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Telecomunicazioni - Diritto a far aggiornare il numero civico nel data-base clienti - 30 settembre 2002 [1066397]

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[doc web n. 1066397]

Telecomunicazioni - Diritto a far aggiornare il numero civico nel data-base clienti - 30 settembre 2002

Il gestore di servizi di telefonia deve dare riscontro alla richiesta con cui l´interessato chieda l´aggiornamento del dato relativo al numero civico della propria abitazione.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dalla sig.a Lucia Borgheresi Forni

nei confronti di

Planetwork S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente, già titolare di un contratto per servizi di telefonia con Planetwork S.p.A., lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte della società medesima ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di conoscere i dati che la riguardano, la loro origine, la logica e le finalità di trattamento, l´aggiornamento del dato relativo al numero civico della propria abitazione, l´attestazione dell´avvenuta comunicazione di tale aggiornamento a coloro ai quali i dati in questione erano stati eventualmente comunicati, nonché l´indicazione completa degli estremi identificativi del titolare del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessata ha ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì il ristoro delle spese sostenute.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Planetwork S.p.A. ha risposto con fax del 10 settembre 2002, fornendo gli estremi identificativi del titolare del trattamento e precisando di:

  • detenere i dati relativi alla ricorrente nel proprio "data base clienti, raccolti, aggiornati e trattati nei limiti del consenso espresso dalla stessa, contestualmente alla stipula del contratto" e "ai fini connessi all´adempimento del contratto e della relativa fatturazione";
  • di non aver mai ceduto a terzi i dati personali della ricorrente "se non nei limiti consentiti dal consenso espresso" dalla stessa;
  • di voler procedere a rettificare o cancellare i dati dell´interessata "sempre gratuitamente ed in qualsiasi momento, su richiesta scritta" della stessa.

La ricorrente con fax in data 16 settembre 2002 ha confermato le proprie richieste, evidenziando che le risposte erano solo parzialmente soddisfacenti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell´interessata effettuato da un fornitore di servizi di telecomunicazioni.

In proposito deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento alla richiesta dell´interessata di conoscere l´origine dei dati che la riguardano, la logica e le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del relativo titolare. La società resistente ha infatti fornito in ordine a tali richieste un riscontro idoneo.

Il ricorso va accolto invece per quanto concerne la richiesta dell´interessata di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardano. La resistente si è infatti limitata a dare conferma dell´esistenza di tali dati, ma non ha provveduto a porli a disposizione dell´interessata secondo le modalità previste dall´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998.

Parimenti la resistente non ha riscontrato la specifica richiesta volta ad ottenere l´aggiornamento del dato relativo al proprio indirizzo, né ha fornito comunicazione ai soggetti ai quali il dato medesimo era stato comunicato.

Planetwork S.p.A. dovrà dare completo adempimento anche a tali richieste entro un termine che appare congruo fissare per tutte le richieste inevase al 20 dicembre 2002.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), previa parziale compensazione per giusti motivi legati al genere di riscontro fornito nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta dell´interessata di conoscere in modo intelligibile i dati che la riguardano, di ottenere l´aggiornamento del proprio indirizzo e l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati in questione siano stati eventualmente comunicati e ordina a Planetwork S.p.A. di provvedere a tali adempimenti entro il 20 dicembre 2002, dandone conferma entro la medesima data a questa Autorità;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in relazione alle altre richieste nei termini di cui in motivazione;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Planetwork S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli