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Diritti di accesso - Dati relativi a posizioni debitorie non sanate - 11 settembre 2002 [1066191]

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[doc web n. 1066191]

Diritti di accesso - Dati relativi a posizioni debitorie non sanate - 11 settembre 2002

È lecita la conservazione da parte di una "centrale rischi" privata, nei tempi stabiliti dal Garante con il provvedimento generale del 31 luglio 2002, delle informazioni relative ad operazioni di finanziamento, ove a carico dell´interessato risultino posizioni debitorie non sanate.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Consorzio per la tutela del credito (CTC);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto integrale riscontro alle istanze datate 30 ottobre 2001 e 24 giugno 2002 con le quali aveva inizialmente chiesto di accedere ai dati che lo riguardano, di conoscere la logica del relativo trattamento, nonché si era opposto al medesimo trattamento chiedendo la cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati del Consorzio per la tutela del credito (CTC), al quale una serie di informazioni relative all´interessato erano state comunicate da parte di alcune società che esercitano il credito al consumo.

La prima istanza ha trovato riscontro con nota del 26 novembre 2001, con la quale sono stati forniti i dati ed è stata evidenziata la logica del trattamento.

Ulteriore riscontro è seguito con nota del 1° luglio 2002.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, sollevando inoltre dubbi sulla manifestazione del consenso al trattamento e chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il ricorso.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, CTC ha inviato due note, anticipate via fax rispettivamente in data 30 luglio e 2 agosto 2002, nelle quali ha sostenuto la liceità della conservazione dei dati in questione, evidenziando che:

  • nella banca dati compaiono una serie di informazioni riferite all´interessato "in relazione a inadempimenti nel rimborso di due diversi finanziamenti erogati" nel 1998 e nel 1999;
  • tali segnalazioni concernono più specificamente un finanziamento erogato da Finemiro Banca S.p.A. "concluso in modo irregolare" ed un finanziamento concesso da Finconsumo Banca S.p.A. con contratto ora ceduto ad una società di factoring "a seguito di stato di morosità";
  • per entrambi i contratti esiste documentazione (di cui è stata inoltrata copia) attestante l´avvenuta manifestazione di un consenso informato da parte dell´interessato.

Il ricorrente, con fax in data 29 agosto 2002, ha manifestato la propria insoddisfazione rispetto ai riscontri pervenuti, insistendo nelle proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati svolto da una c.d. centrale rischi privata, con particolare riferimento alla permanenza nella banca dati della stessa di dati personali di una persona che aveva concluso contratti di finanziamento con due banche operanti nel settore del credito al consumo.

Il ricorso è infondato.

Dalla documentazione in atti non si desumono elementi idonei e sufficienti a ritenere che il trattamento dei dati in questione svolto da CTC sia avvenuto in violazione di legge.

Le informazioni oggetto di attuale segnalazione riguardano due rapporti di finanziamento per i quali è pacifico in atti che si siano verificati inadempimenti a decorrere, rispettivamente, dall´8 giugno 2000 e dal 31 ottobre 1999, con pagamenti tuttora insoluti. Anche la raccolta dei medesimi dati al momento della stipula dei rispettivi contratti non risulta essere avvenuta in contrasto con la legge n. 675/1996.

Pertanto, la richiesta di cancellazione dei medesimi dati non risulta allo stato fondata, tenendo conto di quanto affermato nel provvedimento del Garante del 31 luglio 2002 sulle c.d. centrali rischi private, unito in allegato alla presente decisione, i cui principi si intendono qui richiamati come parte integrante della relativa motivazione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA

il ricorso infondato.

Roma, 11 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli