessato un consenso preventivo e informato per l’invio della e-mail promozionale in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dall’art. 12 della legge 675/1996. Inoltre non risulta che il trattamento dei dati in questione sia stato svolto per "fini esclusivamente personali" ai sensi dell’art. 3 della legge n. 675.

Deve ritenersi fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l’utilizzazione illecita dei dati che lo riguardano, e va ordinato alla società resistente di astenersi da ogni ulteriore trattamento illecito, mediante cancellazione dei dati stessi e, in particolare, dell’indirizzo di posta elettronica, in assenza di idonea manifestazione di consenso o di altro idoneo requisito ai sensi dell’art. 12 della legge n. 675/1996, dell’art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 e dell’art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in tema di contratti a distanza.

Il titolare del trattamento dovrà comunicare, entro un termine che appare congruo fissare al 25 agosto 2002, le informazioni richieste relative all’origine dei dati e agli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Dovrà poi cessare entro il 31 agosto 2002, ogni trattamento illecito dei dati dell’interessato per finalità promozionali e pubblicitarie, nei termini predetti.

Il riscontro relativo all’eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675 dovrà essere fornito anche nell’ipotesi in cui non si sia provveduto ad alcune designazione di tale tipo.

Per quanto concerne infine le spese va posto a carico del titolare del trattamento l’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al sig. Maurizio Gigante di comunicare all’interessato i dati riferiti alla eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento entro il 25 agosto 2002, nonché l’origine dei dati trattati;

b) ordina al resistente di cessare il comportamento illegittimo mediante cancellazione dei dati del ricorrente entro il 31 agosto 2002;

c) dispone che il ricorrente dia conferma a questa Autorità, entro il 31 agosto 2002, dell’avvenuto adempimento a quanto previsto nei punti a) e b);

d) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, previsti a carico di Maurizio Gigante, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli