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Atti, elenchi, registri e documenti pubblici - Non si può chiedere al Garante la cancellazione di un'ipoteca, in contrasto con il codice civile - ...

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[doc web n. 1066118]

Atti, elenchi, registri e documenti pubblici - Non si può chiedere al Garante la cancellazione di un´ipoteca, in contrasto con il codice civile - 6 settembre 2002

La tenuta dei registri immobiliari e le formalità per la cancellazione delle ipoteche sono disciplinate dal codice civile, sicché, ove l´Agenzia del territorio, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, si sia attenuata a tali norme, non può essere ravvisato un trattamento illecito dei dati.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dai sig.ri Pietro Mandarà e Francesca Cannizzo, rappresentati e difesi dall´avv. Andrea Garibaldi Pace

nei confronti di

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Ragusa

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

I ricorrenti lamentano di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza presentata alla Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Ragusa, con la quale avevano chiesto ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 "la cancellazione totale e definitiva delle iscrizioni pregiudizievoli" sugli immobili di loro proprietà.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 gli interessati hanno ribadito le proprie richieste.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, l´Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Ragusa, con nota in data 29 luglio 2002, ha ribadito quanto già comunicato agli interessati in sede di primo riscontro all´istanza proposta ai sensi dell´art. 13, sostenendo "l´impossibilità, allo stato, di poter accogliere la richiesta in argomento ostandovi il tassativo disposto dell´art. 2655 c.c. che disciplina le modalità di annullamento degli atti trascritti o iscritti nei pubblici registri immobiliari".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne una richiesta relativa alla cancellazione totale dai registri immobiliari di iscrizioni ipotecarie a suo tempo apposte in riferimento ad immobili di proprietà degli interessati.

Il ricorso non è fondato e la richiesta di cancellazione dei dati dei ricorrenti da tali registri non può essere accolta.

Il trattamento di dati personali degli interessati posto in essere dall´Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Ragusa (attesa la natura di ente pubblico della stessa ai sensi del d.lg. n. 300 del 1999) deve essere ricondotto nell´ambito dell´art. 27 della legge n. 675/1996.

In virtù di tale disposizione, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Nel caso di specie non emergono elementi che facciano ritenere illecito il trattamento effettuato dall´Agenzia del territorio, dal momento che la stessa non risulta dagli atti aver agito in difformità della disciplina in materia e, in particolare delle specifiche disposizioni del codice civile che regolano, allo stato, le modalità di tenuta dei registri immobiliari (artt. 2673 ss c.c.) e le formalità per la cancellazione delle ipoteche (art. 2886, comma 2, c.c.).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA

infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli