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Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro alla richiesta di cancellazione e non luogo a provvedere - 30 settembre 2002 [1066338]

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[doc web n. 1066338]

Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro alla richiesta di cancellazione e non luogo a provvedere - 30 settembre 2002

Ove il titolare del trattamento abbia fornito completo riscontro alle richieste dell´interessato, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (fattispecie nella quale l´interessato ha ottenuto la cancellazione dei dati che lo riguardano dalla banca dati di una "centrale rischi" privata).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

CRIF S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro alle proprie istanze presentate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, in data 24 giugno 2002 e 27 agosto 2002, nei confronti di Crif S.p.A., con le quali aveva chiesto di ottenere il blocco o la cancellazione dei dati personali relativi, rispettivamente, ad un prestito personale richiesto e non concesso da Deutsche Bank S.p.A. e ad una carta di credito rilasciata da Fin-Eco Icq S.p.A.

Non avendo ritenuto sufficiente e tempestivo il riscontro ottenuto da Crif S.p.A., il ricorrente ha presentato ricorso a questa Autorità, ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, per far valere i propri diritti di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano e di ottenerne la cancellazione, avanzando altresì richiesta di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.

A seguito dell´invito formulato da questa Autorità, Crif S.p.A., con nota fax del 13 settembre 2002, ha dichiarato che: "…seppure in base ad autonoma valutazione e per ragioni differenti da quelle esposte in ricorso - ha aderito spontaneamente alle richieste del ricorrente provvedendo ad eliminare dalla propria banca dati le segnalazioni…" relative all´interessato. La società ha, pertanto, chiesto all´Autorità di dichiarare non luogo a provvedere.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati svolto da una società di rilevazione del rischio creditizio, con riferimento alle richieste dell´interessato citate in premessa.

In proposito, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento ha fornito adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, confermando di aver cancellato i dati in questione.

In relazione alla sequenza dei rapporti intercorsi tra le parti a seguito delle richieste ai sensi del citato art. 13, e al tenore dei riscontri da ultimo forniti, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli