g-docweb-display Portlet

Reti telematiche e Internet - Registrazione su un sito Internet e consenso - 10 ottobre 2002 [1066638]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1066638]

Reti telematiche e Internet - Registrazione su un sito Internet e consenso - 10 ottobre 2002

Il riscontro non tempestivo, anche se incompleto, alle richieste dell´interessato comporta il pagamento, seppur parziale, delle spese del procedimento da parte del titolare del trattamento (fattispecie in tema di compilazione di un modulo in Internet e di contestazione della raccolta dei dati).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Giulio Malventi

nei confronti di

InTime s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di InTime s.r.l. ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare l’invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, aveva chiesto conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, di accedere agli stessi e di conoscerne la relativa origine, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, di ottenerne la cancellazione e di conoscere infine il nominativo del «responsabile legale del trattamento».

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il procedimento, nonché l’attivazione di «eventuali procedimenti d’ufficio (…) volti alla valutazione di eventuali reati».

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 13 settembre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con nota in data 17 settembre 2002 sostenendo:

  • che "il titolare del trattamento è InTime s.r.l. (…)";
  • di aver risposto alle richieste del ricorrente in data 4 settembre 2002 comunicando le modalità di registrazione al "servizio internet (…) www.smsclub.it» e di aver «provveduto alla cancellazione dei dati" del ricorrente;
  • che "nonostante queste comunicazioni il sig. Malventi si dice "non soddisfatto della risposta ricevuta" (…)";
  • che l’elenco dei dati dell’interessato "è riscontrabile nel modulo di iscrizione presente (…) sul sito internet www.smsclub.it dove l’utente si è registrato (…)";
  • che le modalità di autorizzazione al trattamento dei dati personali sarebbero riportate nel regolamento sul sitowww.smsclub.it  e che la prestazione del consenso è "condizione vincolante per (…) l’iscrizione";
  • che "relativamente alla "firma autografa o equivalente" l’utente ha selezionato volontariamente il check-box che indica "accetto" (…)";
  • di non disporre allo stato di alcun dato personale relativo al ricorrente.

L’interessato, con nota inviata via fax in data 23 settembre 2002, ha replicato di non essere «mai stato messo a conoscenza del tanto citato "regolamento" (…)», né di aver «mai espresso il consenso (…)» alla cessione dei propri dati durante la registrazione al sito internet www.smsclub.it.

In risposta ad un’ulteriore richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, la resistente ha inviato via fax una nota in data 1 ottobre 2002 con la quale ha ribadito quanto sostenuto nel precedente riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, in un’ipotesi in cui risulta controversa fra le parti l’acquisizione del previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Alle richieste del ricorrente è stato fornito riscontro con la menzionata nota datata 17 settembre 2002, con la quale sono state comunicate alcune informazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano, sulla loro origine, nonché sulla loro cancellazione.

In relazione a tali dichiarazioni va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Con riferimento alla non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento», la società resistente ha fornito gli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei relativi rappresentanti. Anche per questa parte va quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto riguarda la violazione di disposizioni penali che sarebbe stata commessa dal titolare del trattamento, dalla documentazione in atti non emergono allo stato profili che giustifichino una denuncia alla competente autorità giudiziaria in ordine a fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio (art. 31, comma 1, lett. g), legge n. 675/1996).

Anche sulla base della documentazione acquisita con il presente ricorso il Garante valuterà autonomamente, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera b), della citata legge n. 675, la correttezza e la completezza dell’informativa agli interessati e i requisiti del consenso richiesto.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico di InTime s.r.l. metà dell’ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al tenore del riscontro inviato prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di InTime s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 10 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli